Circolare I.N.P.G.I. n.1 del 16 gennaio 2009 avente per oggetto: “1) minimali di retribuzione per l’anno 2009; 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/1992; 3) sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali; 4) assunzioni agevolate ex art. 8 – comma 9 – legge 407/90; 5) aggiornamenti DASM.”.

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

PC/01/CV

Circolare n. 1 del 16/01/2009

OGGETTO:
1) minimali di retribuzione per l’anno 2009;
2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/1992;
3) sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali;
4) assunzioni agevolate ex art. 8 – comma 9 – legge 407/90;
5) aggiornamenti DASM.

1) Minimali di retribuzione per l’anno 2009.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2009, tenuto conto del trattamento minimo di pensione per l’anno 2009, risultano determinati in Euro 43,53 giornalieri, pari a Euro 1.131,78 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

2) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2009, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n.438/1992 è pari a Euro 39.845,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art.7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.320,00.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

3) Sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali.

A seguito dell’emanazione della Circolare INPS n. 106 del 4/12/2008, alcune aziende hanno chiesto se i principi enunciati in tale atto dell’INPS sono riferibili anche agli assicurati presso l’INPGI. Al riguardo, si segnala che l’INPGI si era già espresso in materia con circolare n. 3 del 13/04/2007 (reperibile nella sezione “Notizie per le aziende” del sito www.inpgi.it).

Nel ribadire il contenuto della citata circolare INPGI del 13/04/2007, si precisa ulteriormente che l’art. 6, comma 1 bis, della Legge n. 290/2006 (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006), ha fornito un’interpretazione autentica – ad effetto quindi retroattivo – della legge n. 225/1992 sul potere di ordinanza della Protezione Civile, disponendo che “le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile” ed operando di fatto una esclusione dai possibili benefici per una serie di soggetti, quali:

a) tutti i datori di lavoro pubblici;
b) i singoli lavoratori dipendenti, nei casi in cui l’azienda non usufruisca o non abbia usufruito della sospensione. Infatti, la norma non riconosce ai dipendenti un diritto autonomo alla sospensione.

Si ribadisce, pertanto, che i datori di lavoro che, nei periodi successivi al 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi, anche limitatamente alla sola quota a carico del dipendente, e che – alla luce della interpretazione autentica fornita con la norma suddetta – non rientrano più tra i soggetti destinatari della sospensione medesima, devono procedere al versamento della contribuzione dovuta, già oggetto di indebita sospensione, in unica soluzione.

Per quei soggetti che non avessero ancora provveduto, il versamento della contribuzione oggetto di sospensione potrà avvenire entro e non oltre la scadenza del versamento contributivo riferito al mese successivo alla data della presente circolare (16/03/2009). Resta ferma, per gli interessati, la possibilità di presentare all’INPGI apposita istanza di dilazione.

Si ricorda, infine, che – nei rapporti di lavoro subordinato – il datore di lavoro ha la responsabilità del versamento anche della quota a carico del lavoratore.

L’azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva deve procedere, quindi, alla sospensione della propria quota di contribuzione e di quella a carico del giornalista, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

4) Assunzioni agevolate ex art. 8 – comma 9 – legge 407/90.

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 13 del 16/12/2003, con la quale sono stati chiariti i requisiti previsti per l’ottenimento dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90.

Al riguardo, nel confermare il contenuto della predetta circolare INPGI del 16/12/2003, si segnala che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (Interpello n. 49 del 3/10/2008), ha chiarito che per la fruizione dei predetti benefici contributivi, ai fini della prova dello status di disoccupazione, è imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’Impiego circa la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.

Come precisato dal Ministero nel citato interpello, si ricorda che per la verifica del biennio dello status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dell’applicazione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, rileva – per esigenze pubblicistiche di certezza – solo ed esclusivamente la data di presentazione da parte del lavoratore interessato della dichiarazione prevista dall’art. 3 del D.lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l’Impiego.

Di conseguenza, può richiedere ed usufruire delle agevolazioni in parola soltanto il datore di lavoro che assuma un giornalista il quale abbia presentato la predetta dichiarazione di disponibilità al competente Centro per l’Impiego da almeno 24 mesi.

Per i giornalisti resta, comunque, confermata la possibilità di ottenere i predetti benefici contributivi anche nei casi in cui lo status di disoccupazione biennale sia attestato dall’iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dalla Commissione Paritetica FIEG/FNSI, purché sussistano tutti gli altri requisiti richiesti alla generalità dei lavoratori.

5) Aggiornamenti procedura DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2009, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 3.9.0. – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2009.

Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio