Circolare I.N.P.G.I. n.1 del 17 gennaio 2011 avente per oggetto: “A) Gestione sostitutiva dell’AGO (lavoro subordinato) – Minimi retributivi e contributivi e retribuzioni convenzionali per l’anno 2011; B) gestione separata (lavoro autonomo) – Massimale imponibile e aliquote contributive 2011; C) recupero contributi sospesi a seguito del sisma Abruzzo 2009; D) regime contributivo delle stock option; E) aggiornamenti DASM.”.

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 1 del 17/01/2011

 

OGGETTO:

A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO (LAVORO SUBORDINATO)- MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI E  RETRIBUZIONI CONVENZIONALI  PER L’ANNO  2011;

B) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO) – MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2011;

C) RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI A SEGUITO DEL  SISMA  ABRUZZO 2009;

D) REGIME CONTRIBUTIVO DELLE STOCK OPTION;

E) AGGIORNAMENTI  DASM.

 

A) GESTIONE SOSTITUTIVA  A.G.O.  (LAVORO DIPENDENTE) –  MINIMI  RETRIBUTIVI  E CONTRIBUTIVI  PER IL  2011.

 

MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2011.

L’ISTAT, con comunicato del 14/01/2011, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2010 nella misura dell’1,6%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti  dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2011 risultano rideterminati in  Euro 44,49 giornalieri, pari a Euro 1.156,82 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.  Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.  Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG  Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore  o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana –  le contribuzioni dovute all’INPGI  non potranno essere determinate  su retribuzioni  inferiori al suddetto  importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione  e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento  sono, invece, quelle relative al contratto collettivo  applicato.

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2011, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992,  è  pari a Euro  42.049,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI).  L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro  3.504,00.

Si conferma, altresì,  che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto  legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.  Di conseguenza, tali  elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92.

ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.

Si riporta, per l’anno 2011, il tetto massimo complessivo  dell’indennità per congedo straordinario ed  i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari al 28,97% della retribuzione imponibile:

 

Valori massimi dell’indennità economica

(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 28,97%)

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo  indennità  erogabile

Importo massimo giornaliero indennità

2010

43.579,06

33.790,00

92,58

2011

44.276,33

34.331,00

94,06

Si ricorda che l’importo massimo della indennità economica erogabile rappresenta anche il valore massimo di retribuzione figurativa accreditabile nella posizione assicurativa.

Per la determinazione dell’indennità economica spettante, nei limiti del predetti massimali, nonché per le modalità di conguaglio degli importi corrisposti, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 10 del 7/09/2009.

 

DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2011, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI  ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL  D.L. 31/07/1987, N. 317 (LEGGE N. 398/87).

Con Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del 3 dicembre 2010 (G.U. 24 dicembre 2010, n° 300), sono state fissate  le retribuzioni  convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n.398,  da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l’anno 2011 i valori retributivi riferiti  ai giornalisti sono i seguenti:

 

 

Anno

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

 

Da

A

2011

0

3.457,52

I

3.457,52

3.457,53

4.682,39

II

4.682,39

4.682,40

5.907,26

III

5.907,26

5.907,27

7.132,14

IV

7.132,14

7.132,15

in poi

V

8.357,02

 

Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.  Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo  spettante secondo la normativa di legge e/o  contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali  non riguarda i giornalisti  operanti nell’ambito dei  Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in  Svizzera,  in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Jersey e Isole del Canale,  Croazia, ex-Jugoslavia (Repubblica  Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America,  Venezuela e Vaticano.

Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base  all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n. 309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui alla legge n. 398/1987 trova, quindi, piena applicazione solo dopo che si è esaurito il predetto periodo di distacco.

DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2011, DELL’ENTITA DEL DEBITO CONTRIBUTIVO RATEIZZABILE SENZA GARANZIA FIDEJUSSORIA.

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo, per comunicare che – per l’anno 2011 –  si prescinde dalla garanzia fidejussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 42.234,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi.

 

B)  GESTIONE  SEPARATA   (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – MASSIMALE IMPONIBILE   E  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER IL  2011.

 

GESTIONE  SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER L’ANNO  2011.

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2011 sono così stabilite:

 

Decorrenza dal

IVS

Prestazioni temporanee

TOTALE

COMMITTENTE

GIORNALISTA

01/01/2011

26,00%

0,72 %

26,72 %

17,81 %

8,91 %

L’aliquota contributiva dovuta, invece,  dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

Decorrenza dal

IVS

Prestazioni temporanee

TOTALE

COMMITTENTE

GIORNALISTA

01/01/2011

17,00%

0,00 %

17,00%

11,33 %

5,67%

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive,  si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

 

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza,  i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010, sono da assoggettare a contribuzione con le aliquote in vigore nel 2010, avendo l’accortezza di dichiararli  nella procedura DASM  come compenso arretrato 12/2010.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare   INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del  2 % a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista.

 

MASSIMALE IMPONIBILE MINIMO

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione – determinata con le aliquote di cui sopra –  è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2011, è fissato in  93.622,00 euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.

 

REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale  per l’anno 2011  è pari a 14.553,00 euro.  Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad  una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi,  l’adeguamento al predetto importo.

C) SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI SISMA  ABRUZZO 2009.

Come già comunicato con circolare n. 9 del 9/11/2010, si ricorda che l’art. 39, commi 3 bis e 3 quater,  del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, aveva disciplinato le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Aquila nell’aprile del 2009.  La ripresa dei versamenti dei contributi oggetto di sospensione,  nel periodo aprile 2009 – dicembre 2010, avrebbe dovuto avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

Al riguardo, si comunica che l’art. 2, comma 3, del decreto legge 29/12/2010 n. 225 (attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge), dispone che  “é sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011,  previste  dall’articolo  39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente  comma  e’  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica”.

La disposizione prevede, quindi, per il primo semestre del 2011, la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti contributivi, la cui ripresa era stata prevista a partire dal 1° gennaio 2011 e che, invece, salvo ulteriori proroghe o eventuali modifiche in fase di conversione in legge del predetto decreto, riprenderà dal 1° luglio 2011.

D)  REGIME CONTRIBUTIVO DELLE  STOCK OPTION.

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in merito al regime previdenziale delle c.d.  stock option delineatosi in seguito alle modifiche normative introdotte dell’art. 82, comma 23, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 26 agosto 2008, n. 133, si ritiene opportuno ricordare che – con riferimento ai diritti di opzione esercitati a far data dal 25 giugno 2008 – il valore delle eventuali plusvalenze, ai soli fini previdenziali, non concorre a determinare la base imponibile a prescindere dagli ulteriori requisiti previsti in precedenza dalla lettera g-bis) dell’art. 51 del TUIR (DPR 917/86).

Così come chiarito, tra l’altro, dall’amministrazione finanziaria (Circolare 54/E del 9 settembre 2008, alla quale si rinvia integralmente per quanto attiene gli aspetti fiscali), per effetto dell’abrogazione della predetta lettera g-bis) del TUIR e della contestuale introduzione della  lettera g-bis) al comma 4 dell’art. 27 del DPR 797/55, l’esenzione dalla base imponibile – in precedenza prevista sia a fini fiscali che previdenziali, in attuazione del principio di armonizzazione di cui al Decreto legislativo n. 314/97 – è stata mantenuta solo con riferimento al profilo previdenziale, con una nuova formulazione legislativa che, genericamente, fa testualmente riferimento ai “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”.

Resta inteso che, ovviamente, nei confronti dei redditi derivanti dall’esercizio dei diritti di opzione verificatisi fino alla data del 24 giugno 2008 trova integrale applicazione il previgente regime normativo.

 

E)  AGGIORNAMENTI  PROCEDURA DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2011,  è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.0.0. – saranno disponibili  nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2011.

Distinti saluti.

F.to Il Vice Direttore Generale

(Dott.ssa Maria I. Iorio)