COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PC/02/CV
Circolare n. 2 del 3/02/2009
OGGETTO:
– Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
1. Determinazione, per l’anno 2009, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n. 317 (legge n. 398/87).
Con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 28 gennaio 2009 (G.U. 31 gennaio 2009, n° 25), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Per l’anno 2009, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2009 | 0 | 2.878,35 | I | 2.878,35 |
2.878,36 | 4.691,96 | II | 4.691,96 | |
4.691,97 | 5.545,52 | III | 5.545,52 | |
5.545,53 | 6.504,96 | IV | 6.504,96 | |
6.504,97 | in poi | V | 7.629,24 |
La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Jersey e Isole del Canale, Croazia, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n. 309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui alla legge n. 398/1987 trova, quindi, piena applicazione solo dopo che si è esaurito il predetto periodo di distacco.
Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2009, derivante dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2009 – scadenza 16 marzo 2009). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. L’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione” – riferimento mese “01/2009” – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”.
Con l’occasione, a parziale rettifica dei dati comunicati con circolare n. 1 del 19/01/2009, si comunica che la retribuzione minima imponibile di cui all’art.7 del D.L. n. 463/1983 (legge 638/83) è pari ad Euro 43,49 giornalieri, pari ad Euro 1.130,74 mensili.
Le aziende interessate dalle disposizioni di cui ai punti precedenti devono procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.1), che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it – sezione notizie per le aziende – entro il 06/02/2009.
2. Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’art. 1 – comma 80 – della legge 24 dicembre 2007 n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul “welfare” e conseguente all’accordo proposto dal Ministero del Lavoro e condiviso dalla FIEG e dalla FNSI, disponeva che – nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal D.lgs 509/94 – l’INPGI provvedesse all’approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione previdenziale separata (ex Dlgs 103/96) con quello della gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/95;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata, in analogia a quanto disposto dall’art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006, stabilendo le relative modalità.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte dei committenti, si precisa che l’INPGI ha già provveduto all’adozione delle delibere che recepiscono la suddetta normativa, a decorrere dal 1/01/2009. Tali deliberazioni sono, al momento, al vaglio dei Ministeri vigilanti.
Per quanto sopra, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPGI, resta confermata la misura della contribuzione e gli adempimenti contributivi connessi allo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma (libero professionale e/o parasubordinata) in vigore fino al 31/12/2008.
L’INPGI – appena ricevuta l’approvazione delle citate delibere da parte del Ministero del Lavoro – provvederà a darne immediata comunicazione con lettera circolare, fornendo i termini e le modalità per il versamento della contribuzione e per l’invio delle denunce contributive mensili da parte dei committenti.
F.to Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)