COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. 19202/U
Circolare n. 3 – PC/03/CV del 13/04/2007
OGGETTO:
– chiarimenti su Fringe Benefit – utilizzo auto aziendale;
– sospensione dei versamenti contributivi per calamità naturali;
– contribuzione dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.
1) chiarimenti su Fringe Benefit – Utilizzo auto aziendale.
Fino al 31 dicembre 2006, l’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR (D.P.R. 917/86) fissava al 30% di tale costo il valore del benefit che concorre a determinare la base imponibile.
Il Decreto legge n. 262 del 2 ottobre 2006, (conv. con legge 24 novembre 2006 n° 286) ha modificato la norma del TUIR, innalzando tale valore dal 30% al 50%. In base a quanto espressamente stabilito dall’art. 1 comma 324 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007), il nuovo criterio è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2007, i datori di lavoro sono tenuti a determinare il valore del benefit che concorre alla formazione della base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta all’Inpgi applicando la predetta percentuale del 50%.
Le precisazioni illustrate si rendono opportune, tenuto conto delle diverse indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria con un comunicato stampa del 21 marzo 2007, con il quale il portavoce del Vice Ministro dell’Economia Vincenzo Visco ha raccomandato alle imprese di effettuare, nei confronti dei dipendenti che usufruiscono di autovetture aziendali ad uso promiscuo, le trattenute sullo stipendio mensile a titolo di ritenute d’acconto sulle imposte sul reddito dovute dal lavoratore, applicando il vecchio criterio del 30% anziché quello del 50% attualmente in vigore, rinviando eventualmente l’applicazione della maggiore percentuale in sede di conguaglio fiscale al termine del periodo d’imposta.
A prescindere da ogni considerazione riferita alla disciplina fiscale del benefit in questione, tali indicazioni non sono suscettibili di attuazione in ambito previdenziale.
Sul piano formale, infatti, si rileva – in ossequio al principio generale della gerarchia delle fonti – che una disposizione legislativa in vigore non può essere derogata da una fonte che non possieda almeno lo stesso grado e la stessa efficacia, talché, nel caso di specie, lo strumento adottato (“comunicato stampa”) non è idoneo ad assumere tale valenza.
Sul piano sostanziale, inoltre, sussistono evidenti difformità fra il periodo temporale che rileva ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione fiscale (che coincide, come è noto, con l’anno solare) e quello da assumere per il versamento della contribuzione previdenziale, costituito dal mese di paga.
Ciò determina, sul piano operativo, una notevole differenza fra i due regimi.
Le trattenute fiscali operate in sede di elaborazione mensile della busta paga, infatti, rappresentano degli “acconti” sulle somme dovute a titolo di imposte sui redditi percepiti nell’intero periodo (1° gennaio – 31 dicembre) ed il cui ammontare, ovviamente, si può determinare solo alla fine dell’anno, ragion per cui è naturalmente prevista l’effettuazione di appositi conguagli per quantificare gli importi a credito o a debito del lavoratore, da rimborsare o da trattenere a saldo dell’imposta dovuta.
I contributi previdenziali, al contrario, debbono essere pagati di mese in mese con effetto “estintivo”, nel senso che il versamento alla scadenza prevista (il 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono maturate) esaurisce a titolo definitivo l’obbligazione riferita a quel determinato periodo di paga (salvo, naturalmente, l’esistenza di errori od omissioni).
Ciò comporta che, sebbene in ambito fiscale sia ipotizzabile che gli acconti sulle imposte vengano versati non sulla base dei criteri stabiliti nelle norme vigenti, ma tenendo anche conto di eventuali future modifiche delle stesse che inciderebbero sulla determinazione della base imponibile del periodo d’imposta in corso, in ambito previdenziale – al contrario – non è possibile operare tale “anticipazione” degli effetti di una norma “futura”, tenuto conto che, come detto, alla scadenza per il versamento della contribuzione riferita ai singoli periodi di paga si perfeziona l’obbligo contributivo, che non può che essere disciplinato dalla normativa in vigore in quel momento.
Nel caso in cui l’eventuale “futuro” provvedimento dovesse effettivamente disporre il ritorno alla misura del 30% con efficacia retroattiva, l’Istituto provvederà a fornire indicazioni ai datori di lavoro per poter, una volta rideterminato l’importo dei contributi dovuti per questo specifico titolo, ottenere il rimborso delle maggiori somme versate, ovvero per compensare i crediti così maturati con la contribuzione corrente alla prima scadenza utile.
2) Sospensione dei versamenti contributivi per calamità naturali (legge 6/12/2006 n.290).
L’art. 6 del decreto legge n. 263/2006, come modificato in sede di conversione in legge 6 dicembre 2006 n. 290, ha fornito un’interpretazione autentica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che “le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
Ne consegue che sono esclusi dal beneficio della sospensione del versamento contributivo i datori di lavoro appartenenti al settore pubblico ed i giornalisti dipendenti da datori di lavoro non interessati dalle ordinanze di protezione civile.
Per tutti i soggetti che, nei periodi successivi al 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi e che – alla luce della interpretazione autentica fornita con la norma suddetta – non rientrano più tra i soggetti destinatari della sospensione medesima, il recupero della contribuzione dovuta avverrà in unica soluzione, entro la scadenza del versamento contributivo riferito al mese successivo alla data della presente circolare. Resta ferma, per gli interessati, la possibilità di presentare all’INPGI apposita istanza di dilazione.
Si ricorda che i datori di lavoro privati – che abbiano sede legale ed operativa nei territori interessati dalle ordinanze di protezione civile che dispongano la possibilità di sospensione dei versamenti contributivi – per poter usufruire del beneficio devono presentare apposita istanza all’Istituto. A tal fine, sono stati predisposti moduli di domanda (Istanza sospensione versamenti per calamità naturali e Istanza dilazione contributi sospesi per calamità naturali), reperibili nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it.
La sospensione del versamento della contribuzione senza la presentazione dell’apposita istanza da parte dei datori di lavoro comporterà l’avvio delle procedure di recupero della contribuzione omessa.
3) Contribuzione dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.
Come già anticipato con circolare n. 1 del 16/01/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i giornalisti ai quali si applica la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, in luogo dei contributi settimanali (cosiddetta Marca), è dovuta una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile (art.1, comma 773, legge 28/12/2006 n. 296). Per quanto riguarda l’INPGI sono interessati da tale normativa i giornalisti assunti con i benefici di cui all’art. 8, comma 2, della legge 223/91, di cui all’art. 25, comma 9, della legge 223/91 e dell’art.4, comma 3, della legge 236/93.
A parziale rettifica di quanto indicato nella predetta circolare INPGI n. 1 del 16/01/2007, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 1 – comma 772 – della legge n. 296/2006, i datori di lavoro dovranno versare la contribuzione a proprio carico nella misura del 10%.
Per il periodo 1/01/2007 – 31/03/2007, i datori di lavoro interessati dovranno procedere alla rideterminazione della contribuzione dovuta all’INPGI ed al versamento – entro la scadenza del periodo di paga di aprile c.a. – delle differenze risultanti dall’applicazione della predetta aliquota del 10%.
Le aziende interessate dalle disposizioni di cui al precedente punto 3) devono procedere all’aggiornamento della procedura DASM, che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it – sezione notizie per le aziende entro il prossimo 20 aprile 2007.
IL DIRIGENTE
del Servizio Contributi e Vigilanza
Dott.ssa Maria I. Iorio
Avv. Arsenio Tortora