Circolare I.N.P.G.I. n.3 del 17 febbraio 2006 avente per oggetto: “- Determinazione, per l’anno 2006, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art.4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n.317 (legge n.398/87); – Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce contributive mensili – chiarimenti; – Sospensioni versamenti contributivi per calamita’ naturali; – Minimali di retribuzione cnlg – 2006 – Aggiornamenti dasm.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

PROT. PC/03/CV

Circolare n.3 del 17/02/2006

OGGETTO:
– Determinazione, per l’anno 2006, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art.4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n.317 (legge n.398/87);
– Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce contributive mensili – chiarimenti;
– Sospensioni versamenti contributivi per calamita’ naturali;
– Minimali di retribuzione cnlg – 2006 – Aggiornamenti dasm.

1) Determinazione, per l’anno 2006, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art.4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n.317 (convertito in legge n.398/87)

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 31 gennaio 2006 (G.U. 10 febbraio 2006, n° 34), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l’anno 2006, i valori retributivi sono i seguenti:

Anno

Retribuzione Nazionale

Fascia

             Retribuzione convenzionale

Da

A

2006

0

2.665,46

I

2.665,46

2.665,47

4.344,93

II

4.344,93

4.344,94

5.135,35

III

5.135,35

5.135,36

6.023,84

IV

6.023,84

6.023,85

in poi

V

7.064,95

 

 

Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea), compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Croazia, ex-Jugoslavia (Federazione Serbia-Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.

Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n.309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui alla legge n.398/1987 trova, quindi, piena applicazione solo dopo che si è esaurito il predetto periodo di distacco.

Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2006, derivanti dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2006 – scadenza 16 marzo 2006). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. L’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione” – riferimento mese “01/2005” – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”.

2) SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI.

Con circolare n. 2 del 24/01/2006 è stato comunicato che le Aziende e le Amministrazioni pubbliche tenute alla presentazione della denuncia contributiva mensile all’INPGI dovranno inoltrare il file contenente la denuncia da trasmettere, elaborata con la procedura DASM messa a disposizione dall’Istituto, attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono:

– ENTRATEL, utilizzato dai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che devono presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti. Il servizio è accessibile sia tramite una rete privata virtuale , sia via internet;

– FISCONLINE, accessibile via internet, utilizzato dai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali che non devono presentare il mod. 770, o che lo devono presentare in relazione a non più di 20 soggetti, e dai cittadini che vogliono avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica.

Nella stessa circolare si precisava che, “i soggetti che, per qualsiasi motivo, non fossero già abilitati all’utilizzo dei predetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate potranno rivolgersi agli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, oppure dovranno richiedere l’abilitazione presentando apposita richiesta agli uffici locali di tale Amministrazione o, per Fisconline, direttamente via internet”.

A seguito di richieste di chiarimento, si precisa che l’accesso ai suddetti servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate avviene con appositi codici identificativi e costituisce, quindi, sottoscrizione autentica della denuncia trasmessa. Di conseguenza, l’inoltro deve essere effettuato dal datore di lavoro, utilizzando il proprio codice identificativo.

I datori di lavoro, per la trasmissione delle denunce, possono – in ogni caso – avvalersi anche dei soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Tali soggetti sono:

· i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;

· le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato);

· le associazioni di categoria;

· le società commerciali di servizi contabili (CED) aventi le caratteristiche di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 15 marzo 2000 ed alla lettera circolare del 13 novembre 2003, Prot. 1665. Si procederà all’abilitazione del responsabile del CED stesso;

· i soggetti indicati nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31, quali le società capogruppo di gruppi di impresa e i consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Per l’invio della denuncia mensile attraverso gli intermediari di cui sopra, semprechè gli stessi siano abilitati al servizio ENTRATEL o FISCONLINE, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPGI apposita delega in cui sia riportato il nominativo ed il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi (Mod. CV/DEL , reperibile nella sezione modulistica del sito www.inpgi.it , con allegata fotocopia documento identità).

Le informazioni relative agli intermediari incaricati all’invio telematico delle denunce in questione, saranno memorizzate nella sezione anagrafica della posizione aziendale. E’ evidente che, il datore di lavoro che cambi intermediario deve tempestivamente provvedere a rilasciare una nuova delega.

Le denunce contributive che saranno eventualmente inoltrate attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall’intermediario appositamente delegato non potranno essere accettate. Saranno, altresì, scartate le denunce per le quali – nella procedura DASM – risulterà inserito un codice fiscale dell’azienda diverso da quello presente presso i nostri archivi.

Si ricorda che, nei casi in cui la denuncia è inoltrata, attraverso ENTRATEL, da un soggetto diverso dal datore di lavoro (diverso codice fiscale), in fase di autenticazione del file, il software dell’Agenzia delle Entrate segnala che la fornitura potrebbe essere scartata. In questo caso l’operatore deve procedere comunque all’inoltro, in quanto la denuncia viene ugualmente recapitata all’INPGI, ma la stessa potrà essere accettata solo se sarà pervenuta la relativa delega.

3) SOSPENSIONI VERSAMENTI CONTRIBUTI PER CALAMITA’ NATURALI:

A) EVENTI SISMICI PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990.

Si comunica che l’art. 1 – comma 363 – della legge 23/12/2005, n. 266 ha ulteriormente posticipato l’inizio dei versamenti rateali relativi alla contribuzione sospesa in relazione al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa il 13 ed il 16 dicembre 1990, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21/12/1990 (G.U. n. 299/1990).

Le posizioni contributive relative al periodo 11/1990 – 11/1992 possono essere, quindi, regolarizzate in unica soluzione o ratealmente con le modalità previste dal secondo periodo del comma 17 dall’art. 9 della legge 27/12/2002, n. 289. In caso di pagamento rateale, le aziende interessate devono presentare apposita domanda e provvedere al pagamento della prima rata semestrale entro il 1° ottobre 2006.

B) eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e di Foggia il 31/10/2002.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3253 del 29/11/2002 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003. Tale termine, già prorogato dalle ordinanze del P.C.M. n.3279 del 10/04/2003 e n. 3300 del 11/07/2003, era stato ulteriormente differito al 31/12/2005 (art.5 – comma 2 – Ordinanza P.C.M. n. 3344 del 19/03/2004).

Le posizioni contributive relative al periodo 11/2002 – 11/2005 possono essere, quindi, regolarizzate in unica soluzione o ratealmente (numero di rate pari a otto volte il periodo oggetto di sospensione) a decorrere dal 16 marzo 2006. In caso di pagamento rateale, le aziende interessate devono presentare apposita domanda e provvedere al pagamento della prima rata entro il predetto termine del 16 marzo 2006.

Si ricorda che per il versamento con il mod. F24-accise della contribuzione ordinaria oggetto di sospensione, in unica soluzione o in modo rateale, le aziende interessate dovranno utilizzare il codice tributo CR04. Per la contribuzione sospesa riferita al Fondo Integrativo ed alla relativa Addizionale dovranno, invece, essere utilizzati rispettivamente i codici F002 ed FA02.

4) MINIMALI DI RETRIBUZIONE 2006 – Aggiornamenti DASM;

Si rende noto che la FNSI e la FIEG – con decorrenza 1° gennaio 2006 – hanno rideterminato gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale. Di conseguenza, sono stati aggiornati i minimi retributivi contrattuali.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile su supporto magnetico) è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura (versione 3.6.1). Tali aggiornamenti saranno disponibili nel sito internet dell’Istituto www.inpgi.it, sezione “notizie per le aziende”, “software Dasm” a decorrere dal 20 febbraio p.v.

L’aggiornamento riguarda i nuovi minimi retributivi del CNLG FIEG/FNSI e le retribuzioni convenzionali per il personale distaccato in Paesi esteri non convenzionati.

Le Pubbliche Amministrazioni inquadrate con codice contributivo 28, ai cui dipendenti è applicato il CCNL del comparto pubblico di appartenenza e che non sono interessate dai minimi retributivi dei contratto collettivo di lavoro giornalistico, possono non effettuare il predetto aggiornamento.

Il Dirigente

(Dott.ssa Maria I. Iorio)