AERANTI-CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
Circolare n. 5 del 10/03/2009
OGGETTO: Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
In ordine a tale normativa, con delibera n. 17, approvata nella seduta del Comitato di Amministrazione della Gestione separata del 22 dicembre 2008, l’Istituto ha modificato ed integrato il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione medesima.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/IX/0004402 del 6 marzo 2009 ha approvato la suddetta delibera.
ASSETTO CONTRIBUTIVO ANTECEDENTE ALL’ASSUNZIONE DELLA DELIBERA N. 17 DEL 22/12/2008.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE CON LA DELIBERA N. 17 DEL 22/12/2008
Per i giornalisti percettori di redditi professionali, considerati tali dalla vigente normativa fiscale, resta confermata la misura della contribuzione e gli adempimenti contributivi in vigore fino al 31/12/2008 (contributo soggettivo del 10%, contributo integrativo del 2% con diritto di rivalsa sul committente e contributo di maternità). In questo caso, l’iscrizione alla gestione separata dell’Inpgi è obbligatoria fino al compimento del 65° anno di età. Dopo tale data l’iscrizione è facoltativa.
Si ricorda che – ai soli fini previdenziali – sono assimilati ai redditi professionali di cui sopra anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai giornalisti al di fuori del campo di applicazione dell’IVA e non derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto). Al riguardo, il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto 1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti – anche se sporadica e produttiva di modesto reddito – comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali, più il 2% calcolato sul reddito lordo).
Al riguardo, si rammenta – altresì – che l’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza, la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti, i quali – per svolgere la loro professione – devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti).
Per i destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 335/95, tra i quali rientrano anche i giornalisti, i presupposti esclusivi per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo sono, quindi, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l’iscrizione in appositi albi od elenchi, a prescindere dalla frequenza della prestazione e dall’importo dei compensi.
Per quanto riguarda, infine, i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, del D.P.R. n. 917/86), si ricorda che il Ministero del lavoro, con nota del 31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d’autore in presenza di:
a) un’opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione;
b) un corrispettivo dell’opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso;
c) una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell’utilizzo dello strumento del diritto d’autore da parte dello stesso soggetto.
Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore è applicato il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario), ai sensi dell’art. 54, comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/86 ed il contributo integrativo sul reddito lordo.
In ogni caso, ai fini dell’esatta qualificazione del rapporto di lavoro (prestazione libero/professionale e/o collaborazione coordinata e continuativa ovvero, cessione del diritto d’autore e/o collaborazione coordinata e continuativa), si ricorda che devono prevalere gli aspetti “sostanziali”, piuttosto che quelli “formali”, delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, pur tenendo conto della volontà dichiarata dai due contraenti all’atto della stipula del contratto di lavoro, ai fini di una corretta imposizione contributiva e di evitare eventuali addebiti in sede ispettiva, si raccomanda la massima attenzione agli aspetti sostanziali della connotazione del rapporto di collaborazione.
2. Redditi da collaborazioni coordinate e continuative (comprese quelle a progetto)
Rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa i soggetti indicati nell’art. 50 del citato D.P.R. n. 917/86 e, quindi, i giornalisti percettori di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I quali, per i compensi ricevuti fino al 12/01/2009 (fiscalmente quindi dichiarati come redditi 2008 – cosiddetto principio di cassa allargata), continuano a svolgere gli adempimenti previdenziali già previsti per i redditi professionali (vedi paragrafo precedente).
A norma del citato art. 50, comma 1, lettera c-bis), si considerano tali i rapporti “aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.”
In questo caso, contrariamente a quanto previsto per i redditi professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione è posta per 2/3 (due terzi) a carico del committente e per 1/3 (un terzo) a carico del collaboratore. Il pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.
Si precisa, che – per questo tipo di redditi – l’iscrizione alla gestione separata dell’INPGI è obbligatoria anche dopo il compimento del 65° anno di età del giornalista.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Giornalisti non assicurati presso altre forme obbligatorie:
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:
dal 1° gennaio 2009: 18,75 %
dal 1° gennaio 2010: 23,40 %
dal 1° gennaio 2011: 26,00 %
In aggiunta ai contributi di cui sopra, per i giornalisti che non risultino assicurati contestualmente presso altre forme obbligatorie, è dovuto anche un ulteriore contributo pari allo 0,72 %, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. Il contributo in questione sarà soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.
Di conseguenza, la misura complessiva della contribuzione dovuta è la seguente:
Decorrenza dal | IVS | Prestazioni temporanee | TOTALE | COMMITTENTE | GIORNALISTA |
01/01/2009 | 18,75 % | 0,72 % | 19,47 % | 12,98 % | 6,49 % |
01/01/2010 | 23,40 % | 0,72 % | 24,12 % | 16,08 % | 8,04 % |
01/01/2011 | 26,00 % | 0,72 % | 26,72 % | 17,82 % | 8,91 % |
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:
– dal 1° gennaio 2009: 12,75 % di cui 4,25 % a carico del giornalista;
– dal 1° gennaio 2010: 15,30 % di cui 5,10 % a carico del giornalista;
– dal 1° gennaio 2011: 17,00 % di cui 5,67 % a carico del giornalista.
– i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (per l’elenco dei Paesi esteri vedi circolare INPGI n. 2 del 3/02/2009);
– gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;
– i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.
Devono, invece, essere considerati privi di altra assicurazione previdenziale i giornalisti che, in ragione di incarichi o collaborazioni coordinate e continuative di natura non giornalistica, siano contestualmente assicurati presso la Gestione previdenziale separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995.
MASSIMALE
La contribuzione, determinata con le aliquote di cui sopra, è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2009, è fissato in 91.507,00 euro.
MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il versamento dei contributi a favore dei giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) deve essere effettuato dai committenti – utilizzando il modello F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.
Per i pagamenti della contribuzione deve essere utilizzata la “SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE”, attenendosi alle seguenti indicazioni:
ENTE: dovrà essere indicata la lettera “|P|_|” (allineata a sinistra);
Provincia: non valorizzare “|_|_|” (lasciare in bianco);
Codice Tributo: utilizzare uno dei codici sotto riportati;
Codice Identificativo: il numero di posizione INPGI dell’azienda, normalmente di 5 cifre, deve essere esteso a 5 cifre inserendo uno zero iniziale (ad esempio…l’azienda con posizione 111 dovrà indicare 00111), allineato a sinistra;
Mese e Anno: indicare MM/AAAA di competenza del contributo che si versa;
Importi a debito versati: indicare l’importo che si versa, che non può essere di segno negativo.
Si riportano, di seguito, i relativi codici tributo, appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 55/E del 4 marzo 2009.
CODICE | Descrizione | PERIODICITA’ |
CGS1 | Contributi obbligatori Gestione Separata | MM/AAAA |
CGS2 | Contributi obbligatori pregressi G.S. | MM/AAAA |
CGS3 | Differenze contributive G.S. | MM/AAAA |
TGS1 | Contributi prestazioni temporanee G.S. | MM/AAAA |
TGS2 | Contributi prestazioni temporanee arretrati G.S. | MM/AAAA |
GSR1 | Anticipo rateazione G.S. | MM/AAAA |
GSR2 | Rata debito rateizzato G.S. | MM/AAAA |
GSR3 | Rata contributi sospesi calamità naturali G.S. | MM/AAAA |
VGS1 | Contributi dovuti per accertamento ispettivo G.S. | MM/AAAA |
VGS2 | Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo G.S. | MM/AAAA |
SGS1 | Sanzioni civili G.S. | MM/AAAA |
SGS2 | Sanzioni amministrative G.S. | MM/AAAA |
LGS1 | Spese legali G.S. | MM/AAAA |
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i committenti tenuti al pagamento in parola, sono tenuti ad inviare – con le stesse modalità previste per il personale giornalistico dipendente – una denuncia contributiva mensile dei compensi corrisposti (procedura DASM) – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione (vedi Circolare INPGI n. 2/2006 reperibile nella sezione “Notizie per le Aziende” del sito www.inpgi.it).
La nuova versione della procedura DASM, che sarà resa disponibile nella sezione “Notizie per le Aziende” del sito internet dell’Istituto entro il 31 marzo p.v., prevede una apposita funzione per la denuncia dei compensi corrisposti ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa.
A tal fine, per l’abilitazione all’utilizzo del software DASM, i committenti interessati – compresi quelli che hanno già una posizione Inpgi attiva come datore di lavoro – dovranno inoltrare il modello S.C./1 ed il modello ISCR/GIO, reperibili nella sezione “Modulistica” del predetto sito Inpgi.
In deroga alle suddette scadenze, in fase di prima attuazione, i committenti interessati potranno procedere alla regolarizzazione del periodo contributivo 1/01/2009 – 30/04/2009, senza aggravio di sanzioni, entro e non oltre il 16/06/2009.
REGIME SANZIONATORIO
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento, per i committenti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, trova applicazione il medesimo regime sanzionatorio previsto per la gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO (cosiddetta Gestione Principale INPGI). Al riguardo, si rimanda alle disposizioni illustrate con circolare INPGI PC/14/CV del 7/04/2006.
Si ricorda, inoltre, che – a decorrere dal 1/01/2009 – anche gli adempimenti contributivi connessi ai parasubordinati assicurati presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI potranno essere oggetto di verifica da parte del personale ispettivo dell’INPGI.
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Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario:
Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga – e-mail augusto.moriga@inpgi.it;
Settore Riscossione: Lucia Bissioni – tel. 068578 322 – 265 – 320 – 329 – 338 – 401 e-mail lucia.bissioni@inpgi.it;
Settore Iscrizioni: Marilena Messina – tel.068578 316 – 337 e-mail marilena.messina@inpgi.it.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)