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Circolare n. 6 del 16/12/2008
OGGETTO: LEGGE N. 247/2007 – SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO. MODALITA’ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO.
L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge attuativa del protocollo sul welfare), ha disposto – con effetto dal 1° gennaio 2008 – l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (cosiddetta decontribuzione).
La stessa norma ha istituito – in via sperimentale – un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
Il Decreto interministeriale del 7 maggio 2008 (G.U. n.178 del 31/07/2008) nell’attuare le misure previste nel citato art. 1, comma 67, della legge 247/2007, ha stabilito altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende sono ammesse al nuovo beneficio contributivo e ne ha affidato all’INPS la gestione, anche con riferimento ai giornalisti assicurati all’INPGI.
L’INPS, con Messaggio n. 27274 del 5/12/2008, ha segnalato che “le comunicazioni relative alle domande prodotte saranno trasmesse con posta elettronica alle aziende e agli intermediari indicati nelle domande di ammissione allo sgravio e saranno consultabili tramite l’applicazione web Sgravi Contrattazione di II Livello disponibile tra i servizi per le Aziende e Consulenti all’interno della sezione Servizi ON-Line del sito internet istituzionale www.inps.it”.
La misura del beneficio, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Ai fini della determinazione del predetto limite massimo, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 e successive modificazioni.
Come disposto dal citato D.M. 7/05/2008, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del suddetto decreto, ove non depositati, entro trenta giorni da quest’ultima data;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri idonei a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. E’ condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.
Il beneficio contributivo è pari:
• all’aliquota a carico del datore di lavoro (entro il limite massimo di 25 punti), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
• all’intera aliquota posta a carico del lavoratore (per i giornalisti 8,69% – il contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n.438/92 non costituisce, invece, oggetto di sgravio).
Si ricorda che, per il calcolo dello sgravio contributivo, deve essere presa in considerazione l’aliquota INPGI in vigore nel mese di corresponsione del premio e che lo stesso non può eccedere l’importo autorizzato dall’INPS, che costituisce la misura massima dell’agevolazione possibile.
Si ricorda, altresì, che:
1. lo sgravio contributivo non spetta quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389.
2. la concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi.
3. sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
I datori di lavoro che dovessero beneficiare indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dal regime sanzionatorio adottato dall’INPGI.
In caso di corresponsione in quote mensili, lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, fermo restando la verifica dei risultati e l’ammontare complessivo oggetto dello sgravio, che – come anticipato – non può superare l’importo autorizzato dall’INPS.
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, cessione di azienda), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – intervenute nelle more dell’ammissione da parte dell’INPS allo sgravio dell’azienda incorporata o cedente – le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al giornalista, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non potrà accedere al beneficio.
Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
FRUIZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio per l’anno 2008 opereranno come segue:
– determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
– riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Nei casi in cui, l’Azienda abbia operato lo sgravio sulla base di una retribuzione annua teorica che poi risulti superiore a quella effettivamente corrisposta nell’arco dell’anno, l’importo dello sgravio fruito dovrà essere corrispondentemente ridotto. A tal fine, i datori di lavoro riporteranno il relativo importo da versare nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di debito “Rimborso Decontribuzione Non Dovuta C.I.A.” e/o “Rimborso Decontribuzione Non Dovuta C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Le suddette modalità devono essere seguite sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli – fino a dicembre 2008 – in cui avverrà la corresponsione.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 febbraio 2009.
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I datori di lavoro autorizzati dall’INPS, contestualmente alle predette operazioni di recupero dello sgravio spettante, sono tenuti ad inoltrare all’INPGI:
1. copia dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS;
2. una dichiarazione di responsabilità ex DPR 445/2000, in cui sia attestato che l’Azienda è in regola rispetto alle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296, in merito agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri enti previdenziali;
3. una dichiarazione di responsabilità ex DPR 445/2000, in cui si attesti l’avvenuto deposito dei contratti presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, indicandone la sede e la data di deposito;
4. una dichiarazione di responsabilità ex DPR 445/2000, in cui si attesti che le erogazioni per le quali si è stati ammessi al godimento del beneficio siano riconducibili ad un contratto in corso di validità;
5. un elenco – debitamente compilato e sottoscritto (vedi schema allegato) – dei dipendenti interessati dallo sgravio, in cui per ogni giornalista sia riportato:
– la retribuzione annua imponibile (ancorché teorica);
– l’importo effettivo del premio;
– l’importo della retribuzione oggetto di decontribuzione;
– l’importo della quota di sgravio spettante al giornalista;
– l’importo della quota di sgravio spettante all’Azienda.
Si precisa che i datori di lavoro che non presentino la suddetta documentazione, ovvero che non risultino in uno stato di correntezza contributiva presso l’INPGI, anche se autorizzati dall’INPS, non potranno usufruire dello sgravio contributivo.
Le aziende – autorizzate dall’INPS allo sgravio contributivo per l’anno in corso – che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso/cessato l’attività e/o la posizione contributiva presso l’INPGI, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante dovranno presentare apposita istanza all’INPGI.
Si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI a carico dei datori di lavoro, che possono essere oggetto di sgravio, ovviamente se dovute:
– IVS – DS – ANF – Mobilità – Fondo Garanzia TFR | 20,28 % 1,31 % (lo 0,30% di cui all’art. 25, c.4, L.845/78 è escluso) 0,05 % 0,30 % 0,30 % |
Totale | 22,24 % |
Le aziende interessate, prima di elaborare la denuncia contributiva mensile, dovranno procedere all’aggiornamento della procedura DASM, che è già disponibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it (versione 3.8.5 ).
Distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio