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Circolare n. 6 del 04/09/2007
OGGETTO:
– TENUTA LIBRI PAGA E MATRICOLA;
– CHIARIMENTI SU FRINGE BENEFIT – UTILIZZO AUTO AZIENDALE.
1) Chiarimenti sulla istituzione e tenuta dei libri paga e matricola.
L’art. 7 della legge n. 1122/55 dispone, infatti, che “il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro matricola e in un libro paga, con l’osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 25 aprile 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti n. 1765/35 e n. 2276/36, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali.
Qualora trattasi di datore di lavoro esercente un’azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l’Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all’Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell’ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.”
Per quanto sopra – fermo restando la facoltà dell’Istituto di richiedere l’istituzione di appositi libri paga e matricola per il personale giornalistico – si ricorda che le aziende che abbiano già in uso un libro paga e matricola vidimato dall’INAIL possono utilizzare tali libri obbligatori anche per il personale giornalistico assicurato presso l’INPGI. Si ricorda, tuttavia, che i libri obbligatori vidimati dall’INPGI sono validi solo ed esclusivamente per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, assicurato presso l’INPGI.
Le aziende che abbiano in uso i libri obbligatori vidimati dall’INPGI, nel caso in cui provvedano ad attivare presso l’Istituto ulteriori posizioni aziendali, dovranno continuare ad utilizzare i libri obbligatori già vidimati per la prima posizione aziendale attiva.
Quanto alle modalità di tenuta dei libri ed alle relative sanzioni delle irregolarità si rinvia a quanto disposto in materia dalle vigenti norme (R.D. 1422/1924, Legge 1122/1955, D.P.R. 1124/1965, Legge 296/2006).
Con particolare riferimento alle sanzioni previste dall’art. 1 comma 1178 della legge finanziaria per l’anno 2007 per i casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri, si rinvia ai chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (lettera circolare n. 4024 del 29 marzo 2007 e nota n. 6366 del 22 maggio 2007).
Al fine di dissolvere eventuali dubbi al riguardo, si ricorda che anche nei confronti del personale giornalistico dipendente trova attuazione l’obbligo, previsto per la generalità dei dipendenti, di registrare le presenze nell’apposita sezione del libro paga, indicando le ore lavorate o le giornate di presenza retribuite, ovvero le ragioni di assenza (retribuite e non) del lavoratore dal luogo di lavoro (trasferta, ferie, aspettativa, malattia, sciopero, ecc.).
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro si trovi nelle condizioni di dover procedere (secondo le modalità specificate dalla richiamata lettera circolare del Ministero n. 4024) ad effettuare copie conformi agli originali di tali documenti da custodire sul luogo di lavoro – al fine di esibirli in occasione dei controlli e verifiche da parte del personale ispettivo – avrà l’obbligo di dotarsi sia di una copia del libro matricola (almeno limitatamente alle pagine relative ai giornalisti occupati nella singola redazione o ufficio), sia di una copia del libro paga (limitatamente alla sezione del registro presenze riferito ai medesimi nominativi).
2) chiarimenti su Fringe Benefit – Utilizzo auto aziendale.
Si fa seguito alla Circolare INPGI n. 3 del 13/04/2007, con la quale erano stati forniti chiarimenti sull’imposizione contributiva del benefit relativo agli autoveicoli o motoveicoli di proprietà del datore di lavoro e concessi ai propri dipendenti in uso promiscuo. In particolare, si ricordava che il valore del benefit da considerare come reddito imponibile per il lavoratore (sia a fini fiscali che contributivi) doveva essere determinato in misura forfetaria, pari al 50% dell’importo individuato di anno in anno dall’Automobil Club d’Italia riferito al costo di esercizio della specifica autovettura assegnata in dotazione, parametrato su una percorrenza annua di 15.000 chilometri.
Al riguardo, si comunica che l’art.15 bis – comma 7 e 8 – del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, come convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127, ha fissato – con effetto dal 1/01/2007 – nuovamente al 30% del predetto costo il valore del benefit che concorre a determinare la base imponibile.
Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2007, i datori di lavoro sono tenuti a determinare il valore del benefit che concorre alla formazione della base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta all’Inpgi applicando la predetta percentuale del 30%.
I datori di lavoro che – ai sensi del Decreto legge n. 262 del 2 ottobre 2006, (conv. con legge 24 novembre 2006 n° 286) – hanno applicato la percentuale del 50%, potranno recuperare la maggiore contribuzione versata effettuando una compensazione con la contribuzione corrente.
Tale compensazione potrà essere operata inserendo nella denuncia contributiva (DASM), per ogni dipendente interessato, una seconda riga di retribuzione (con segno negativo), indicando Mese 14 e giorni lavorati 0. In tale seconda riga di retribuzione dovrà essere dichiarato un importo pari alla maggiore retribuzione assoggettata a contribuzione nei mesi precedenti.
IL DIRIGENTE
del Servizio Contributi e Vigilanza
Dott.ssa Maria I. IORIO