Circolare I.N.P.G.I. n.7 del 26 giugno 2009 avente per oggetto: “Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009. Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni”.

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


Circolare n. 7 del 26/06/2009

OGGETTO:
– Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009.
– Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni.

L’art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Legge istitutiva dell’INPGI), dispone che la previdenza e l’assistenza attuata dall’INPGI, nelle forme disposte dallo Statuto e dal Regolamento a favore dei propri iscritti, sostituiscono le corrispondenti forme assicurative obbligatorie.

L’art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto, nonché l’art. 3 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali dell’INPGI, tra le varie forme di assicurazione obbligatoria, prevedono anche quella contro gli infortuni.

Sulla base della predetta normativa, la Direzione Generale dell’INAIL, con nota n. 9757 del 24/12/2008, dopo aver sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha ribadito l’esclusione del personale giornalistico dall’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dell’INAIL, considerata la sostitutività del regime INPGI.

L’Istituto – tenuto conto che la contrattazione collettiva del settore giornalistico, sia per il campo editoriale che per quello radiotelevisivo in ambito locale, già prevede per i giornalisti un premio assicurativo antinfortunistico, posto a carico dei datori di lavoro, pari a 11,88 euro mensili, ridotto a 6,00 euro mensili per i titolari di rapporti di lavoro ex artt. 2 e 12 del CNLG – con atto n. 60 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2009, ha deliberato:

1) di estendere – a decorrere dal 1/01/2009 – il trattamento corrisposto dall’INPGI in caso di infortunio a tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che – in ragione del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata – risultino iscritti ai fini previdenziali presso l’Istituto medesimo;

2) di fissare il premio assicurativo – posto a carico del datore di lavoro – in misura fissa, non frazionabile, pari a 11,88 euro mensili, per ogni giornalista professionista, pubblicista e/o praticante dipendente;

3) di fissare il premio assicurativo – posto a carico del datore di lavoro – in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili, per i titolari di rapporti di lavoro ex artt. 2 e 12 del CNLG FIEG/FNSI, la cui retribuzione risulti inferiore a quella del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Tale premio ridotto non è dovuto nei casi in cui il giornalista risulti già assicurato all’INPGI per altro rapporto di lavoro.

Il versamento del premio assicurativo è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità di cui al D.lgs. n.151/2001, compresa l’eventuale astensione anticipata disposta dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/IX/0011411 dell’11/06/2009 ha approvato la predetta delibera n. 60 del 13/05/2009.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, nella predetta nota dell’11/06/2009, “l’estensione del regime assicurativo non riguarda, evidentemente, i collaboratori coordinati e continuativi, nei cui confronti l’INPGI non ha funzione sostitutiva” ai fini dell’assicurazione antinfortunistica.

L’assicurazione infortuni gestita dall’INPGI è disciplinata da apposito Regolamento, che è consultabile nella sezione “Statuto e Regolamento”, “Regolamenti Speciali”, del sito www.inpgi.it.

Si precisa che il regime previdenziale dei giornalisti non contempla l’assicurazione per malattia. Di conseguenza, l’indennizzo dell’assenza del giornalista dal lavoro per malattia, ancorché connessa all’evento infortunistico, resta interamente a carico del datore di lavoro e costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi. L’assicurazione contro gli infortuni gestita dall’Istituto copre, invece, il rischio morte e l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal citato Regolamento attuativo.

I datori di lavoro interessati dovranno procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.6), che sarà resa disponibile nel sito internet dell’Istituto, entro il 20/07/2009.

Per la regolarizzazione contributiva del periodo 1/01/2009 – 30/06/2009 (limitatamente all’assicurazione infortuni) – che potrà essere effettuata, senza l’aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/09/2009 – i datori di lavoro dovranno quantificare gli importi dovuti e procedere, per ogni singolo mese, al versamento dei relativi importi mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo C005 ed indicando il mese di riferimento.

Le denunce contributive relative al periodo 01/2009 – 06/2009 eventualmente elaborate in ritardo – predisposte, quindi, dopo aver effettuato il predetto aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.6 o successiva) – comprenderanno già i premi per l’assicurazione infortuni. In tal caso, sarà sufficiente provvedere al pagamento dell’intero importo della denuncia, utilizzando gli appositi codici tributo (C001 o C002).

Le pubbliche Amministrazioni impossibilitate all’utilizzo del modello F24, procederanno al versamento degli importi dovuti con le stesse modalità previste per la contribuzione corrente, avendo cura di comunicare all’INPGI (a mezzo fax 06 8578264) gli estremi dei versamenti effettuati.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)