Circolare n. 4 del 21 gennaio 1982 della Direzione Generale dell’E.N.P.A.L.S. “Inquadramento presso, l’ENPALS ai fini previdenziali, delle maestranze e degli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Società che esplicano attività radiotelevisiva”.

CIRCOLARE N. 4 DEL 21 GENNAIO 1982 DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ENPALS

“Inquadramento presso, l’ENPALS ai fini previdenziali, delle maestranze e degli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Società che esplicano attività radiotelevisiva”.

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE

Viale Regina Margherita, 206 (00198)

ROMA

Servizio Contributi e Vigilanza

Servizio Assicurazione per l’I.V.S.

Circolare N. 4 del 21 Gennaio 1982

Protocollo N. 17/CS

Allegato n. 1

A TUTTE LE IMPRESE CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

ALLE SEDI COMPARTIMENTALI

ALLE SEZIONI DISTACCATE

AI SIGG. FIDUCIARI

LORO SEDI

AI SERVIZI ED UFFICI
DELLA DIREZIONE GENERALE

SEDE

 

Oggetto: Inquadramento presso l’ENPALS, ai fini previdenziali, delle maestranze e degli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Società che esplicano attività radiotelevisiva.

D.P.R. 15 ottobre 1981 n. 796.

 

La situazione giuridica venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 202 del 1976, che permise il pluralismo radiotelevisivo liberalizzando, in ambito locale, le emittenti private per la diffusione radiotelevisiva, aveva generato dubbi interpretativi in merito all’individuazione dell’Istituto assicuratore legittimato all’iscrizione delle maestranze e degli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle emittenti radiotelevisive private.

Infatti, mentre restavano impregiudicati gli adempimenti contributivi presso l’ENPALS per i lavoratori aventi una caratterizzazione prettamente artistica e che sono espressamente elencati dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 16-7-1947, n. 708 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 29-11-1952, n. 2388, sorgevano invece delle perplessità in merito alla sussistenza della competenza assicurativa dell’Ente scrivente per le maestranze e gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da società private che esplicano attività radio-televisiva.

Tali perplessità scaturivano dal fatto che il citato art. 3 della normativa sopra richiamata fa riferimento ai soli dipendenti dalla Radio Audizioni Italia; d’altra parte – all’epoca – esisteva il monopolio statale dei servizi radiofonici, per cui non era possibile configurare, l’ipotesi di altro personale, addetto ai servizi di diffusione radiotelevisiva, diverso da quello dipendente dalla R.A.I..

A derimere qualsiasi dubbio interpretativo è intervenuto ora il D.P.R. 15 ottobre 1981, n.796, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982, avente per oggetto: “Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.

In forza del citato Decreto, che entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 1982, devono essere obbligatoriamente iscritti all’ENPALS, ai fini previdenziali le maestranze e gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da tutte le imprese radiofoniche e televisive che sono state aggiunte, rispettivamente, al N. 12 ed al N. 20 dell’elenco di cui al più volte citato art. 3 del D.L.C.P.S. 16-7-1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29-11-1952, n. 2388.

Per accordi intervenuti tra la Direzione Generale dell’I.N.P.S. e questa Direzione Generale ed a seguito del conforme parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le posizioni contributive dei lavoratori in questione costituite presso l’ENPALS o presso l’I.N.P.S. dalle imprese radiofoniche e televisive, prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, restano convalidate a tutti gli effetti.

Le Imprese radiofoniche e televisive che, sino ad oggi, hanno versato all’ENPALS solamente i contributi previdenziali per le categorie artistiche, ed all’I.N.P.S, quelli per le maestranze e gli impiegati, dovranno, con decorrenza 1° febbraio 1982, assolvere presso questo ENPALS medesimo gli adempimenti contributivi anche per quest’ultimo personale.

Infine, le imprese radiofoniche e televisive che, dall’inizio della loro attività, non hanno mai provveduto ad assicurare i lavoratori (artisti, maestranze, impiegati amministrativi e tecnici) presso alcuno dei due Istituti predetti, sono tenute a regolarizzare tutti i periodi pregressi presso l’ENPALS, limitatamente alla contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti e presso l’INPS per tutte le altre contribuzioni dovute alle gestioni assicurative da quest’ultimo amministrate.

Ai fini dell’assicurazione obbligatoria ENPALS, si forniscono le istruzioni in ordine agli adempimenti che i datori di lavoro e i lavoratori interessati sono tenuti ad osservare.

I – ISCRIZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

A) Adempimenti dei datori di lavoro

Le emittenti radio-televisive private che NON sono già iscritte all’ENPALS e che occupano lavoratori appartenenti alle categorie artistiche, tecniche ed impiegatizie, sono tenute a trasmettere alle Sedi Compartimentali dell’Ente, competenti per territorio, la denuncia di attività con l’indicazione dei nominativi dei lavoratori ingaggiati, avvalendosi degli appositi modelli 032/A, in dotazione presso gli Uffici dell’Ente, entro e non oltre il 31 gennaio 1982.

I modelli 032/A devono essere compilati, separatamente per il personale artistico-tecnico ed impiegatizio, in duplice copia e in ogni loro parte, riportando in modo chiaro e leggibile tutti i dati richiesti.

In particolare debbono essere indicati:

– La ragione sociale dell’Impresa;

– il nominativo, i dati anagrafici e l’indirizzo del legale rappresentante;

– il numero d’ iscrizione alla Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);

– il numero del codice fiscale;

– il numero d’iscrizione all’I.N.P.S.;

– il numero d’iscrizione all’I.N.A.I.L..

La mancata indicazione, sulle denunce di attività, del numero di codice fiscale, del numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., del numero di iscrizione all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. comporta una sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore incluso nella denuncia stessa (art. 1 del D.L. 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4-8-1978, n. 467).

Ai modelli in questione, sottoscritti con timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa medesima, deve essere allegato il certificato di vigenza alla C.C.I.A.A..

Inoltre, per ciascun lavoratore denunciato, che non risulti già titolare di posizione assicurativa ENPALS per una precedente attività svolta nel campo dello spettacolo, le Imprese sono tenute – per le nuove iscrizioni all’Ente – a produrre il mod. 048/AG compilato in duplice copia corredato del certificato di nascita, ovvero della fotocopia di un documento di riconoscimento e, limitatamente al personale artistico, anche copia dei contratti di scrittura, regolarmente vistati dall’Ufficio Speciale per il Collocamento dei lavoratori dello Spettacolo.

Eventuali variazioni riguardanti il personale, che si dovessero verificare rispetto ai dati indicati nella denuncia iniziale (licenziamento ed assunzione dei lavoratori), oppure eventuale cessazione o variazione dell’attività o del legale rappresentante, dovranno essere comunicate dai datori di lavoro a mezzo del mod. 032/V, compilato sempre in duplice copia.

I modd. 032/V, relativi sia all’assunzione di nuovi lavoratori sia alle eventuali cessazioni, debbono essere trasmessi ai competenti uffici dell’Ente entro il termine di 5 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Per quanto riguarda in particolare, l’assunzione del personale artistico, come già precisato, dovranno essere inviati ai competenti Uffici ENPALS, anche i relativi contratti di scrittura regolarmente vistati dall’Ufficio di Collocamento lavoratori dello Spettacolo; tutte le variazioni e modifiche contrattuali che dovessero intervenire tra le parti (scioglimento anticipato del contratto, licenziamento, modifica del periodo di impegno, della retribuzione, etc.) dovranno essere comunicate e documentate sempre entro il termine di 5 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Qualora le variazioni dovessero riguardare l’assunzione di lavoratori non ancora iscritti all’Ente, dovranno essere trasmessi, unitamente al mod. 032/V il mod. 048/AG ed il certificato di nascita, ovvero la fotocopia di un documento di riconoscimento per ciascun lavoratore non iscritto.

Si ha il dovere di precisare che in caso di inosservanza del termine di cui sopra, ai sensi dello art. 9 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29-11-1952, numero 2388, l’Impresa è punita con l’ammenda da L. 4.000 a L. 20.000 per ogni lavoratore occupato per il quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non esattamente effettuata. L’importo complessivo dell’ammenda non può superare le L. 400.000.

Si aggiunge che per la omessa segnalazione, nel termine di 30 giorni, di ogni variazione, sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, è prevista una sanzione amministrativa di L. 50.000(art. 2 del D.L. 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4-8-1978 n. 467).

Le Imprese, invece, che sono già iscritte all’ENPALS e che versano all’ENPALS stesso i contributi previdenziali solo per le categorie impiegatizie effettuano i versamenti contributivi presso l’INPS, sono tenute – a far data dal 1° febbraio 1982 – ad assicurare presso questo Ente anche il personale impiegatizio, secondo i criteri dettagliatamente precisati con la presente circolare.

Al riguardo, dette Imprese dovranno inviare agli Uffici dell’Ente – entro e non oltre il 15 febbraio 1982 – un mod. 032/A che riporti solo i nominativi dei nuovi dipendenti per i quali le Imprese stesse sono tenute ad effettuare presso l’ENPALS i versamenti contributivi. Per ogni lavoratore denunciato e che non risultasse già iscritto all’ENPALS per una precedente attività dovrà essere allegato il modulo 048/AG, compilato in duplice copia, corredato del certificato di nascita ovvero dalla fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per quanto attiene alla individuazione dell’Ufficio periferico dell’ENPALS, legittimato alla trattazione delle pratiche in questione, si precisa che le Imprese, avuto riguardo alla città ove è ubicata la propria sede legale, potranno agevolmente consultare l’allegato elenco, dove sono indicati i ridetti Uffici periferici dell’ENPALS con le circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.

B) Adempimenti dei lavoratori

I lavoratori, una volta espletati dalle Imprese tutti gli adempimenti previsti per le immatricolazioni debbono avere cura di richiedere agli Uffici periferici dell’Ente il libretto personale ENPALS sul quale le Imprese medesime dovranno trascrivere, debitamente convalidati, tutti i dati concernenti, i periodi di occupazione, le retribuzioni corrisposte e gli estremi dei relativi versamenti.

C) Adempimenti degli Uffici periferici

Le Sedi Compartimentali e le Sezioni Distaccate, acquisita la documentazione dianzi descritta ed espletati i controlli di rito debbono procedere alle operazioni di immatricolazione delle Imprese e dei singoli lavoratori, secondo la procedura vigente.

Si precisa al riguardo che le categorie di attività nelle quali debbono essere attualmente inquadrate le Imprese interessate sono la categoria 26, per quelle che occupano lavoratori appartenenti al I gruppo, e la categoria 27 per quelle che occupano lavoratori appartenenti al II gruppo; ai relativi lavoratori con qualifica impiegatizia dovrà essere attribuito, invece, il codice già previsto per i lavoratori dipendenti dalla RAI-TV, mentre per le maestranze ed il personale artistico e tecnico restano confermati i codici vigenti.

II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro od in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono invece, escluse, dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare;

2) di rimborsi “a piè di lista” che costituiscono rimborso spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione od in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di gratificazione od elargizione concessa “una tantum” a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all’andamento aziendale.

Da quanto sopra esposto appare evidente che, ai fini del calcolo dei contributi, occorre preliminarmente determinare la retribuzione imponibile secondo i criteri fissati dalla norma stessa; tale determinazione varia a seconda che si tratti di personale con qualifica impiegatizia o di personale artistico e tecnico.

1) – Impiegati amministrativi e tecnici

Premesso che l’obbligazione contributiva deve risultare soddisfatta in base a contributi giornalieri, la retribuzione giornaliera dovrà essere determinata dividendo l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti nel mese per 26 giorni.

Nel solo caso in cui la retribuzione giornaliera così ottenuta risultasse inferiore ai vigenti minimali che, per il settore dello spettacolo sono fissati, per l’anno 1982, in L. 14.650 – giornaliere per gli appartenenti alla categoria impiegatizia ed in L. 11.510 – giornaliere per gli appartenenti alla categoria operaia, gli adempimenti contributivi dovranno essere soddisfatti sulla base dei predetti minimali.

2) – Personale artistico

Per quanto attiene, la misura della retribuzione giornaliera imponibile nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14, si precisa che la stessa, ai sensi dell’art. 2 – 5 comma – del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si ottiene dividendo il complesso dei compensi come sopra individuati per il numero delle giornate di durata del contratto, con esclusione dei riposi setti manali e delle festività nazionali eventualmente godute.

Posto quanto sopra, si evidenziano, qui di seguito, alcuni casi che possano verificarsi in ordine alle varie fattispecie contrattuali.

a) – Contratti a tempo determinato di breve durata e che prevedono la corresponsione di un compenso forfettario

In presenza di un contratto di lavoro dal 1° al 14 luglio 1981, dietro il corrispettivo di un importo complessivo di L. 800.000, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile, si dovrà dividere l’importo stesso per il numero delle giornate di durata del contratto, esclusi i riposi settimanali (es. L. 800.000 : 12 gg. =L. 66.666).

In tale ipotesi dovranno essere denunciati e versati all’Ente 12 contributi giornalieri alla paga di L. 66.666.

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda anche la corresponsione di una diaria, nella misura di L. 28.000 giornaliere per ogni prestazione fuori della sede legale dell’Impresa, e che tale emolumento aggiuntivo sia stato corrisposto solamente per 4 gg., sempre ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile, si dovrà operare nel modo seguente:

compenso L. 800.000 + L. 56.000 diaria (50% di L. 28.000 x 4 gg.) = L. 856.000 (totale retribuzione imponibile); L. 856.000 : 12 gg. = L. 71.333 (retribuzione giornaliera). Pertanto dovranno essere denunciati e versati numero 12 contributi giornalieri alla paga di L. 71.333.

Qualora il lavoratore fosse al tempo stesso titolare di pensione a carico dell’ENPALS, l’Impresa dovrà operare la trattenuta per numero 12 giornate; ciò perché la trattenuta al lavoratore pensionato viene determinata dividendo per 26 l’importo della pensione soggetto a ritenuta.

b) – Contratti a tempo determinato di lunga durata e che prevedono la corresponsione di una retribuzione giornaliera

Per contratti della fattispecie (es. per un determinato programma radio-televisivo o per la durata di uno o più mesi) le Imprese, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile e del numero dei giorni di retribuzione da denunciare e versare mensilmente, dovranno operare come indicato negli esempi che seguono.

Nella ipotesi di un contratto di impegno dal 1° settembre al 30 novembre e che prevede la corresponsione di una retribuzione giornaliera di L. 40.000, ai fini dell’adempimento contributivo si dovrà innanzitutto tenere conto del numero dei giorni di calendario del mese cui si riferisce detto adempimento.

Per esempio per il mese di settembre, tenuto conto che questo consta di 30 giorni, la retribuzione giornaliera imponibile si otterrà dividendo l’ammontare complessivo dei compensi (L. 40.000 x 30 gg. = L. 1.200.000) per il numero dei giorni del mese esclusi i riposi settimanali (L. 1.200.000 : 26 = lire 46.153).

Se il contratto in argomento stabilisce anche una indennità di trasferta o di diaria in misura fissa di L. 28.000 per ogni giornata lavorativa effettuata fuori della sede legale dell’Impresa (servizi radiotelevisivi esterni) e se tale indennità è stata corrisposta nel mese in esame, per cinque giorni, la retribuzione giornaliera imponibile dovrà essere determinata secondo i criteri sopra precisati, tenendo presente che l’ammontare complessivo dei compensi, da prendere a base di calcolo, sarà questa volta costituito dall’importo totale della retribuzione (L. 1.200.000) maggiorato di quello relativo all’indennità di trasferta soggetta a contribuzione (L. 70.000 pari al 50% di L. 140.000) e precisamente da L. 1.270.000 che diviso per 26 giorni farà scaturire una retribuzione giornaliera di L. 48.846.

A tale riguardo si precisa che non sono ammesse denunce contributive che contengano, per ciascun mese, un numero di giorni superiore a 26 per cui è del tutto irrilevante che il mese sia di 31, di 30, di 29 o di 28 giorni (circolare n. 23 del 21 dicembre 1971).

c) – Contratti a cachet

Nel caso di contratti che prevedono la corresponsione della retribuzione per singole prestazioni, la denuncia dei contributi dovrà essere effettuata mensilmente in base al numero delle giornate di cui alle prestazioni stesse.

Si precisa che, anche per le categorie artistiche, le Imprese sono tenute ad osservare il vigente minimale di retribuzione fissato, per l’anno 1982, in L. 14.650 giornaliere, nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta risultasse inferiore al suddetto minimale.

III – TERMINI E MODALITA’ PER LA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI LAVORATORI E DELLE TRATTENUTE AI PENSIONATI (Mod. 031/CM)

La denuncia dei contributi relativi ai singoli periodi di attività deve essere effettuata in duplice copia, a mezzo degli appositi modelli 031/CM (di colore giallo per gli artisti e tecnici appartenenti al I gruppo e di colore rosa per gli impiegati amministrativi e tecnici appartenenti al II gruppo), da tutte le Imprese con periodicità trimestrale e, completa dei dati occupazionali e retributivi dei lavoratori, relativi ad ogni singolo mese del trimestre, dovrà essere trasmessa al competente Ufficio dell’Ente alle seguenti scadenze:

I TRIMESTRE (gennaio-febbraio-marzo) entro il 25 aprile

II TRIMESTRE (aprile-maggio-giugno) entro il 25 luglio

III TRIMESTRE (luglio-agosto-settembre) entro il 25 ottobre

IV TRIMESTRE (ottobre – novembre – dicembre) entro il 25 gennaio

In caso di cessazione dell’attività prima della scadenza del trimestre, il modello 031/CM dovrà essere presentato entro il 25° giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Il mod. 031/CM prevede, sempre per ciascun mese del trimestre, oltre alla denuncia delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, anche la denuncia delle trattenute operate nei confronti di quei lavoratori che risultino al tempo stesso titolari di pensione ENPALS.

Inoltre sono stati previsti appositi riquadri per la specifica degli importi corrisposti dalle Imprese per gratificazioni annuali o periodiche, nonché per conguagli di retribuzioni spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Ciò occorre per la esatta individuazione dei periodi cui si riferiscono detti emolumenti, considerato che, ai fini del calcolo dei contributi, gli stessi debbono essere cumulati con la retribuzione del mese di corresponsione (art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160).

Ai fini, poi, del calcolo dei contributi, si deve prendere in riferimento il totale della retribuzione corrisposta in ciascun mese arrotondata, ai sensi dell’art. 25 della legge 160/1975, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a secondo che si tratti di frazioni superiori od inferiori alle 500 lire.

Per quanto attiene il personale artistico si rimanda a quanto precisato alle lettere a) b) e c) del punto 2).

Posto quanto sopra, vengono riportate, qui di seguito, le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assicurati:

– LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL I GRUPPO (artisti, tecnici e maestranze con rapporto di lavoro a tempo determinato)

(per retribuzioni giornaliere sino a L. 315.000)

– Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 22,10% di cui 6,70 a carico del lavoratore

– Asili Nido 0,10% a totale carico del datore di lavoro

– Contributo Base 0,11% a totale carico del datore di lavoro

 ALIQUOTA TOTALE 22,31%

(per l’importo della retribuzione eccedente il massimale di L. 315.000 giornaliere)

– Contributo di solidarietà 3,00% a totale carico del datore di lavoro

– Asili Nido 0,10% a totale carico del datore di lavoro

ALIQUOTA TOTALE 3,10%

FACOLTA’ DI RIVALSA:

Ai sensi dell’art. 3, II comma del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nei confronti dei lavoratori appartenenti al I gruppo, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le Imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione che eccede il predetto importo di L. 25.000.

 – LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL II GRUPPO

(impiegati amministrativi e tecnici e maestranze con contratto di lavoro a tempo indeterminato)

(per retribuzioni giornaliere sino al 315.000)

– Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 21,35% di cui 6,45 a carico del lavoratore

– Asili Nido 0,10% a totale carico del datore di lavoro

– Contributo Base 0,11% a totale carico del datore di lavoro

ALIQUOTA TOTALE 21,56%

(per l’importo della retribuzione eccedente il massimale di L. 315.000 giornaliere)

– Contributo di solidarietà – Asili Nido 3,00% a totale carico del datore di lavoro

– Asili Nido 0,10% a totale carico del datore di lavoro

ALIQUOTA TOTALE 3,10%

In relazione a tutto quanto precedentemente illustrato, per la determinazione della base imponibile sulla quale devono essere applicate le aliquote contributive sopra descritte, le Imprese devono procedere a calcolare separatamente, per ciascun mese o frazione di esso, il monte salari relativo all’importo totale delle retribuzioni corrisposte nel limite del massimale di L. 315.000 giornaliere ed il monte salari concernente il totale degli importi delle retribuzioni per la parte eccedente L. 315.000 giornaliere; effettuate tali operazioni, dovrà essere applicato sul primo totale l’aliquota del 22,31% (per il personale artistico) e l’aliquota del 21,56% (per il personale impiegatizio) e sul secondo totale, in ogni caso, l’aliquota del 3,10%.

IV – TERMINI E MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI LAVORATORI PENSIONATI

Il versamento dei contributi deve essere effettuato da tutte le Imprese con periodicità mensile e più precisamente entro il 25° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (es. Gennaio entro il 25 febbraio, febbraio entro il 25 marzo, ecc.).

Per il versamento dei contributi debbono essere utilizzati gli appositi bollettini di c/c postale n. 227017 che, completi dei dati matricolari delle Imprese stesse, vengono inviati periodicamente all’Ente unitamente ai modelli 031/CM di denuncia contributiva.

Nel caso di cessazione di attività prima della fine del mese, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 25° giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione (es. per attività cessata in data 5 gennaio il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il 30 gennaio).

Entro gli stessi termini dovranno essere rimesse all’Ente le trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati. Come è stato previsto che sullo stesso modulo (031/CM) devono essere riportati sia i dati inerenti alla contribuzione concernente i lavoratori occupati sia i dati relativi alle trattenute di legge operate a carico dei lavoratori titolari di pensione, così anche per il versamento dei contributi e delle trattenute – pensioni deve essere utilizzato un solo bollettino di c/c postale, il cui ammontare complessivo sarà la risultante degli importi dovuti sia ad un titolo che all’altro. I dati relativi ai singoli importi dovranno essere separatamente indicati negli appositi riquadri nel bollettino di c/c postale la cui prima parte relativa alla “attestazione” deve essere allegata al corrispondente modello 031/CM di denuncia da inviare all’Ente.

Si precisa che ai sensi dell’art. 6 del D.L.C.P.S. 16-7-1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29-11-1952, n. 2388, l’Impresa nel caso in cui non provveda al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o versi i contributi in misura inferiore a quella dovuta:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente l);

3) è punita con l’ammenda da L. 4.000 a L. 20.000 per ogni iscritto per il quale ha omesso o ritardato, in tutto od in parte, il versamento dei contributi.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni e si rinvia alle istruzioni riportate nel retro dei modelli 031/CM di denuncia per un corretto assolvimento degli adempimenti contributivi.

Per ogni utile informazione al riguardo e per l’acquisizione del modulario occorrente per i primi adempimenti, le Imprese possono rivolgersi agli Uffici periferici dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Sestili