ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Serv. Contributi e Vigilanza
Circolare n. 8 del 2/2/95
Protocollo n. 4/CS
– A tutte le Imprese dello Spettacolo
– Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
– A tutte le Società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
– Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
LORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
SEDE
e,p.c.
– Al Sig. Presidente
– Ai Sigg. Vice Presidenti
– Ai Sigg. Componenti il Consiglio di Amministrazione
– Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo Speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti
– Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale
SEDE
OGGETTO:
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “condono previdenziale ed assistenziale (art. 18).
PREMESSA
La legge 23 dicembre 1994, n.724, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304 del 30.12.94 recante ” Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ha stabilito all’art.18 norme in materia di condono previdenziale ed assistenziale.
Soggetti interessati (art.18)
NUOVE ISCRIZIONI
I soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta entro il 31 marzo 1995 la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell’art.14 della legge 30.12.1991, n.412, come modificato dall’art.1 del D.L. 15.1.93, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 17.3.93, n.63, possono versare, entro la stessa data i contributi relativi a periodi precedenti l’anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17% n.a. nel limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti (comma 1).
Pertanto per i soggetti di nuova iscrizione, la sanatoria potrà interessare i periodi contributivi, non prescritti e precedenti la denuncia che al limite, può coincidere con il termine ultimo del 31 marzo 1995.
VECCHIE ISCRIZIONI
I soggetti, già iscritti, che intendano regolarizzare partite debitorie per contributi omessi o pagati tardivamente e sanzioni relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994 (pagamento 20 settembre 1994), possono presentare domanda di condono ed effettuare il versamento dei contributi e/o delle relative sanzioni (17% n.a.) dovuti entro lo stesso termine del 31.3.95 (comma 2).
Modalità di pagamento – Calcolo delle somme aggiuntive
Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 18 della legge n. 724 del 23.12.94 prevedono la possibilità di pagamento anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31.3.95, la seconda entro il 31.5.95, la terza entro il 31.7.95, la quarta entro il 30.9.95 e la quinta entro il 30.11.95. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell’8 per cento annuo per il periodo di differimento.
Al riguardo si precisa che, dopo aver effettuato il calcolo delle somme aggiuntive ridotte (entro il limite del 50% dei contributi oggetto della regolarizzazione), l’importo complessivamente dovuto (per contributi ancora non pagati e/o per somme aggiuntive ridotte su tali contributi e su quelli eventualmente già pagati in ritardo) dovrà essere diviso per cinque al fine di individuare l’importo della prima rata (31 marzo 1995) che dovrà, a sua volta, essere maggiorata degli interessi di differimento dell’8% fino alle scadenze delle rate successive: 31 maggio 1995 (aliquota 1,333%), 31 luglio 1995 (aliquota 2,666%), 30 settembre 1995 (aliquota 4%) e 30 novembre 1995 (aliquota 5,333%)
Posto che il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento, si riportano, nella seguente tabella, le aliquote relative al ritardo espresso in giorni, mesi ed anni:
1 giorno = 0,047% | 1 mese = 1,417% | 1 anno = 17% |
10 giorni = 0,472% | 2 mesi = 2,833% | 2 anni = 34% |
20 giorni = 0,944% | 3 mesi = 4,25% | 3 anni = 51% |
4 mesi = 5,667% | ||
5 mesi = 7,083% | ||
6 mesi = 8,5% | ||
7 mesi = 9,917% | ||
8 mesi = 11,333% | ||
9 mesi = 12,75% | ||
10 mesi = 14,167% | ||
11 mesi = 15,583% |
In considerazione di quanto sopra rappresentato, potranno essere riconsiderati e riammessi in termine eventuali versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze fissate dalle precedenti sanatorie, con la sola rideterminazione del calcolo della sanzione civile al 17% n.a. fino alla data dell’effettivo versamento.
E’ necessario chiarire che tale importo, da versare a saldo, a titolo di sanzione civile ridotta, dovrà essere pagato entro il nuovo termine del 31 marzo 1995.
Analogo criterio dovrà essere applicato anche nei casi in cui le Imprese abbiano già presentato domanda e non abbiano pagato tutte le rate stabilite dalle precedenti disposizioni legislative. Dette Imprese, infatti, per usufruire della proroga, dovranno provvedere a ricalcolare l’importo delle sanzioni civili ridotte (17% n.a.) fino alla data di effettivo versamento dei contributi oggetto della regolarizzazione agevolata.
Qualora, invece, i soggetti interessati presentino domanda di condono per partite debitorie che non hanno formato oggetto di precedenti richieste, il calcolo del limite massimo del 50% per il computo delle sanzioni civili ridotte dovrà essere effettuato considerando il complessivo debito, esposto nelle singole domande. tenendo presente, chiaramente, i versamenti per sanzioni già effettuati.
Rateazioni in corso
I benefici previsti dall’art.18 della legge 724/94, sono applicabili anche ai crediti oggetto di rateazione decisa dagli Organi deliberanti dell’Ente e regolarmente perfezionata. Chiaramente un’istanza di rateazione si intende perfezionata nel momento in cui l’impresa accetta il piano di ammortamento.
In merito a quanto sopra si sottolinea che detti benefici possono trovare applicazione solo per le rate non ancora versate, in quanto le somme comprese nelle rate scadute e pagate conservano la loro originaria destinazione. Ne consegue, pertanto, che dovranno essere determinati distintamente sia il residuo debito per contributi sia l’importo dei contributi già pagati e per i quali sono ancora dovute le sanzioni civili ridotte. In pratica, le somme già versate dovranno essere attribuite a contributi e sanzioni partendo dai periodi più remoti fino ad arrivare alla determinazione dei periodi contributivi da comprendere nel condono, fermo restando che gli interessi di dilazione compresi nelle rate già versate restano acquisiti a tale specifico titolo e che le sanzioni civili già versate vengono imputate secondo il tasso applicato all’atto della redazione del piano di ammortamento.
Si aggiunge, infine, che in caso di dilazione non perfezionata le rate provvisorie pagate saranno considerate per intero in conto contributi a partire dai periodi meno recenti.
Effetti del condono e cause di decadenza
La regolarizzazione delle partite debitorie per contributi e sanzioni effettuate nella misura e nei termini di cui alla legge 23 dicembre 1994, n.724 estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi (comma 4).
In particolare si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) le sanzioni amministrative per mancata o ritardata presentazione delle denunce contributive (art.30, legge 843/78) si ritengono estinte qualora dette denunce siano presentate entro il 31 marzo 1995, come stabilito dalla vigente sanatoria;
b) le Imprese alle quali sono state comminate sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81, per evasione contributiva e per omessa denuncia dei lavoratori occupati (artt.4 e 9 del D.L.C.P.S. 708/47) nonchè dell’art.1 del D.L. 13.3.88, n.69, convertito con modificazioni, nella legge 13.5.88, n.153, per aver fatto agire nei propri locali lavoratori senza il possesso del certificato di agibilità ENPALS, sono esonerate dal pagamento di tali sanzioni amministrative in caso di avvenuta regolarizzazione delle partite debitorie per contributi e somme aggiuntive nella misura e nei termini previsti dalla sanatoria contributiva, considerata la diretta connessione della violazione relativa al mancato possesso del certificato di agibilità con la denuncia dei lavoratori ed il versamento dei contributi.
Come già fatto presente in precedenti occasioni, si evidenzia, ancora una volta, che il condono previdenziale non può e non deve essere utilizzato per consentire la formazione di posizioni assicurative indebite.
Gli Uffici dell’Ente provvederanno, pertanto, ad una rigorosa verifica della esistenza di tutti i presupposti di legge in presenza di regolarizzazioni di posizioni contributive riferite ad evasioni remote.
Tutto ciò premesso, si rappresenta che il mancato rispetto dei termini e delle modalità nella presentazione della domanda e nel versamento dei contributi e/o sanzioni comporta la decadenza dal beneficio della riduzione degli oneri accessori e la conseguente applicazione delle sanzioni nella misura normale sull’intero debito contributivo.
Pagamento rateale previsto dal decreto-legge n.601/94
Il comma 5 dell’art.18 della legge 724/94 dispone che i soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all’art.21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4%, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
Premesso che il decreto di cui trattasi non è stato convertito in legge e considerato, altresì, che il successivo decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 (ancora in fase dì conversione), che ha reiterato il D.L. 601/94 ha riproposto integralmente e senza modificazioni quanto già contenuto nel citato art.21, comma 1 (D.L. 601/94), si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito all’applicazione della norma contenuta nel sopraesposto comma 5, dell’art.18 della legge 724/94 in vigore dal 1° gennaio 1995.
Modulistica e codici
Ai fini dell’accoglimento della domanda di condono previdenziale, da parte degli Uffici competenti, i soggetti interessati dovranno presentare:
a) denuncia di iscrizione (mod.032/U) se Impresa non immatricolata;
b) domanda di condono secondo lo schema predisposto (vedi all. 1);
c) denunce contributive mensili (modd. 031/R) e denunce trimestrali dei lavoratori occupati (modd. 031/CM) relative ai periodi di contribuzione oggetto di sanatoria;
d) attestazione del versamento se trattasi di pagamento in unica soluzione;
e) attestazione del versamento della prima rata, se trattasi di pagamento in forma rateale.
E’ opportuno sottolineare che il mod. 031/R dovrà essere compilato indicando nel quadro C (causale delle somme versate) i seguenti codici:
1) codice 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione
2) codice 035 per regolarizzazioni di contributi in forma rateale
3) codice 034 per versamento somma aggiuntiva
4) codice 036 per versamento interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato
Si precisa, da ultimo, che la presentazione della modulistica da parte del contribuente sarà effettuata in unica copia, per cui, nel caso la regolarizzazione contributiva riguardi più Enti previdenziali, sarà cura dell’Ufficio ricevente inviarne fotocopia a ciascun altro Ente interessato.
PRIMA PARTE
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
A) POPOLAZIONE ASSICURATA
Ai sensi dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive integrazioni, nonché ai sensi della legge 14.6.73 n. 366 e 23.3.81 n. 91, sono obbligatoriamente iscritti all’ENPALS i lavoratori, di qualsiasi nazionalità, appartenenti alle seguenti categorie:
1) Artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d’orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici di montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori, parrucchieri;
15) macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine e di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti ed Imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle Imprese radiofoniche e televisive, dalle Imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed Imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale corse e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle Imprese di spettacoli viaggianti;
22) giocatori, allenatori di calcio, sportivi professionisti;
23) dipendenti dalle Imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.
Tali categorie di lavoratori, attesa la differente normativa dettata dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, in ordine ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali, sono state suddivise in due gruppi (I e II). Per la descrizione analitica delle categorie dei lavoratori e dei relativi codici si rinvia agli allegati E1-E2-E3.
B) DENUNCIA INIZIALE DI ATTIVITA’ E DEI LAVORATORI OCCUPATI – ISCRIZIONI – SUCCESSIVI VARIAZIONI
1) DENUNCIA INIZIALE
A norma dell’art. 9 – I comma – del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, le Imprese hanno l’obbligo di denunciare all’Ente i lavoratori occupati indicando per ciascuno di essi la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi.
La citata denuncia, compilata sull’apposito modulo 032/U (vedasi fac-simile allegato – all. F) convalidata con il timbro dell’impresa e con la firma autenticata del legale rappresentante, ad eccezione del rappresentante di un Ente Pubblico, deve essere inviata all’Ufficio competente per territorio entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione dei contratti.
Eccezionalmente nel caso in cui i contratti siano stati stipulati con congruo anticipo rispetto all’effettivo inizio del rapporto (es. agosto – settembre per una attività che avrà inizio nel mese di ottobre), la denuncia iniziale deve avvenire non oltre il 5° giorno dalla data di effettivo inizio dell’attività, intendendo per tale anche il periodo di sole prove dello spettacolo.
In caso di inosservanza delle disposizioni suddette l’impresa è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente, sino ad un massimo di lire 2.000.000 (art. 9.-5° comma – DLCPS 708/47).
La denuncia iniziale di attività deve essere compilata in ogni sua parte riportando tutti i dati richiesti e relativi sia alla attività sia alla Impresa di gestione e sia ai lavoratori occupati. Devono, inoltre, essere indicati il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), il codice fiscale e partita IVA, il numero di iscrizione all’INPS ed all’INAIL, ove l’impresa risulti già immatricolata presso questi ultimi Istituti. In caso contrario deve essere apposta nella casella corrispondente del mod. 032/U la dicitura “in corso”, comunicando in un secondo tempo, non appena avvenuta l’iscrizione, i relativi numeri di immatricolazione.
Qualora l’Impresa non occupi personale soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella casella corrispondente del mod. 032/U deve essere apposta la dicitura “NO INAIL”.
La mancata, infedele o incompleta indicazione dei citati dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore incluso nella denuncia (art. 1 D.L. 6.7.78, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4.8.78, n. 467).
2) IMMATRICOLAZIONE DELL’IMPRESA
Con la denuncia iniziale di attività l’impresa chiede l’immatricolazione all’Ente.
Alla denuncia di attività (mod. 032/U), deve essere allegata ai fini dell’immatricolazione dell’impresa, la sottoelencata documentazione:
1) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.);
2) copia autenticata, se trattasi di società, dell’atto costitutivo e del relativo statuto regolamentare, registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, ove la registrazione sia prevista per legge. Per le ditte individuali e per le società per azioni è sufficiente la presentazione del solo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3) i contratti di scrittura stipulati con il personale artistico e tecnico unitamente ai relativi nulla-osta di avviamento rilasciati, per i casi espressamente previsti, dall’Ufficio Speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo. Le società cooperative, le associazioni, le formazioni sociali, limitatamente ai lavoratori soci, in luogo dei contratti sono tenute a presentare verbale del Consiglio di Amministrazione o di Assemblea in cui dovrà essere precisato il programma artistico, il periodo di attività, i nominativi dei soci che parteciperanno alle attività, la qualifica rivestita ed il compenso attribuito a ciascuno di essi.
Per i lavoratori minorenni occupati e precisamente per i minori di età inferiore a 15 e fino al compimento dei 18 anni, l’impresa è tenuta a presentare oltre al contratto di scrittura firmato dal genitore o dal tutore anche copia dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, in conformità di quanto previsto dall’art. 4 – III comma della legge 17/10/1967, n. 977. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, l’impresa è punita con l’ammenda da L. 9.000 a L. 18.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro con un massimo di L. 300.000.
Per i lavoratori stranieri dovrà essere presentato, in allegato al contratto, anche il prescritto nulla-osta di avviamento al lavoro rilasciato dall’Ufficio Speciale di Collocamento, ove previsto.
3) ISCRIZIONE DEL LAVORATORE
Sempre in allegato alla denuncia di attività (mod. 032/U) deve essere allegato inoltre un mod. 048/AG per ciascun lavoratore denunciato, che non risulti già titolare di posizione assicurativa ENPALS per una precedente attività nel campo dello spettacolo, ai fini della relativa iscrizione all’Ente, unitamente al certificato di nascita o alla fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato ovvero alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2, legge 4.1.68, n. 15).
4) VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI AL PERSONALE
Tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati contenuti nella denuncia iniziale di attività dovranno essere comunicate agli Uffici dell’Ente competenti per territorio a mezzo del mod. 032/U.
In particolare, ove dette variazioni riguardino il personale già occupato (licenziamenti, nuove assunzioni, scioglimento anticipato del contratto, modifica periodo di impegno, della misura della retribuzione, etc.), il mod. 032/U, unitamente alla documentazione comprovante le variazioni intervenute, deve essere trasmesso all’Ente entro 5 giorni dal foro verificarsi.
In caso di inosservanza del termine di cui sopra, l’impresa, ai sensi dell’art. 9 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29.11.1952, n. 2388, è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata.
Per i lavoratori nuovi assunti e che non risultano iscritti all’Ente dovrà altresì essere allegata la documentazione citata al precedente punto 3).
5) VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA DI GESTIONE 0 ALL’ATTIVITA
Per i periodi di inattività conseguenti a sospensioni, variazioni o cessazioni dell’attività è previsto l’obbligo della notifica all’Ente entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6.7.78 n. 352, convertito dalla legge 4.8.78, n. 467, che prevede, inoltre, in caso di mancato rispetto del termine, l’applicazione della sanzione amministrativa di L. 50.000 a carico degli inadempienti.
La comunicazione della sospensione o cessazione dell’attività deve essere effettuata utilizzando il mod. 032/U, che deve essere inviato agli Uffici dell’Ente competenti per territorio.
Per quanto attiene, invece, alla ripresa della attività, questa dovrà essere denunciata all’Ente a mezzo del mod. 032/U al quale dovrà essere allegata solamente la documentazione relativa alle eventuali variazioni intervenute durante il periodo di sospensione della attività stessa (legale rappresentante, forma societaria etc.).
C) CERTIFICATO Di AGIBILITA’
La materia è stata disciplinata dagli artt. 6 e 10 del D.L. C.P.S. 16.7.47, n. 708, nei commi aggiunti dalla legge 29.11.52, n. 2388, nonchè dalle relative delibere di attuazione assunte dagli Organi dell’Ente.
Successivamente con l’art. 1 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13.5.88, n. 153, il II e III comma del citato art. 6 del D.L.C.P.S. 708/47 sono stati sostituiti come segue: “le Imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli Enti, le associazioni, le Imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 nell’art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’art. 10”.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le Imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto agli Uffici dell’ENPALS, competenti per territorio avvalendosi dell’apposito mod. 032/U di denuncia di attività.
Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta dei Funzionari incaricati della vigilanza contributiva.
Il certificato di agibilità, che per motivi pratici è preceduto dall’apposizione del parere favorevole dell’Ente sulla domanda indirizzata al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, condiziona il rilascio, da parte di quest’ultimo, del Nulla-Osta di agibilità ministeriale, documento questo indispensabile ai sensi delle vigenti norme in materia, perchè il locale o formazione artistica possa agire.
Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’adempimento da parte dell’impresa richiedente, degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui l’impresa, all’atto della richiesta del documento in questione, risulti inadempiente o agisca per la prima volta nel campo dello spettacolo, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione di una garanzia stabilita dall’Ente, in attuazione del predetto art. 10 D.L.C.P.S. 708/47 nella forma di un deposito cauzionale commisurato al carico contributivo, stimato per il periodo di agibilità, nella misura del:
– 75% per le Imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo e per i complessi bandistici;
– 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le Imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti e per le Imprese della produzione cinematografica che agiscono per conto della RAI-TV e Imprese similari;
– 17% per piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all’Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;
– 100% per le Imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;
– 100% per le Imprese dell’avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;
– 70% per le Imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.
Le Imprese inadempienti, oltre al previsto deposito cauzionale per la nuova agibilità sono tenute a regolarizzare le partite pregresse ovvero a formulare concrete proposte per la loro definizione.
Alle Imprese già immatricolate che non hanno pendenze e che risultino – nei periodi di attività pregressa – essere state regolari nell’assolvimento degli adempimenti contributivi, l’agibilità viene rilasciata senza l’osservanza delle condizioni pregiudiziali sopra richiamate.
ATTESTAZIONE LIBERATORIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo aggiunto dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato a favore delle Imprese, Enti pubblici e privati che esercitano attività nel campo dello spettacolo, è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione dell’ENPALS attestante che dette Imprese o Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell’ENPALS stesso.
Per ottenere il rilascio dell’attestazione liberatoria ENPALS le Imprese sono tenute a presentare agli Uffici dell’Ente, competenti per territorio, apposita domanda redatta in carta libera e riportante i seguenti dati:
– ragione sociale dell’impresa richiedente;
– Legale rappresentante dell’impresa;
– periodo di attività per il quale si richiede il rilascio del documento.
Le attestazioni liberatorie sono trasmesse a cura dell’Ente al Ministero per il Turismo e lo Spettacolo in duplice copia e per conoscenza alle Imprese interessate, nonché all’istituto di credito nel caso in cui detto Istituto abbia effettuato i versamenti per conto delle Imprese medesime con le quali sono intervenuti atti di cessione dei contributi statali. Dette attestazioni, per accordi intercorsi con la Direzione Generale dell’INPS, vengono altresì inviate per conoscenza alle competenti Sedi Provinciali di detto Istituto.
Le attestazioni liberatorie sono di due tipi:
– quelle che attestano che l’impresa “non ha pendenze contributive”;
– quelle che attestano che l’impresa “non ha obblighi contributivi”.
La attestazione del primo tipo, viene rilasciata dall’Ente in presenza di attività artistica soggetta agli obblighi contributivi di legge per la quale l’impresa abbia regolarmente assolto ai relativi adempimenti contributivi.
D) RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE
Ai sensi dell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo di:
– diaria o indennità di trasferta, per una quota pari al 50% del loro ammontare se trattasi di trasferte in territorio nazionale; in caso diverso per una quota pari all’ammontare esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che al momento è di L. 100.000 giornaliere;
– rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro;
– indennità di anzianità nonchè indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori;
– indennità di cassa;
– gratificazione o elargizione concessa “una tantum” a titolo di liberalità, per eventi eccezionali o non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all’andamento aziendale;
– emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino alla concorrenza dell’importo degli assegni familiari a carico della Cassa Unica Assegni Familiari (legge 13 dicembre 1986, n. 876), attualmente sostituiti con l’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13.3.88, n. 69 (art. 2) convertito con legge 13.5.88, n. 153;
– accantonamenti effettuati dal datore di lavoro presso Casse o Fondi che gestiscono forme di previdenza e assistenza integrative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali;
– premi pagati dal datore di lavoro a copertura di contratti assicurativi che hanno finalità analoghe a quelle indicate al punto precedente.
Queste ultime due “voci” non costituiscono retribuzione imponibile ai fini della previdenza obbligatoria, ma sono soggette, con decorrenza 1.7.1991, al contributo di solidarietà nella misura del 10% (art. 9/bis del D.L. 103/91, convertito nella legge 166/91) a totale carico dei datori di lavoro;
– premi per polizze stipulate a copertura di rischi professionali, ovvero per quelle a copertura mista, limitatamente alla quota di premio corrisposta per la copertura dei rischi professionali; queste “voci” sono escluse anche dal l’assoggettamento al suddetto contributo di solidarietà.
Per effetto di quanto sopra, nel concetto di retribuzione imponibile rientrano non soltanto gli elementi della retribuzione direttamente collegati alle prestazioni lavorative, ma anche tutti gli elementi connessi o comunque derivanti dal rapporto di lavoro.
Ne consegue che qualsiasi forma di retribuzione in denaro o in natura, corrisposta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a contribuzione.
Pertanto:
– deve essere assoggettato a contribuzione quanto corrisposto dal datore di lavoro nei casi di assenza del lavoratore per infortunio, malattia, gravidanza, etc. sia in sostituzione (es. in caso di retribuzione corrisposta dal datore di lavoro a suo carico nei periodi di astensione dal lavoro per malattia, infortunio, maternità od altra causa) sia ad integrazione di trattamenti previdenziali (come nel caso di trattamenti economici integrativi dell’indennità giornaliera di malattia prevista da contratti di lavoro aziendali di categoria);
– hanno natura retributiva tutti gli emolumenti connessi alle prestazioni lavorative (ad esempio: importi corrisposti a titolo di ferie non godute, festività godute o non godute, o premi ed erogazioni comunque denominati, cointeressenza, partecipazione agli utili, nonché a titolo di indennità di trasporto, di rappresentanza, di attrezzi e vestiario e di indennità sostitutiva del preavviso ove effettivamente ricorra tale istituto);
– sono soggetti a contribuzione i premi corrisposti per quelle polizze di assicurazione che non rivestono contestualmente i requisiti previsti dall’art. 9 bis sopra citato: previsione contrattuale e/o regolamentare a livello collettivo o aziendale; beneficiario il lavoratore e/o i suoi familiari; oggetto del contratto assicurativo è l’erogazione di prestazioni integrative previdenziali e assistenziali;
– sono assoggettati a contribuzione i premi corrisposti per polizze assicurative che prevedono la copertura di rischi extraprofessionali.
In ordine alla ricorrenza o meno dell’istituto del “preavviso”, si precisa che, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti, è vera e propria indennità sostitutiva del preavviso, rilevante ai fini dell’imponibile contributivo, quella corrisposta nei seguenti casi:
a) recesso, prima della scadenza del contratto, da parte del datore di lavoro;
b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;
c) dimissione del lavoratore per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
d) dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui è previsto, a norma dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il divieto di licenziamento;
e) risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
In tutti gli altri casi (dimissioni volontarie del lavoratore; recesso anticipato dal contratto per esplicito accordo tra le parti; recesso del datore di lavoro per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.; risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età del lavoratore o per morte dello stesso; risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte dell’azienda o del lavoratore per aver quest’ultimo superato il periodo di conservazione del posto fissato per determinate fattispecie di legge), l’indennità corrisposta al titolo di cui trattasi non può qualificarsi come indennità sostitutiva del preavviso rilevante ai fini dell’imponibile contributivo.
Per quanto attiene alla retribuzione in natura corrisposta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro si rappresenta che, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi, prestazioni di cui alle vigenti disposizioni di legge, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente da Imprese dello spettacolo aventi la caratteristica della mobilità (ad es. compagnie teatrali, circhi equestri, complessi musicali etc.), è determinato nei valori previsti per la provincia dove ha sede l’impresa interessata.
Gli importi fissati dagli appositi decreti ministeriali emanati per singola provincia debbono essere cumulati, ai fini dell’imposizione contributiva, alla retribuzione contrattualmente pattuita.
Si precisa che in presenza di rapporti di lavoro che prevedono la sola corresponsione di prestazioni in natura (vitto e alloggio) gli importi in questione, poichè di regola risultano inferiori ai minimali di retribuzione, annualmente fissati per legge, debbono essere ragguagliati, sempre ai fini dell’imposizione contributiva, ai minimali stessi.
In relazione alle gratificazioni ed elargizioni “una tantum” previste tra le voci escluse dall’imponibile contributivo, si precisa che le erogazioni di che trattasi debbono essere assoggettate a contribuzione ove non trovino la loro causa in fatti estranei all’azienda, ma siano invece connesse all’andamento dell’azienda stessa ed al rendimento del lavoratore.
Di conseguenza non solo resta confermata la natura retributiva di tali erogazioni quando siano corrisposte in misura forfettaria a tacitazione di rivendicazioni salariali per periodi pregressi, o come premio “una tantum”, ma viene sancita la ricorrenza dell’onere contributivo su elementi (premio di anzianità, fedeltà e simili) in precedenza ritenuti esclusi dall’imponibile.
In ordine al regime contributivo riguardante gli emolumenti corrisposti a titolo di diaria o indennità di trasferta al lavoratore che si reca all’estero, l’art. 5 – I comma – del D.L. 317/87 convertito nella legge 398/87, nel testo modificato dall’art. 11 – 4° comma – del D.L. 536/87, convertito nella legge 29/2/88, n. 48, così dispone: “per i lavoratori inviati in trasferta all’estero, l’indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità e indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all’ammontare esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Dalla formulazione della norma si evince quanto segue:
– destinatari del particolare regime contributivo sono solo ed esclusivamente i lavoratori inviati in trasferta all’estero. Atteso che la norma indica genericamente “lavoratori inviati all’estero”, tale regime trova applicazione sia per le trasferte in Paesi facenti parte della C.E.E. o con i quali l’Italia ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale, sia per le trasferte in Paesi extra-comunitari con i quali non vigono convenzioni internazionali. Inoltre la disposizione in parola, facendo espresso riferimento all’istituto della trasferta, non si applica ai lavoratori assunti o trasferiti allo scopo di prestare la loro opera all’estero;
– i trattamenti economici corrisposti per le trasferte all’estero sono, per espressa previsione legislativa, riconducibili all’istituto della trasferta ancorchè corrisposti con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta;
– per le trasferte all’estero concorrono a formare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi gli importi dell’indennità di trasferta eccedenti la quota esente IRPEF (attualmente L. 100.000 per le trasferte all’estero). Le somme eccedenti tale importo rientrano per intero, e non più al 50%, nell’imponibile contributivo;
– il nuovo regime contributivo, limitatamente alle trasferte all’estero, si applica a partire dal 3 ottobre 1987.
Per quanto attiene invece, ai lavoratori in trasferta nel territorio nazionale, resta in vigore la disciplina preesistente alle modifiche introdotte dal D.L. 18.11.1986, n. 761 e seguenti e precisamente quella sancita dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, come noto prevede la esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme corrisposte a titolo di diaria o di trasferta limitatamente al 50% del loro ammontare.
Tutto ciò premesso si ritiene opportuno richiamare alcune precisazioni in merito ai criteri validi per l’individuazione dell’istituto della trasferta nel territorio nazionale, ai fini dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contributivi in materia.
Come noto il concetto di “trasferta”, attiene alla situazione di chi, assunto per prestare la propria opera in una determinata località, viene temporaneamente comandato ad effettuare la propria attività in altra sede.
Pertanto non ricorre l’istituto della trasferta qualora:
– il rapporto di lavoro preveda l’adempimento completo dell’obbligazione in una determinata località anche se diversa dal luogo di residenza sia del lavoratore che della sede legale dell’impresa;
– il lavoratore, nel rispetto degli impegni contrattuali, deve fornire tutte le prestazioni lavorative nella località sede legale dell’impresa, anche se il lavoratore è abitualmente residente in una località diversa;
– il lavoratore venga trasferito, in via definitiva, in una località diversa da quella ove inizialmente era stato chiamato a prestare la propria opera.
Nei casi sopra descritti, il compenso corrisposto al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione a titolo di indennità di trasferta, costituisce un vero e proprio incremento della stessa e di conseguenza deve essere assoggettato a contribuzione per l’intero ammontare.
Si ritiene opportuno precisare che, per effetto della definizione della retribuzione dettata dal legislatore, deve costituire elemento dell’imponibile contributivo quanto corrisposto dal datore di lavoro a proprio carico; non rientrano perciò in tale disciplina le prestazioni in denaro erogate dal datore di lavoro per conto di gestioni previdenziali e assistenziali.
L’elencazione, in base al penultimo comma del richiamato art. 12, ha carattere tassativo e quindi è preclusa ogni possibilità di rimettere all’intendimento o all’accordo delle parti l’inclusione o l’esclusione di determinate voci nella o dalla retribuzione imponibile.
E) RETRIBUZIONE MINIMA IMPONIBILE – MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
1) RETRIBUZIONE MINIMA IMPONIBILE
Con l’art. 1, comma 1 del D.L. 9.10.89, n. 338, convertito nella legge 7.12.89, n. 389, è stato sancito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Questa disposizione innovativa era già contenuta nel D.L. 30.12.88, n. 548, entrato in vigore con decorrenza 1.1.89, e nei successivi DD.LL. non convertiti in legge ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge 7.12.89, n. 389.
Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali, i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono tenuti, in forza delle disposizioni sopra riportate, al rispetto dei trattamenti retributivi fissati dai contratti collettivi.
2) MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Le disposizioni contenute nell’art. 1 del citato D.L. 338/89 convertito nella legge 389/89, non hanno soppresso la normativa che disciplina i minimali di retribuzione giornaliera, di cui all’art. 1 del D.L. 29.7.81, n. 402, convertito nella legge 26.9.81, n. 537. Quest’ultimo ha stabilito, infatti che i limiti di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima dei salari medi convenzionali, per tutte le retribuzioni dovute in materia di previdenza sociale, sono aumentate ogni anno nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30.4.69, n. 153.
Di conseguenza i limiti in questione devono essere variati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato annualmente dall’ISTAT con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Inoltre ai sensi dell’art. 7 della legge 11.11.83, n. 638, nel testo modificato dall’art. 1 del D.L. 9.10.89, n. 338, convertito nella legge 7.12.89, n. 389, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.
Con decorrenza 1.1.92, pertanto, il minimale di cui sopra è stato fissato in L. 53.495, pari cioè al 9,50% dell’importo minimo mensile del trattamento di pensione (L. 563.100) in vigore alla predetta data dell’1.1.92.
Qualora la retribuzione giornaliera soggetta a contribuzione, determinata secondo i criteri illustrati al paragrafo precedente (lettera D), dovesse risultare d’importo inferiore al minimale suddetto, la stessa dovrà essere ragguagliata, ai soli fini dell’imposizione contributiva alla retribuzione minima imponibile di cui all’art. 1, comma 1, legge 389/89, fatti salvi i casi che, a norma di legge, non sono soggetti al citato minimale (come ad es. i trattamenti economici integrativi dell’indennità giornaliera di malattia) che dovranno essere evidenziati, all’atto della denuncia, con apposito codice di cui all’unita tabella (allegato A), e ciò al fine di evitare, in sede di controllo, il previsto adeguamento.
Per i lavoratori dello spettacolo (I e II gruppo) assunti con contratto a tempo parziale (D.L. 30.10.84, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19.12.84, n. 863, legge 11.4.86 n. 113), allo scopo di adeguare la retribuzione minima oraria alla reale retribuzione prevista dai vari contratti di lavoro – questa – a decorrere dal l’1.1.89 non si ottiene più, come per il passato, dividendo per sei il minimale della retribuzione giornaliera imponibile, ma si ricava moltiplicando detto minimale giornaliero per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro (36-38-40 …. ore lavorative).
Ad esempio, nell’ipotesi di contratti che prevedono l’effettuazione di 40 ore settimanali la paga oraria è pari, per il 1989 a lire 6.445 (42.969 X 6 : 40) per il 1990 a L. 6.905 (46.028 X 6 : 40), per il 1991 a L. 7.404 (49.357 X 6 : 40), e per il 1992 a L. 8.024 (53.495 X 6 : 40).
La stipula dei contratti a tempo parziale non è consentita, di norma, per i lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici) appartenenti al I gruppo, compensati a cachet, atteso che con tale forma di remunerazione le categorie stesse sono al di fuori di ogni connessione con il criterio della paga oraria. Tuttavia la previsione del contratto a tempo parziale deve ritenersi applicabile nei confronti di detti lavoratori, qualora assunti con ordinario rapporto di lavoro subordinato, rientrante nella disciplina del C.C.N.L. per effetto dei quali sono inquadrabili in livelli retributivi, cui corrisponde un determinato numero di ore giornaliere.
Ad ogni buon fine si riportano di seguito i minimali giornalieri ed orari in vigore dal 1987: – minimali giornalieri:
1987 L. 29.805; 1988 L. 31.376; 1989 L. 42.969
1990 L. 46.028; 1991 L. 49.357; 1992 L. 53.495
Minimale orario | 1987 | 1988 | 1989 e seguenti |
Per prestazioni di 1 ora Per prestazioni di 2 ore Per prestazioni di 3 ore Per prestazioni di 4 ore Per prestazioni di 5 ore | L. 4.967 L. 9.934 L. 14.091 L. 19.868 L. 24.835 | L. 5.229 L. 10.458 L. 15.687 L. 20.916 L. 26.145 | (con decorrenza 1.1.89 il criterio per la determinazione della paga orario è stato modificato: vedere sopra) |
F) MASSIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – SPECIFICA DEI CONTRIBUTI DOVUTI – RIPARTIZIONE ONERE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE – FACOLTA’ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE
Premesso che l’ENPALS, oltre a gestire l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, é altresì percettore dei contributi per gli asili nido comunali dovuti ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1044, si riportano di seguito le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori occupati, nei limiti dei massimali in vigore.
I contributi vanno versati tenendo conto del massimale di retribuzione giornaliera fissato per i lavoratori dello spettacolo in L. 1.000.000 giornaliere (misura in vigore dal 1 Gennaio ’92).
Sulla parte di retribuzione eccedente lire 1.000.000 é dovuto un contributo di solidarietà pari al 5%, suddiviso in parti uguali tra datori di lavoro e lavoratori in ragione del 2,50% ciascuno ed un contributo per asili nido comunali pari allo 0,10% a totale carico dei datori di lavoro.
ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1/7/1992 AL 31/12/1992
1) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL I GRUPPO
- per retribuzioni sino a L. 1.000.000 giornaliere
- per la parte di retribuzione eccedente L. 1.000.000 giornaliere
Fondo pensioni lavoratori | 26,56% | (di cui 9,42% a carico del lavoratore) N.B.: per le retribuzioni giornaliere superiori a L. 25.000, misura che verrà elevata a L. 80.000 con decorrenza 1.1.93, l’impresa può esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte della retribuzione eccedente il predetto importo. |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
Contributo base | 0,11% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 26,77% |
Contributo di solidarietà | 5,00% | di cui 2,50% a carico del lavoratore |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 5,10% |
2) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 2 GRUPPO
a) per retribuzioni sino a L. 1.000.00 giornaliere
Fondo pensioni lavoratori | 25,66% | (di cui il 8,07% a carico del lavoratore) |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
Contributo base | 0,11% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 25,87% |
b) per la parte di retribuzione eccedente L. 1.000.000 giornaliere
Contributo di solidarietà | 5,00% | di cui 2,50% a carico del lavoratore |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 5,10% |
3) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 2° GRUPPO DIPENDENTI DA IMPRESE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
a) per retribuzioni sino a L. 1.000.000 giornaliere
Fondo pensioni lavoratori | 23,56% | (di cui il 7,37% a carico del lavoratore) |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
Contributo base | 0,11% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 23,77% |
b) per la parte di retribuzione eccedente L. 1.000.000 giornaliere
Contributo di solidarietà | 5,00% | di cui 2,50% a carico del lavoratore |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 5,10% |
ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1/1/1993
1) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 1° GRUPPO
- per retribuzioni giornaliere fino a L. 1.000.000 giornaliere
Fondo pensioni lavoratori | 26,76% | (di cui 9,62% a carico del lavoratore) |
Asili nido comunali (a carico del datore di lavoro) | 0,10% | N.B. – Per retribuzioni giornaliere superiori a L. 80.000 l’impresa può esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. |
Contributo base (a carico del datore di lavoro) | 0,11% | |
TOTALE | 26,97% |
2) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 2° GRUPPO
– per retribuzioni giornaliere fino a L. 1.000.000
Fondo pensioni lavoratori | 25,86% | (di cui 8,27% a carico del lavoratore) |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
Contributo base | 0,11% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 26,07% |
3) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIPENDENTI DA IMPRESE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (2° GRUPPO)
– per retribuzioni giornaliere fino a L. 1.000.000
Fondo pensioni lavoratori | 23,76% | (di cui 8,27% a carico del lavoratore) |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
Contributo base | 0,11% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 23,97% |
4) ALIQUOTA DA APPLICARE PER RETRIBUZIONI ECCEDENTI IL MASSIMALE DI L. 1.000.000, SIA PER IL 1° CHE PER IL 2° GRUPPO
Contributo di solidarietà | 5,00% | di cui 2,50% a carico del lavoratore |
Asili nido comunali | 0,10% | a carico del datore di lavoro |
TOTALE | 5,10% |
5) ALIQUOTA AGGIUNTIVA (in vigore dal 1/1/93 al 31/12/93) DA APPLICARE NEI CASI DI RETRIBUZIONI ECCEDENTI LA MISURA DI L. 171.394 GIORNALIERE (pari a L. 53.475.000 annue suddivise per 312 giorni) SIA PER IL 1° CHE PER IL 2° GRUPPO
– 1% a carico del lavoratore
(al riguardo vedasi circolare n. 2 del 9/1/1993 – “OGGETTO: Art. 3-ter D.L. del 19/9/92 n.384, convertito con legge n. 438 del 14/11/92).
4) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (1° e 2° GRUPPO) ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (LEGGE 19.12.84 n. 863, LEGGE 11.4.86, N. 113, D.L. 30.5.88, N. 173 CONVERTITO IN LEGGE 26.7.88, N. 291 – LEGGE 29.12.90, N. 407.)
In ordine al contenuto, il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
Per quanto concerne la forma, tale contratto deve essere stipulato per iscritto. In mancanza dell’atto formale il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto e del relativo progetto devono essere consegnati al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Inoltre, l’assunzione mediante contratti di formazione e lavoro non può essere effettuata dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori, il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori dimissionari, quelli licenziati per giusta causa e quelli che abbiano rifiutato, al termine del rapporto, la proposta di rimanere in servizio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la contribuzione dovuta, considerato che dall’1.1.91 possono coesistere varie fattispecie di contratti in parola, si ritiene utile riassumere i casi previsti, precisando anche i rispettivi codici da indicare nelle denunce mensili (031/R quadro F) e trimestrali 031/CM – colonna 3 – Tipo):
a) a favore delle Imprese che operano nel centro-nord, la quota dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è dovuta in misura:
– ridotta del 50% per i contratti di formazione stipulati anteriormente al 31.12.1990 (codice FL);
– ridotta del 25% per i contratti di formazione stipulati successivamente al 31.12.90 (codice FN);
– ridotta del 40% per i contratti di formazione stipulati successivamente al 31.12.90 dalle Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti, (codice FT);
– ridotta del 50% e per la durata di 36 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati successivamente al 31.12.90 ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 29.12.90, n. 407 (codice FI);
– fissa (corrispondente a quella prevista per gli “apprendisti” dalla legge 19.1.55, n. 25) per le Imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale (codice CF). Dette circoscrizioni sono individuate, per ogni anno solare, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
b) a carico delle Imprese che operano, invece, nei territori del Mezzogiorno (vedasi in proposito il D.P.R. 6.3.78, n. 218) è stabilito:
– il versamento di un contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti, relativamente ai contratti di formazione stipulati in qualunque periodo. Per l’anno 1992 l’importo di tale contributo, limitatamente alla assicurazione I.V.S. amministrata da questo Ente, è fissato in L. 3.611 settimanali, pari a L. 602 giornaliere. Nelle relative denunce deve essere indicato il codice CF;
– nessun versamento di contributi e per la durata di 36 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati successivamente al 31.12.90 ai sensi dell’art. 8 comma 9, della legge 19.12.90, n. 407. (codice FZ).
c) il contributo a carico del lavoratore (che il datore di lavoro deve versare all’Ente unitamente alla quota a proprio carico) ammonta attualmente all’9,42%, al 8,07%, al 7,97% delle retribuzioni imponibili, nei limiti del massimale di L. 1.00.000 giornaliere, rispettivamente per i lavoratori appartenenti al I gruppo, al II gruppo e per i dipendenti delle Imprese dell’esercizio cinematografico (dal 1/1/1993 dette percentuali saranno così modificate: 9,62% – 8,27% – 8,17% per il I gr., II gr. e dip.ti eserc. cin.co).
(D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 – legge 11 aprile 1986, n. 113 – D.L. 9.10.89, n. 338 convertito in legge 7.12.89, n.389)
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto ed in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Mediante i contratti collettivi è possibile stabilire le mansioni che possono essere espletate dai lavoratori e le relative modalità temporali di esecuzione.
In ordine all’orario di lavoro si precisa che, al fine di soddisfare le reciproche esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, è stata lasciata all’autonomia negoziale delle parti la più ampia sfera di disposizione. Tuttavia i contratti di lavoro a tempo parziale più ricorrenti sono quelli che prevedono:
– prestazioni lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi. (cd. part-time orizzontale);
– prestazioni lavorative per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (cd. part-time verticale).
Il numero di ore di impegno lavorativo può essere inferiore o anche uguale a quello previsto per lo svolgimento delle prestazioni giornaliere a regime normale.
A prescindere dalla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative, il versamento dei contributi deve essere effettuato nel rispetto della retribuzione minima oraria, la quale non si ottiene più, come peri il passato dividendo per sei il minimale della retribuzione giornaliera imponibile, ma si ricava, a decorrere dall’1.1.89, moltiplicando il minimale giornaliero (per l’anno 1991 L. 49.357, per l’anno 1992 L. 53.495) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro.
Nell’ipotesi di contratti che prevedono l’effettuazione di 40 ore settimanali la paga oraria è di L. 7.404 per il 1991 (49.357 X 6 : 40) e di L. 8.024 per il 1992 (53.495 X 6 : 40).
E’ ovvio che il limite minimo orario così fissato sarà preso a base di calcolo solo nei casi in cui la retribuzione effettiva sia pari od inferiore a tale minimo, restando ferma la determinazione dei contributi sulla retribuzione effettiva allorchè questa, in relazione alle ore di lavoro svolte, risulti superiore al predetto minimo.
Le aliquote dei contributi da applicare sono quelle indicate ai punti 1, 2 e 3 del presente capitolo (26,77%, 25,87%, 23,77%). Dette aliquote si applicano in relazione al numero delle ore lavorative effettuate (fino ad un massimo di 5 ore giornaliere per il part-time orizzontale) ed in base alla retribuzione effettivamente corrisposta con l’osservanza dei vigenti minimali.
La stipula dei contratti della specie non è ammissibile nei confronti dei lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici) compensati a cachet, atteso che con tale forma di remunerazione le categorie in questione sono al di fuori di ogni connessione con il criterio di paga oraria.
Purtuttavia, la previsione del contratto a tempo parziale deve ritenersi applicabile nei confronti di tali lavoratori qualora assunti con ordinario rapporto di lavoro subordinato, rientrante nella disciplina dei corrispondenti C.C.N.L. per effetto dei quali sono inquadrabili in livelli retributivi, cui corrisponde un determinato numero di ore giornaliere.
Tale orientamento è confermato dal parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale interessato in merito all’ammissibilità del contratto part-time nei confronti della categoria dei disc-jockey. Per il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano i contratti part-time sono previste specifiche sanzioni. Il datore di lavoro che assuma o impieghi a tempo parziale lavoratori in violazione di quanto previsto in materia dai contratti collettivi è tenuto al pagamento in favore della gestione contro la disoccupazione gestita dall’INPS, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro che adibisca i lavoratori assunti a tempo parziale a lavoro supplementare rispetto a quello concordato è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
Il datore di lavoro che non trasmette copia del contratto di lavoro a tempo parziale al competente Ispettorato del lavoro è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.
6) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIPENDENTI DA IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA.
(legge 31 gennaio 1986, n. 11 e D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella legge 29.2.88, n. 48)
A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono ridotte del 50% le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali
dovute dalle Imprese, nonchè quelle a carico dei rispettivi dipendenti, che operano nel Comune di Campione d’Italia e che retribuiscono i lavoratori in franchi svizzeri. Per quanto sopra le aliquote complessive da applicare sull’importo della retribuzione giornaliera sono stabilite come segue (con validità dal 1.7.1992 al 31.12.1992):
a) per retribuzioni giornaliere sino a L. 1.000.000
– 13,385%, (di cui 4,7% a carico dei lavoratori) per i lavoratori appartenenti al I gruppo;
– 12,935% (di cui 4,035% a carico dei lavoratori) per i lavoratori appartenenti al II gruppo;
– 11,885% (di cui 3,985% a carico dei lavoratori) per le Imprese dell’esercizio cinematografico (II gruppo);
b) per la parte di retribuzione eccedente L. 1.000.000 giornaliere
– 2,55% (di cui 1,25% a carico dei lavoratori) per tutte le Imprese sopra indicate.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 le aliquote da applicare sono:
a) per retribuzioni giornaliere sino a L. 1.000.000
– 13,485%, (di cui 4,81% a carico dei lavoratori) per i lavoratori appartenenti al I gruppo;
– 13,035% (di cui 4,135% a carico dei lavoratori) per i lavoratori appartenenti al II gruppo;
– 11,985% (di cui 4,085% a carico dei lavoratori) per le Imprese dell’esercizio cinematografico (II gruppo);
b) per la parte di retribuzione eccedente L. 1.000.000 giornaliere
– 2,55% (di cui 1,25% a carico dei lavoratori) per tutte le Imprese sopra indicate.
7) LAVORATORI ITALIANI DELLO SPETTACOLO OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI CON I QUALI NON SONO IN VIGORE ACCORDI DI SICUREZZA SOCIALE
(legge 3 ottobre 1987, n. 398)
La quota parte dell’aliquota complessiva posta a carico dei datori di lavoro, afferente le assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria è ridotta di 10 punti e l’onere è posto a carico dello Stato. Per quanto sopra le aliquote da applicare sulle retribuzioni giornaliere entro il massimale di L. 1.000.000 sono stabilite come segue:
– 16,77% (di cui 9,42% a carico del lavoratore) per i lavoratori appartenenti al I gruppo;
– 15,87% (di cui il 8,07% a carico del lavoratore) per i lavoratori appartenenti al II gruppo.
Sull’importo della retribuzione giornaliera eccedente il limite massimo di L. 1.000.000 resta invariata l’aliquota del 5,10%.
Tale riduzione si applica solamente a quei lavoratori che siano stati appositamente assunti o trasferiti per l’esecuzione del lavoro all’estero, come più dettagliatamente illustrato al successivo capitolo G).
Con decorrenza 1/1/93 le aliquote suddette sono aumentate dello 0,20% (onere a carico del lavoratore).
8) GIOCATORI ED ALLENATORI DI CALCIO – SPORTIVI PROFESSIONISTI
(legge 14/6/1973, n. 366 e legge 23/3/1981, n. 91)
Aliquote in vigore dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
Per retribuzioni mensili nei limiti del massimale di lire 8.190.000 (in vigore dall’1/9/89).
Fondo pensioni lavoratori | 9,85% | (di cui il 3,85% a carico del lavoratore) |
Asili-nido comunali | 0,10% | (a carico del datore di lavoro) |
Contributo base | 0,11% | (a carico del datore di lavoro) |
TOTALE | 10,06% |
Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1993.
(entro il massimale di retribuzione mensile di L. 8.190.000).
Fondo pensioni lavoratori | 10,05% | (di cui il 4,05% a carico del lavoratore) |
Asili-nido comunali | 0,10% | (a carico del datore di lavoro) |
Contributo base | 0,11% | (a carico del datore di lavoro) |
TOTALE | 10,26% |
ALIQUOTA AGGIUNTIVA (in vigore dal 1/1/93 al 31/12/93) DA APPLICARE NEI CASI DI RETRIBUZIONI ECCEDENTI LA MISURA DI L. 171.394 GIORNALIERE (pari a L. 53.475.000 annue suddivise per 312 giorni):
– 1% a carico del lavoratore
(al riguardo vedasi circolare n. 2 del 9/1/1993 – “OGGETTO: Art. 3-ter D.L. del 19/9/92 n. 384 n. 438 del 14/11/92).
N.B. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ – Qualora ricorrano i presupposti fissati con l’art. 9/bis del D.L. 29.3.91, n. 103, convertito nella legge 1.6.91, n. 166, il datore di lavoro, per tutti i lavoratori indicati nei precedenti titoli, dal n. 1 al n. 7 del presente Cap. F), è tenuto a versare un ulteriore contributo di solidarietà nella misura del 10% sull’importo degli accantonamenti effettuati a Casse o Fondi che gestiscono forme di previdenza e assistenza integrative previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali, nonchè sull’importo dei premi pagati per la copertura di contratti assicurativi con finalità analoghe a quelle predette. La misura del contributo di solidarietà è a totale carico del datore di lavoro.
G) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 del D.L. 31.7.87, n. 317, convertito con modificazioni nella legge 3.10.87, n. 398, hanno disciplinato le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema della relativa contribuzione secondo retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria.
In relazione a quanto sopra è stato emanato il D.M. 24.1.92 con il quale sono state determinate, per l’anno 1992, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari o con i quali non sono state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Per quanto attiene al settore spettacolo dette retribuzioni sono state fissate nelle seguenti misure:
SETTORE | QUALIFICHE | ||||||
Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (7° livello) | Figure professionali intermedie (6° livello A e B) | Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello) | Maestranze qualificate (3° e 4° livello) | Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello) | Operai generici | Generici cinematografici |
4.668.000 | 3.931.000 | 3.509.000 | 3.334.000 | 2.738.000 | 2.523.000 | 2.404.000 | |
Impiegati direttivi | Impiegati con funzioni direttive | Impiegati di concetto | Impiegati d’ordine | Operai specializzati | Operai | ||
Spettacolo | 2.659.000 | 2.388.000 | 2.172.000 | 1.963.000 | 2.118.000 | 1.859.000 | |
Professori d’orchestra | Artisti del coro | Tersicorei | Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale | ||||
2.523.000 | 1.905.000 | 2.262.000 | 1.880.000 |
Si conferma, con l’occasione, che relativamente al personale artistico, nonchè a quelle categorie di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, non si possono applicare le retribuzioni convenzionali di cui sopra, per cui l’obbligo contributivo deve essere assolto sui compensi corrisposti a norma dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni.
Giova ricordare che la determinazione dell’imponibile contributivo in base alle citate retribuzioni convenzionali e la riduzione delle aliquote contributive di 10 punti a percentuale sulla quota a carico dei datori di lavoro trovano applicazione esclusivamente per i lavoratori assunti nel territorio italiano e/o trasferiti da detto territorio per l’esecuzione di opere commesse o attività lavorative in paesi extra comunitari con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale.
Per i rapporti costituiti in Italia, le cui prestazioni si svolgono normalmente nel territorio italiano e soltanto occasionalmente all’estero, gli adempimenti contributivi devono essere assolti con l’osservanza della normativa prevista per la generalità dei lavoratori occupati nel territorio italiano.
H) TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI PENSIONATI
Nei confronti dei lavoratori occupati titolari di pensioni ENPALS il datore di lavoro, in base alle vigenti disposizioni in materia di divieto di cumulo della pensione con la retribuzione, è tenuto a detrarre dalla retribuzione lorda giornaliera la quota giornaliera della pensione non cumulabile con la retribuzione stessa, nella misura e con la decorrenza indicata nel certificato di pensione, che i lavoratori pensionati sono tenuti per legge ad esibire ai datori di lavoro (vedi allegato H).
L’ammontare complessivo delle trattenute da denunciare all’Enpals con le previste modalità si determina moltiplicando l’importo della quota giornaliera di pensione non cumulabile per il numero delle giornate retribuite nel mese comprese le giornate di assenza dal lavoro, purchè retribuito, anche in misura ridotta (malattia, infortunio, etc.) e fino ad un massimo di 26 giornate nel mese.
Nel caso in cui la quota giornaliera di pensione non cumulabile sia superiore alla retribuzione giornaliera al netto delle ritenute degli oneri sociali, l’ammontare complessivo della trattenuta si ottiene, invece, moltiplicando l’importo giornaliero della retribuzione al netto delle ritenute suddette, per il numero delle giornate retribuite nel periodo.
In presenza di 13a mensilità di retribuzione o di gratifiche natalizie, corrisposte nel mese di dicembre, la trattenuta deve essere effettuata anche sulla 13a mensilità della pensione, in base alla misura indicata nel certificato di pensione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al mese di dicembre, nessuna trattenuta va effettuata.
Gli adempimenti formali e sostanziali (denunce e versamenti) relativi alle trattenute pensioni debbono essere effettuate con le modalità ed i termini fissati per la denuncia ed il versamento dei contributi, come verrà precisato in seguito.
Qualora presso la medesima Impresa risultino occupati lavoratori titolari di pensione INPS, per quest’ultimi la denuncia delle trattenute ed il relativo versamento dovranno essere effettuati presso detto Istituto, con le modalità dallo stesso previste.
Si ritiene opportuno precisare che i pensionati, che esplicano attività lavorativa nella stessa giornata presso più datori di lavoro, sono soggetti alla trattenuta di una sola quota giornaliera di pensione; la trattenuta stessa deve essere operata dal datore di lavoro presso cui viene data, nel giorno, la prima prestazione lavorativa.
Ai fini di sollevare da ogni responsabilità gli altri datori di lavoro che assumono pensionati con plurime occupazioni giornaliere, l’impresa che effettua la ripetuta trattenuta è tenuta a rilasciare all’interessato apposita dichiarazione. Il lavoratore pensionato, in occasione delle altre occupazioni nella stessa giornata, consegnerà al datore di lavoro la dichiarazione medesima perchè questi l’acquisisca agli atti della propria amministrazione per esibirla in caso di eventuali contestazioni da parte dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 27.4.68, n. 488, il datore di lavoro, il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionato, o non effettui il versamento delle trattenute medesime, deve versare una somma che sarà determinata dagli Organi deliberanti dell’Ente in misura non superiore al quadruplo dell’importo delle trattenute e dei versamenti predetti.
Sempre ai sensi dell’art, 40 del D.P.R. 27.4.68, n. 488, il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell’importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione.
Detta somma sarà prelevata sulle rate di pensione spettanti al pensionato medesimo.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 12.9.83, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.83, n. 638, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 9.10.89, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.89, n. 389, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori occupati, ivi comprese le trattenute pensioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Il relativo versamento, entro sei mesi dalla scadenza stabilita per lo stesso e comunque, ove fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre la formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato.
I) DENUNCIA MENSILE DELLE SOMME DOVUTE (MOD. 031/R-031/R-SP)
Le Imprese sono tenute a denunciare, per ogni singolo mese di attività soggetta agli obblighi contributivi di legge, le somme dovute all’Ente, utilizzando i seguenti modelli:
– 031/R per i lavoratori dello spettacolo;
– 031/R-SP per i giocatori, gli allenatori di calcio e per gli sportivi professionisti.
A ciascun modello è annesso un bollettino di c/c postale (c/c n. 8029 per i lavoratori dello spettacolo e c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti) che le Imprese debbono utilizzare per il versamento delle somme dovute ai titoli descritti sui rispettivi modelli.
Attraverso tali modelli le Imprese potranno effettuare, con un unico bollettino di c/c postale, il versamento delle somme dovute all’Ente a diverso titolo (es. contributi, trattenute pensioni, somme aggiuntive, rateazioni etc.). Infatti è previsto un apposito riquadro nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi delle somme versate a diverso titolo, che compongono il versamento globale.
I modelli di denuncia mensile delle somme dovute (mod. 031/R – 031/R-SP) sono costituiti da vari riquadri, contrassegnati da lettere alfabetiche da A ad H, nei quali dovranno essere riportati i dati indicati e relativi:
– all’impresa di gestione: quadro A
– all’Attività cui si riferisce la denuncia: quadro B
– al riepilogo lavoratori e dati contributivi: quadro E
– al riepilogo dei dati contributivi dei lavoratori e delle Imprese che godono di particolari agevolazioni di legge: quadro F
- alla distinta delle somme versate: quadro D
- agli estremi del versamento: quadro H
I modelli di denuncia mensile devono essere compilati dalle Imprese per ogni singolo mese di attività soggetta a contribuzione ed inviati entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di competenza, alla Sede Compartimentale o Sez. Distaccata competente per territorio (vedere all. I).
Le Imprese, nel caso in cui non abbiano potuto provvedere al versamento dei contributi, sono comunque tenute a trasmettere i modelli in questione insoluti entro e non oltre il 25° giorno successivo al mese di competenza. In tali casi i modelli dovranno riportare tutti i dati richiesti, con esclusione, ovviamente, di quelli relativi alla distinta delle somme versate (quadro D) ed agli estremi del versamento (quadro H).
Per la compilazione dei modd. 031/R, 031/R-SP si rinvia alle istruzioni operative di cui alla 2ª parte del presente opuscolo.
L) DENUNCIA TRIMESTRALE DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE E DELLE TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI PENSIONATI – MOD.031/CM
Tutte le Imprese sono tenute ad effettuare la denuncia delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati utilizzando gli appositi modelli 031/CM forniti periodicamente dall’ENPALS, prestampigliati nei dati identificativi dell’Attività.
Le denunce di contribuzione (mod. 031/CM) hanno periodicità trimestrale e sono composte di tre copie di cui:
– la 1ª copia (di colore bianco), convalidata con timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante, deve essere inviata nei termini prescritti, alla Sede Compartimentale o Sez. Distaccata competente per territorio (vedi allegato H).
– la 2ª copia (di colore azzurro) deve essere inviata all’Ufficio competente unitamente alla prima;
– la 3ª copia (di colore rosa) deve essere trattenuta dal datore di lavoro.
Le denunce di contribuzione (mod. 031/CM) debbono essere trasmesse alle Sedi o Sezioni dell’Ente, complete dei dati relativi ad ogni singolo mese del trimestre, entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e precisamente:
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo) entro il 25 aprile
II trimestre (aprile-maggio-giugno) entro il 25 luglio
III trimestre (luglio-agosto-settembre) entro il 25 ottobre
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre) entro il 25 gennaio
In caso di sospensione o cessazione dell’attività prima della conclusione del trimestre, ovvero nel caso di attività occasionale, il mod. 031/CM deve essere presentato non alla scadenza del trimestre ma entro e non oltre il 5° giorno successivo a quello fissato per il versamento dei relativi contributi.
Per la compilazione dei modelli 031/CM si rinvia alle istruzioni di cui alla 2ª parte del presente opuscolo.
SANZIONI
Il comma 10 dell’art. 4 della legge 29/2/88, n. 48, prevede che le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all’art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall’art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all’ENPALS delle denunce mensili e trimestrali dei lavoratori occupati (modd. 031/R, 031/R-SP, 031/CM).
In conformità di quanto sopra, i datori di lavoro che omettano o non provvedono a presentare nei termini fissati dall’Ente denunce mensili e trimestrali dei lavoratori occupati sono tenuti al pagamento di una somma di L. 50.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore occupato compreso nella omessa o ritardata denuncia.
La sanzione di cui sopra è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque gg. successivi alla scadenza fissata e alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto ed il decimo giorno.
In ordine all’incompleta od inesatta compilazione delle denunce di cui sopra si precisa che ai sensi dell’art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, ove l’impresa provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di trenta gg. dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente, i dati forniti con le denunce stesse, non si dà luogo all’applicazione della sanzione di L. 50.000 per ogni lavoratore compreso nella denuncia inesatta o incompleta.
Quest’ultima sanzione, a differenza di quella relativa alla ritardata presentazione delle denunce, è fissa e non riducibile a seconda del ritardo con il quale sono state presentate le denunce stesse.
M) TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI LAVORATORI PENSIONATI E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO
A norma delle vigenti disposizioni di legge (D.M. 24.2.1984, emanato in attuazione dell’art. 1 del D.L. 12/9/83 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638) il versamento dei contributi deve essere effettuato indistintamente da tutte le Imprese con periodicità mensile e più precisamente entro il 20° giorno del mese successivo a quello di competenza (es. gennaio entro il 20 febbraio, febbraio entro il 20 marzo etc.).
Anche nel caso di sospensione o cessazione di attività prima della fine del mese o nel caso di attività occasionale il versamento dei contributi deve essere effettuato non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la sospensione o cessazione ovvero è stata effettuata la prestazione (es. per attività cessata o svolta il 5 gennaio il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 20 febbraio). Entro gli stessi termini devono essere versate all’Ente le trattenute di pensione relative ai lavoratori pensionati.
Le imprese sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi delle trattenute pensioni e delle altre somme dovute all’Ente a mezzo servizio postale utilizzando esclusivamente i moduli di c/c postale di cui alla sezione staccabile dei modelli 031/R e 031/R-SP.
Qualora l’impresa non provveda al versamento dei contributi nei termini stabiliti o versi i contributi in misura inferiore a quella dovuta, l’impresa, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 del D.L.C.P.S. 16.7.1947, n. 708, ed all’art. 4 – commi 1 e 2, del D.L. 30.12.87 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.88, n. 48:
1) è tenuta al pagamento dei contributi o – delle parti di contributo non versato, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto;
2 ) deve versare una somma aggiuntiva di importo pari:
a) al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981 n. 37 e successive modificazioni e integrazioni ulteriormente maggiorato di 5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Rientrano in tale fattispecie i soggetti che abbiano denunciato regolarmente i contributi e/o effettuato le registrazioni obbligatorie e che per le momentanee difficoltà di ordine economico non abbiano potuto effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei relativi contributi;
b) al solo tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del decreto legge del 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Rientrano in tale fattispecie i soggetti che a seguito di controversie definite in sede giudiziale o amministrativa in senso favorevole agli enti interessati in ordine alla ricorrenza dell’obbligo contributivo provvedono al versamento dei contributi dovuti entro i termini fissati dagli enti stessi. Atteso che la norma pone come condizione per l’applicazione dei soli interessi di dilazione il rispetto dei termini fissati dagli enti impositori per il versamento dei contributi, ne consegue che in difetto dovrà essere applicata la somma aggiuntiva nella misura indicata al punto a) e precisamente pari al tasso degli interessi di dilazione, maggiorato di 5 punti;
c) al 50% dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché, il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Rientrano in tali fattispecie i soggetti totalmente inadempienti (denunce e versamenti), qualora il mancato versamento dei contributi sia effettivamente connesso a finalità di evasione totale o parziale degli obblighi assicurativi, non sussistendo la possibilità di ricondurre l’omissione ad errore materiale o ad oggettiva incertezza o controversia sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo. Pertanto nel caso in cui venga accertato che il datore di lavoro abbia omesso una o più registrazioni o denunce obbligatorie ovvero abbia eseguito in tutto o in parte denunce o registrazioni non conformi al vero, allo scopo di evadere gli obblighi contributivi, l’importo dei contributi dovuti o omessi dovrà essere maggiorato di una somma aggiuntiva pari al 50% scalare annuo dei contributi stessi e nessuna riduzione è possibile al riguardo. Solo in presenza di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma aggiuntiva si applica nella misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione, ulteriormente maggiorato di cinque punti. Da quanto sopra consegue che ai fini dell’applicazione della somma aggiuntiva ridotta alla misura di cui al punto a) debbono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
– la partita debitoria non deve essere stata oggetto di contestazioni o di richieste da parte dell’Ente;
– la denuncia spontanea della situazione debitoria deve avvenire entro e non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza dei termini stabiliti per il versamento dei contributi. Si precisa che le regolarizzazioni effettuate dai datori di lavoro a seguito di contestazione non possono essere considerate spontanee mentre lo sono quelle relative ad omissioni non conosciute dagli Uffici e che non sono state oggetto di rilievo;
– il versamento dei contributi deve essere effettuato, dopo la denuncia della evasione contributiva, entro e non oltre il termine fissato dall’Ente.
In assenza di uno dei citati presupposti di legge, sulle partite debitorie in questione non sarà possibile applicare la riduzione di cui sopra, e dovrà essere applicata la somma aggiuntiva nella misura del 50% scalare annuo.
L’entità della somma aggiuntiva nella misura indicata ai punti a), b), c), sempre a norma dell’art. 4 – comma 2, non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi omessi o tardivamente versati. Tuttavia, qualora per vetustà del credito, i soggetti siano tenuti ai pagamento della somma aggiuntiva fino alla concorrenza della misura massima prevista (200%), sul debito complessivo (costituito dalla parte contributiva e dalla somma aggiuntiva 200%) dovranno essere applicati gli interessi di legge (a decorrere dal giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima (5% fino al 15/12/90 e 10% dal 16/12/90).
3) è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’art, 2, comma 1, del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.83, n. 638, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 9/10/89, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/89, n. 389, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori occupati, ivi comprese le trattenute pensioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza stabilita per lo stesso e comunque, ove fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimeno stesso, estingue il reato.
SECONDA PARTE
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODULARIO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
A) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI 031/R E 031/R-SP
Per la denuncia mensile delle somme dovute, tutte le Imprese sono tenute – per ciascuna Attività – ad utilizzare i seguenti modelli:
– 031/R – per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
– 031/R-SP – per i giocatori e allenatori di calcio, per gli sportivi professionisti
Il modello 031/R (mod. 031/R-SP) deve essere compilato a macchina o a stampatello e deve riportare la firma leggibile del Legale Rappresentante ed il timbro dell’impresa denunciante.
Al fine di consentire alle Imprese di poter effettuare nei termini fissati la denuncia delle somme dovute, i modelli in questione sono periodicamente forniti dall’Ente alle Imprese interessate, prestampigliati nei dati anagrafici e fiscali delle stesse. Qualora l’impresa abbia necessità di altri modelli, dovrà rivolgersi alla Sede Compartimentale competente per territorio, che provvederà a fornire i modelli richiesti.
A ciascuno dei modelli suddetti è annesso un bollettino di c/c intestato all’ENPALS (c/c n. 8029 per i modd. 031/R e c/c n. 7021 per i modd. 031/R-SP) che le Imprese devono utilizzare per il versamento di tutte le somme dovute ai titoli analiticamente descritti nell’apposito riquadro del modello stesso (quadro D).
L’attestazione del versamento effettuato deve essere spillata nell’apposito spazio previsto.
A1) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO
Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato a mezzo dei bollettini di c/c postale appositamente prestampigliati dall’Ente, annessi al modello 031/R (031/R-SP).
Detti bollettini prestampigliati debbono essere completati dal versante con l’apposizione dei dati relativi al “periodo di contribuzione” sulla parte anteriore della sezione “certificato di accreditamento” nonché sul retro delle tre sezioni degli stessi.
Nei casi di utilizzo di bollettini non prestampigliati, comunque forniti dall’Ente, il versante deve compilare, oltre ai dati relativi al periodo anche il riquadro previsto sul certificato di accreditamento destinato all’indicazione dei dati identificativi dell’Attività:
– n. di matricola ENPALS
– denominazione
– indirizzo completo
– codice fiscale dell’impresa
Deve essere inoltre indicata la matricola dell’Attività nell’apposito riquadro, in calce alla sezione “attestazione di versamento”.
A2) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. 031/R (031/R-SP)
Dati identificativi dell’Impresa denunciante
– Matricola ENPALS
deve riportare la matricola assegnata dall’Ente all’impresa denunciante per l’Attività precisata al quadro B;
– Codice Fiscale
deve riportare il Codice Fiscale dell’impresa denunciante;
– Categoria Impresa
deve riportare il Codice di categoria dell’Attività cui si riferisce la denuncia (vedi tabella – Allegato C);
– Matricola INPS ed I.N.A.I.L.
deve riportare le matricole INPS ed INAIL assegnate da detti Istituti all’Attività cui si riferisce il modello; nel caso di Impresa che non occupi personale soggetto alla Assicurazione contro gli Infortuni deve essere apposta la dicitura “NO INAIL”;
– Numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A.
deve riportare il numero d’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Tipo
(mod. 031/R integrativo, mod. 031/R sostitutivo) deve essere barrata la casella corrispondente, solo se trattasi di denuncia integrativa o sostitutiva di altra precedentemente presentata; qualora trattasi di modello “sostitutivo” deve essere indicato a fianco il n. di protocollo della precedente denuncia oggetto della rettifica;
– Anno
deve essere indicato l’anno di competenza della denuncia;
– Mese
deve essere indicato il numero progressivo del mese di competenza della denuncia (da 01 a 12).
Dati relativi all’Impresa di Gestione ed identificativi del Legale Rappresentante (quadro A)
In questa sezione devono essere indicati i dati completi dell’Impresa di Gestione e del suo Legale Rappresentante:
– denominazione dell’impresa
– indirizzo (via, numero civico, c.a.p., comune e provincia)
– cognome e nome del Legale Rappresentante.
Dati relativi all’attività (quadro B)
In questa sezione devono essere indicati i dati completi dell’Attività cui si riferisce la denuncia:
– denominazione dell’Attività
– indirizzo (via, numero civico, c.a.p., comune e provincia).
Distinta delle somme versate (quadro D)
In tale quadro sono riportati i singoli importi versati all’Ente a vario titolo, la cui somma corrisponde al totale del versamento effettuato. In assenza del versamento detto quadro non deve essere compilato.
– causale
deve essere indicato il codice della causale relativa all’importo versato (vedi tabella – allegato B)
– periodo di competenza
devono essere indicate le date di inizio e fine del periodo cui si riferisce l’importo versato (giorno/mese/anno-giorno/mese/anno)
– importo
deve essere indicato l’importo versato riferito alla corrispondente causale e periodo di competenza;
– totale
deve essere riportato il totale degli importi indicati e versati.
Riepilogo lavoratori e dati contributivi (quadro E del mod. 031/R)
In questa sezione devono essere indicati nella prima riga in corrispondenza del TOTALE RETRIBUZIONI IMPONIBILI i seguenti dati:
– totale n. dei giorni
deve essere indicato il numero dei giorni denunciati per i lavoratori sia del 1° che del 2° gruppo con esclusione del numero dei giorni relativi a gratificazioni e/o conguagli;
– N. dei lavoratori (1° gruppo)
deve essere indicato il numero dei lavoratori del 1° gruppo occupati nel mese, compresi quelli assunti con contratti che godono di particolari agevolazioni di legge, i cui dati contributivi dovranno essere evidenziati nel successivo quadro F, ai fini della specifica delle somme NON versate e che sono state portate “in detrazione” ai sensi di legge;
– Importi (lavoratori 1° gruppo)
deve essere indicato il totale delle retribuzioni imponibili comprensive delle somme relative a gratificazioni e/o conguagli, corrisposte ai lavoratori del 1° gruppo occupati nel mese, entro il limite massimale di L. 1.000.000 giornaliere (comprese le retribuzioni corrisposte ai lavoratori che godono di particolari agevolazioni di legge come sopra precisato);
– N. dei lavoratori (2° gruppo)
deve essere indicato il numero dei lavoratori del 2° gruppo occupati nel mese, compresi quelli assunti con contratti che godono di particolari agevolazioni di legge come sopra precisato;
Importi (lavoratori 2° gruppo)
deve essere indicato il totale delle retribuzioni imponibili, comprensive delle somme relative a gratificazioni e/o conguagli, corrisposte ai lavoratori del 2° gruppo occupati nel mese, entro il limite di massimale di L. 1.000.000 giornaliere (comprese le retribuzioni corrisposte ai lavoratori che godono di particolari agevolazioni di legge, come sopra precisato);
Retribuzioni eccedenti L. 1.000.000 giornaliere
– N. dei lavoratori (1° e 2° gruppo)
deve essere indicato il numero dei lavoratori del 1° e 2° gruppo occupati nel mese, che hanno percepito retribuzioni eccedenti il massimale di L. 1.000.000 giornaliere;
– Importi eccedenti L. 1.000.000 giornaliere (1° e 2° gruppo)
devono essere indicate le somme corrisposte ai lavoratori del 1° e 2° gruppo in eccedenza L. 1.000.000 giornaliere.
Nella seconda riga in corrispondenza della voce ALIQUOTE, sono prestampate le percentuali da applicare sulle retribuzioni denunciate per determinare la contribuzione dovuta (vedi tabella – Allegato D); in caso di variazione d’aliquota nel corso dell’anno il datore di lavoro dovrà provvedere alla rettifica del dato prestampato.
Nella terza riga, in corrispondenza della voce TOTALE CONTRIBUZIONI, devono essere indicati alle rispettive caselle, i totali (non arrotondati) delle contribuzioni calcolate in base alle aliquote di cui sopra.
Inoltre, sulla stessa riga, nelle ultime due caselle devono essere indicati:
– Numero dei lavoratori pensionati occupati nel mese (soggetti a trattenuta di pensione);
– Totale delle trattenute di pensione effettuate nel mese nei confronti dei lavoratori pensionati ENPALS.
Riepilogo lavoratori e dati contributivi (quadro E del mod. 031/R-SP)
In questa sezione devono essere indicati nella prima riga, in corrispondenza del TOTALE RETRIBUZIONI IMPONIBILI, i seguenti dati:
– Totale n. dei giorni
deve essere indicato il numero dei giorni denunciati per i giocatori allenatori di calcio, sportivi professionisti, con esclusione del numero dei giorni relativi a gratificazioni e/o conguagli;
– N. dei lavoratori
deve essere indicato il numero dei lavoratori occupati nel mese;
– Importi
deve essere indicato il totale delle retribuzioni corrisposte alle suddette categorie di lavoratori, nei limiti del massimale di imposizione mensile di L. 8.190.000 (a far data 1/9/89), pari a L. 315.000 giornaliere.
Nella seconda riga, in corrispondenza della voce ALIQUOTE, è prestampata la percentuale da applicare alle retribuzioni denunciate per determinare la contribuzione dovuta (vedi tabella – Allegato D); in caso di variazione d’aliquota nel corso dell’anno, il datore di lavoro dovrà provvedere alla rettifica del dato prestampato.
Nella terza riga, in corrispondenza della voce TOTALE CONTRIBUZIONE, deve essere indicato il totale (non arrotondato) della contribuzione calcolata in base all’aliquota di cui sopra.
Inoltre, nella stessa riga nelle ultime due caselle, devono essere indicati:
– Numero dei lavoratori pensionati occupati nel mese (soggetti a trattenuta di pensione);
– Totale delle trattenute di pensione effettuate nel mese nei confronti dei lavoratori pensionati ENPALS.
Riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle Imprese che godono di particolari agevolazioni di legge (quadro F)
– Codice
deve essere indicato il codice corrispondente al tipo di contratto (vedi tabella – Allegato A)
– Numero dei lavoratori
deve essere indicato il numero dei lavoratori occupati con il tipo di contratto specificato;
– Numero giorni totali
deve essere indicato il numero dei giorni lavorati nel mese dai lavoratori occupati con il tipo di contratto specificato; – Retribuzione complessiva del mese
deve essere indicato il totale della retribuzione spettante nel mese ai lavoratori occupati con il tipo di contratto specificato, distintamente per il 1° e 2° gruppo e per ogni singolo tipo di contratto;
– Contribuzione non versata
deve essere indicato il totale della contribuzione non versata in virtù delle agevolazioni di legge previste per ogni singolo tipo di contratto specificato.
N.B. Per quanto riguarda in particolare i contratti di FORMAZIONE E LAVORO ed i contratti A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) devono essere applicate le norme secondo le seguenti istruzioni (vedere esempi allegati alle pagine 53, 54, 55):
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Si riepilogano di seguito le modalità operative ai fini della compilazione delle denunce contributive e del versamento dei relativi contributi:
a) quantificare nel quadro E del mod. 031/R l’importo dei contributi in base all’intera aliquota comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore, come se l’impresa non godesse dei benefici in parola;
b) indicare, nell’ordine, nel quadro F del citato mod. 031/R, il codice corrispondente al tipo di contratto, il numero dei lavoratori, il numero delle giornate lavorative, la retribuzione complessiva ed il credito riconosciuto all’impresa dalle disposizioni predette;
c) detrarre detto credito dall’importo dei contributi risultanti al quadro E.
Al fine di chiarire quanto sopra precisato, si riportano alcuni esempi dei casi più ricorrenti:
1) Lavoratore del 2° gruppo assunto nel maggio 1991 con una retribuzione mensile di L. 1.800.000, da un’Impresa operante nel CENTRO-NORD che beneficia della riduzione del 25% dell’aliquota previdenziale a suo carico:
a)
Quadro E | Riepilogo lavoratori e importi contributi dovuti | ||||||||
Totale numero giorni | I gruppo (fino L. 315.000 giornaliere) | II gruppo (fino L. 315.000 giornaliere) | eccedenti L. 315.000 giornaliere | Pensionati | |||||
0 | N. lavor. | Importi | N. lavor. | Importi | N. lavor. | Importi | N. pens. | Trattenute | |
1 Totale retribuzione imponibili | 26 | 1 | 1.800.000 | ||||||
2 Aliquote | 25,27% | ||||||||
3 Totale contribuz. | 454.860 |
– 7,47% = quota a carico lavoratore L. 134.460
– 17,80% = quota a carico datore di lavoro L. 320.400
– 25,27% = intera quota contributiva L. 454.860
b)
Quadro F | Riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle imprese che godono di particolari agevolazioni di legge | |||||
Retribuzione complessiva del mese | ||||||
0 | Codice | N. lavorat. | N.giorni totali | Lavor. I gruppo | Lavor. II gruppo | Contribuzione non versata |
1 | FN | 1 | 26 | 1.800.000 | 80.100 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
(x) L. 80.100 = 4,45% di L. 1.800.000 (4,45% = 25% della suddetta quota a carico del datore di lavoro pari alla misura della riduzione prevista per il tipo di contratto in esame)
c) L’Impresa deve pertanto versare l’importo residuo di L. 374.760 pari a L. 134.460 “quota a carico lavoratore” + L. 240.400 “residua quota a carico datore di lavoro” (L. 320.400 – L. 80.100).
2) Lavoratore del 2° gruppo assunto in data 1° febbraio 1992 con contratto di Formazione e lavoro, con una retribuzione mensile di L. 1.800.000, da un’Impresa operante nei territori del MEZZOGIORNO che beneficia della riduzione dell’intera quota previdenziale a suo carico (escluso l’importo pari al contributo previsto per gli apprendisti di L. 602 giornaliere per l’anno 1992).
a)
QUADRO E | Riepilogo lavoratori e importi contributi dovuti | ||||||||
I gruppo (fino L. 1.000.000 giornaliere) | II gruppo (fino L. 1.000.000 giornaliere) | Eccedenti L.1.000.000 giornaliere | Pensionati | ||||||
0 | Totale numero giorni | N. lavorat. | Importi | N. lavorat. | Importi | N. lavorat. | Importi | N. pension. | Trattenute |
1 Totale retribuzione imponibili | 26 | 1 | 1.800.000 | ||||||
2 Aliquote | 25,27% | ||||||||
3 Totale contribuz. | 454.860 |
– 7,47% = quota a carico lavoratore L. 134.460
– 17,80% = quota a carico datore di lavoro L. 320.400
– 25,27% = intera quota contributiva L. 454.860
b)
Quadro F | Riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle imprese che godono di particolari agevolazioni di legge | |||||
Retribuzione complessiva del mese | ||||||
0 | Codice | N. lavorat. | N.giorni totali | Lavor. I gruppo | Lavor. II gruppo | Contribuzione non versata |
1 | CF | 1 | 26 | 1.800.000 | 304.748 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
(x ) L. 304.748 = L. 320.400 (quota a carico datore di lavoro) da cui è stato detratto l’importo di L. 15.652 (pari a L. 602 x 26 = contributo IVS previsto per gli “apprendisti”).
c) L’impresa deve pertanto versare l’importo di L. 150.112 (pari a L. 134.460 “quota a carico lavoratore” + L. 15.652 “contributo IVS previsto per gli apprendisti”).
N.B. Sui modelli 031/CM (di denuncia trimestrale delle retribuzioni soggette a contribuzione) le cui modalità di compilazione saranno oggetto di successiva trattazione, di fianco ai nominativi dei lavoratori con i contratti di Formazione e Lavoro deve essere indicato alla colonna 3 (tipo) – il codice previsto per ogni singola fattispecie.
CONTRATTI A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Per quanto concerne la compilazione delle denunce ed il versamento dei contributi, le Imprese debbono attenersi alle seguenti istruzioni:
– MOD. 031/CM (denunce trimestrali): debbono essere indicati i nominativi dei lavoratori assunti a tempo parziale, precisando nella colonna 3 (TIPO) il codice P1….P5 (part-time orizzontale) in relazione al numero delle ore giornaliere cui si riferisce la prestazione lavorativa ad orario ridotto (che in caso di frazione di ora deve essere arrotondata all’ora superiore).
Qualora le prestazioni lavorative giornaliere siano effettuate con un orario di lavoro superiore a 5 ore (part-time verticale) il codice da indicare nella denuncia (colonna 3 – TIPO) sarà costituito dalla lettera P seguita dai numero delle ore lavorative giornaliere.
– MOD. 031/R (denuncia mensile): debbono essere denunciati contributi in relazione al numero delle ore effettuate in applicazione del contratto con l’osservanza, comunque, della retribuzione minima oraria. Questa dall’11/1/89, si ricava moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali (40/36 o 38..) previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori.
La retribuzione minima oraria, come sopra determinata, deve essere presa a base di calcolo dei contributi e l’importo della stessa, se inferiore ai minimali di cui sopra, deve essere, solo ai fini del calcolo dei contributi, ragguagliato ai minimali stessi.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO A PART-TIME
Il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale con circ. 102/86, diretta agli Ispettorati Regionali e Provinciali, ha affermato che in linea di principio non sussiste incompatibilità tra i due istituti suddetti. La compatibilità, tuttavia, deve essere accertata caso per caso con verifica che la durata delle prestazioni sia tale da consentire il soddisfacimento della esigenza formativa del lavoratore.
Per detto motivo si ritiene che la coesistenza dei due istituti sia da escludersi per i contratti che prevedono prestazioni inferiori a due ore giornaliere.
In presenza di contratti di formazione e lavoro part-time, atteso che i due istituti prevedono un diverso regime contributivo, il relativo obbligo deve essere assolto come segue:
– la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista in relazione all’ubicazione dell’impresa (Centro-Nord o Mezzogiorno) ed alla riduzione consentita;
– la contribuzione a percentuale a carico del lavoratore è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale orario fissato per i lavoratori a tempo parziale.
Per quanto riguarda la compilazione delle denunce contributive ed il versamento dei contributi le Imprese dovranno attenersi alle modalità operative sopra illustrate con l’avvertenza che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a part-time dovranno essere evidenziati nei moduli di denuncia (mod. 031/CM) con l’apposito codice F2/F3 etc….
Si aggiunge che il quadro F dovrà essere utilizzato anche nei seguenti altri casi:
a) eventuali provvidenze in favore di Imprese operanti in località colpite da calamità naturali;
b) sgravio contributivo (a carico dello Stato) in favore dei datori di lavoro italiani e stranieri, che occupano lavoratori italiani per attività svolta all’Estero in paesi extra-comunitari con i quali non sono in vigore accordi di Sicurezza Sociale;
c) riduzioni contributive in favore dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia (CO), che corrispondono ai lavoratori retribuzioni in franchi svizzeri.
(Spazio riservato all’Ente)
Quadro G
Estremi di versamento (Quadro H)
In questa sezione l’impresa versante deve indicare gli estremi (data, n. ricevuta ed importo) relativi al bollettino di c/c postale a mezzo del quale ha effettuato il versamento degli importi di cui al totale di quadro D.
Si rammenta che la 1ª parte (attestazione) del suddetto bollettino dovrà essere inviata alla competente Sede Compartimentale (o Sez. Distaccata) unitamente al corrispondente mod. 031/R (o mod. 031/R-SP) e dovrà essere spillata nell’apposito spazio previsto sul modello in parola.
Ciascun mod. 031/R e mod. 031/R-SP deve inoltre riportare:
– firma leggibile del Legale Rappresentante
– data di compilazione
– timbro dell’impresa denunciante.
Su ciascun modello 031/R (mod. 031/R-SP) è prestampato il n. di PROTOCOLLO che verrà sempre – analogamente a quanto previsto per il mod. 031/CM di denuncia delle retribuzioni – indicato dall’Ente come riferimento per ogni segnalazione attinente a quel modello.
B) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. 031/CM PER LA DENUNCIA TRIMESTRALE DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE E DELLE TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI PENSIONATI
Il mod. 031/CM si compone di tre sezioni distinte e precisamente:
– la prima, nella quale devono essere indicati i dati relativi all’Attività dell’impresa ed al periodo di competenza cui si riferisce il modello, il numero complessivo dei fogli della denuncia ed il numero progressivo degli stessi;
– la seconda, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici e retributivi per un numero massimo di cinque lavoratori.
Nella parte sinistra, in corrispondenza della col. 1, devono essere riportati i dati relativi alle generalità del lavoratore. Nella restante parte, da col. 2 a col. 10 per ciascun lavoratore sono previsti sei righi.
I primi tre righi devono essere utilizzati per la denuncia delle “retribuzioni correnti” relative a ciascun mese del trimestre ed i tipi di retribuzione da denunciare sono tutti quelli previsti dall’allegato A, con esclusione dei compensi corrisposti a titolo di “Gratificazioni e/o conguagli”.
I successivi tre righi devono essere utilizzati per la denuncia di eventuali compensi aggiuntivi, “Gratificazioni e/o conguagli”, che il lavoratore ha percepito sia in assenza di retribuzione corrente sia in aggiunta alla normale retribuzione.
– la terza nella quale devono essere indicati, per ciascun modello, i totali relativi al n. dei giorni lavorati, alle retribuzioni complessive del trimestre (1 e 2 gruppo) alle gratificazioni e/o conguagli, alle trattenute di pensione. Ciascun foglio deve essere, infine, validato con data, firma del Legale Rappresentante e timbro dell’impresa.
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA DENUNCIANTE
– Matricola ENPALS
deve essere indicata la matricola assegnata dall’Ente all’Attività dell’impresa cui si riferisce la denuncia;
– Codice Fiscale
deve essere indicato il Codice Fiscale dell’Impresa denunciante;
– Categoria
deve essere indicato il codice corrispondente alla categoria di Attività dell’impresa (vedi tabella – Allegato C)
– Denominazione Attività
deve essere indicata la denominazione completa sotto la quale opera l’Attività cui si riferisce la denuncia;
– Anno
deve essere indicato l’anno al quale si riferiscono le retribuzioni denunciate;
– Trimestre
deve essere indicato il trimestre dell’anno (I trim. = 1; II trim. = 2, III trim. = 3; IV trim. = 4) cui si riferiscono le retribuzioni denunciate;
– MOD. 031/CM integrativo
– MOD. 031/CM sostitutivo
deve essere sbarrata la corrispondente casella a seconda che il MOD. 031/CM venga, usato, anzichè per la normale denuncia delle retribuzioni spettanti nel trimestre corrente, come denuncia integrativa o sostitutiva di altra precedentemente presentata;
– N. di protocollo della precedente denuncia oggetto di rettifica:
deve essere indicato il numero di protocollo del Mod. 031/CM al quale si riferisce il modello sostitutivo.
Nei casi di denuncia integrativa, i modd. 031/CM dovranno essere compilati solo per i fogli che riguardano i lavoratori interessati alla rideterminazione dell’imponibile contributivo, riportando lo stesso numero dei giorni del mod. 031/CM originale, e come importo quello risultante dalla differenza di retribuzione soggetta a contribuzione contrassegnando il citato importo con il codice CL nella colonna 3 (TIPO). Nei casi di denuncia sostitutiva i modd. 031/CM dovranno essere compilati limitatamente ai fogli nei quali sono indicati i lavoratori per i quali è stato rideterminato l’imponibile contributivo, avendo cura di riportare nella apposita casella lo stesso numero d’ordine del foglio, nonchè il numero di protocollo della precedente denuncia oggetto di rettifica.
– Numero complessivo fogli della denuncia
deve essere indicato il numero complessivo dei fogli di cui si compone la denuncia (esempio: per il caso di denuncia a 4 fogli: 4/1; 4/2; 4/3; 4/4);
– Numero del foglio
deve essere indicato il numero d’ordine dei fogli che compongono la denuncia (vedi esempio al punto precedente);
– Indirizzo (via e numero civico)
– C.A.P.
– Comune
– Provincia (sigla automobilistica)
N.B. Per le ultime quattro voci i dati devono essere quelli relativi all’Attività cui si riferisce la denuncia.
– Legale Rappresentante
devono essere indicati il cognome e nome del Legale Rappresentante dell’impresa denunciante.
GENERALITA’ DEL LAVORATORE (Col. 1)
– Matricola
deve essere sempre indicata la matricola assegnata al lavoratore dall’ENPALS, all’atto dell’iscrizione (XX-YYYYYY);
– Codice Fiscale
deve essere sempre indicato il Codice Fiscale del lavoratore;
– Cognome
deve essere indicato il cognome anagrafico (da nubile per le lavoratrici); non è consentito il cognome d’arte;
– Nome
deve essere indicato il nome anagrafico; non è consentito l’uso del nome d’arte;
– data di nascita
deve essere indicata la data di nascita completa nel seguente ordine: giorno, mese ed anno (es. 02.08.52);
– Sesso
deve essere indicato F per femminile e M per maschile;
– Comune di nascita
deve essere riportata la denominazione completa del comune di nascita del lavoratore. Non sono, consentite abbreviazioni;
– Provincia
deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita del lavoratore;
– Mese (col. 2) deve essere indicato il numero progressivo del mese dell’anno cui si riferisce la denuncia (Gennaio = 01, febbraio = 02, dicembre = 12).
Se trattasi di retribuzione corrisposta a titolo di “Gratificazione e/o Conguaglio” deve essere indicato il numero progressivo del mese in cui è stata corrisposta la retribuzione;
– Tipo (col.3)
deve essere indicato il codice del tipo di retribuzione corrisposta (vedi tabella – Allegato A);
– Categoria (col. 4)
deve essere indicato il codice della categoria di attività del lavoratore (vedi tabelle – allegati E-1, E-2, E-3);
– Numero giorni lavorati (col. 5)
deve essere indicato il numero totale dei giorni lavorati e retribuiti nel mese, nel numero massimo di gg. 26; ciò in quanto, ai fini della determinazione del numero dei giorni da denunciare debbono essere esclusi – ancorchè retribuiti – i riposi settimanali e le festività nazionali eventualmente godute. Se la retribuzione è del tipo “Gratificazione e/o conguaglio”, il numero dei giorni deve essere pari al numero complessivo dei giorni lavorati nel periodo cui si riferisce.
RETRIBUZIONE COMPLESSIVA NEL MESE (LAVORATORI 1° E 2° GRUPPO) (COL. 6)
Deve essere indicata nella colonna corrispondente al gruppo di appartenenza della categoria di attività del lavoratore la retribuzione lorda spettante nel mese, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori o inferiori a seconda che trattasi di importi superiori ovvero uguali o inferiori alle 500 lire.
Le Imprese che occupano personale artistico e tecnico, qualora nel mese, ad uno stesso lavoratore corrispondano, per effetto di singoli e distinti accordi contrattuali, retribuzioni giornaliere di diverso ammontare, dovranno denunciare i relativi importi utilizzando tanti righi quante sono le differenti retribuzioni. Ad es., per un lavoratore scritturato dal 1° al 4 gennaio alla retribuzione di L. 60.000 giornaliere e dal 20 al 25 gennaio alla retribuzione di L. 100.000 giornaliere, la retribuzione lorda complessiva corrisposta nel mese per i due periodi contrattuali dovrà essere così denunciata: gg. 4 L. 240.000; gg. 6 L. 600.000.
Per l’esatta indicazione della retribuzione lorda corrisposta le Imprese dovranno operare come segue:
– CASI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI BREVE DURATA E CHE PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO:
In presenza di un contratto di lavoro dal 1° al 14 luglio, con un compenso complessivo di L. 800.000, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile, si dovrà dividere l’importo stesso per il numero delle giornate di durata del contratto, esclusi i riposi settimanali (es. L. 800.000: 12 gg = L. 66.666).
Pertanto, in tale ipotesi, dovranno essere denunciati e versati all’Ente n. 12 contributi giornalieri.
– CASI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI LUNGA DURATA E CHE PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE GIORNALIERA:
Per contratti della fattispecie (es. per l’intera stagione teatrale o per uno o più mesi) le Imprese, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile e del numero dei giorni da denunciare mensilmente, dovranno operare come segue.
Nell’ipotesi di un contratto di impegno dal 1° ottobre al 30 novembre dello stesso anno, e che prevede la corresponsione di una retribuzione giornaliera di L. 80.000, ai fini dell’adempimento contributivo, si dovrà innanzitutto tenere conto dei giorni di calendario del mese cui si riferisce detto adempimento.
Ad esempio per il mese di ottobre, tenuto conto che questo consta di n. 31 giorni, la retribuzione giornaliera imponibile si otterrà dividendo l’ammontare complessivo dei compensi (L. 80.000 x 31 gg. = L. 2.480.000) per il numero dei giorni del mese esclusi i riposi settimanali (L. 2.480.000 : 26 = L. 95.384). In tal caso dovrà essere denunciata una retribuzione complessiva di L. 2.480.000. Qualora per il mese di novembre venga anche corrisposta una diaria di L. 90.000 giornaliere per gg. 5, considerato che concorre a formare la retribuzione imponibile anche una parte della diaria (50% per le trasferte in territorio nazionale e la quota eccedente l’IRPEF per le altre) ne consegue che alla retribuzione globale di L. 2.400.000 (L. 80.000 x 30 gg) dovrà aggiungersi l’importo delle diarie, cioè L. 45.000 x 5 = 225.000.
A tale riguardo si ricorda che non sono ammesse denunce contributive che contengano, per ciascun mese, un numero di giorni superiore a 26 per cui è del tutto irrilevante che il mese sia di 31,30, 29 o 28 giorni.
Per i casi di lavoratori assunti con contratti a tempo parziale (PART-TIME) deve essere indicata la retribuzione corrisposta, determinata moltiplicando la retribuzione spettante per ogni singola ora di lavoro per il numero delle ore lavorate in rapporto ad ogni giornata lavorativa effettiva, con la osservanza dei minimali in vigore. A colonna 3, nei casi della specie, deve essere indicato il codice (P1, P2 ecc.) corrispondente al numero delle ore lavorate (vedi tabella – allegato A).
RETRIBUZIONE GIORNALIERA MEDIA (COL. 7)
deve essere indicata nel caso in cui nel mese non sia stata corrisposta la normale retribuzione per assenza dal lavoro a qualsiasi titolo (aspettativa senza assegni, licenziamento o dimissioni intervenute, infortuni etc…) ed al lavoratore vengano corrisposte gratificazioni e/o conguagli di retribuzione riferiti a periodi pregressi;
deve essere altresì indicata nel caso di corresponsione di somme erogate a titolo di conguaglio (codici CL/CA) e deve corrispondere alla MEDIA della retribuzione corrisposta nel periodo al quale si riferisce il conguaglio.
GRATIFICAZIONI O CONGUAGLI (COL. 8)
deve essere indicato l’importo lordo della gratificazione e/o conguaglio corrispondente ai codici di cui alla tabella-Allegato A;
PERIODO DI RIFERIMENTO (COL. 9)
Nel caso in cui i giorni denunciati siano inferiori a quelli del mese, indicare il periodo di occupazione del lavoratore nel mese stesso, rispettando il seguente ordine: giorno mese ed anno. In caso di corresponsione di gratificazioni e/o conguagli devono essere indicate le date di inizio e fine del periodo cui gli stessi si riferiscono.
Nei casi di prestazioni saltuarie nell’ambito del mese, indicare le date corrispondenti al primo ed all’ultimo giorno di lavoro.
IMPORTO COMPLESSIVO TRATTENUTA PENSIONE (COL. 10)
Indicare l’ammontare complessivo delle trattenute operate nel mese ai lavoratori titolari di pensione ENPALS. Tale importo si determina moltiplicando l’importo giornaliero indicato sull’ultimo certificato di pensione per il numero delle giornate retribuite, sino ad un massimo di 26 giornate nel mese.
Nel caso in cui l’importo della trattenuta indicato nel predetto certificato di pensione sia superiore a quello della retribuzione giornaliera, l’ammontare complessivo della trattenuta si ottiene, invece, moltiplicando l’importo giornaliero della retribuzione stessa, al netto delle ritenute per oneri sociali, per il numero delle giornate retribuite, sempre sino ad un massimo di 26 giornate nel mese.
L’importo relativo alla trattenuta per tredicesima mensilità di pensione, in base alla misura indicata nei certificati di pensione, dovrà essere indicato su rigo a parte in corrispondenza dell’importo di tredicesima mensilità di retribuzione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al mese di dicembre, nessuna trattenuta dovrà essere indicata.
TOTALI (DEL MOD. 031/CM)
In ciascun modello l’ultimo rigo é riservato ai totali per colonna di alcune voci e precisamente:
– Totale numero giorni lavorati (col. 5)
deve essere indicato il numero complessivo dei giorni denunciati; – Totale delle retribuzioni complessive denunciate (col. 6)
deve essere indicato il totale delle retribuzioni denunciate nel modello, distintamente sia per il 1° che per il 2° gruppo;
– Totale delle gratificazioni e conguagli (col. 8)
deve essere indicato il totale delle gratificazioni e/o conguagli denunciati nel modello;
– Totale dell’importo complessivo trattenuta pensionati (col. 10)
deve essere indicato il totale delle trattenute di pensione denunciate nel modello.
N.B. – I totali di cui sopra – relativi a ciascun foglio della denuncia NON devono essere riportati sui fogli successivi.
Su ciascun foglio devono essere inoltre indicati:
– data di compilazione della denuncia;
– firma leggibile del Legale Rappresentante;
– timbro dell’impresa denunciante