Circolare prot. 0076473 del 22 dicembre 2015 del Direttore generale della Dgscerp – Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva in tecnica digitale e contributi annui per i collegamenti in ponte radio.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI

 

Circolare prot. n.  0076473 del 22 dicembre 2015
 
 
 
OGGETTO: Diritti  amministrativi  dovuti  dagli  operatori  di rete  televisiva  in  tecnica  digitale  e contributi  annui  per  i  collegamenti  in  ponte  radio. Applicazione  delle  disposizioni  previste dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, (Legge europea 2014).

 

Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione generale, e soprattutto consentire un’applicazione uniforme delle norme indicate in oggetto, in tema di pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per i collegamenti in ponte radio, di cui agli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene utile fornire precisazioni sull’ambito di applicazione delle nuove disposizioni ed istruzioni agli operatori circa le modalità di calcolo e di versamento di quanto dovuto.

Quadro normativo di riferimento
Durante il regime televisivo in tecnica analogica il concessionario era tenuto all’obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (canone determinato nella misura dell’1% del fatturato relativo all’anno precedente).
Tale pagamento comprendeva anche l’utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 223 del 1990.
Per effetto dell’avvento della tecnologia digitale terrestre e dei principi introdotti dalle direttive comunitarie, recepite dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), la figura del concessionario è stata sostituita da due figure separate – l’ operatore di rete e il fornitore di servizi media – alle quali corrispondono distinte attività: mentre il primo è responsabile dell’utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi, il secondo è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.
Il regime dell’operatore di rete introdotto dal Codice delle comunicazioni prevede, a sua volta, che tale attività sia svolta in base a due distinti titoli abilitativi: l’autorizzazione generale e il provvedimento di rilascio dei diritti d’uso delle frequenze. Tale regime è confermato anche dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (articolo 15 del decreto legislativo 177 del 2005).
Il citato Codice delle comunicazioni dispone che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze (art. 35).
Il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre è avvenuto gradualmente sul territorio nazionale, sulla base di un calendario approvato con decreto ministeriale (cd. periodo di switch-over) nel quinquennio 2008-2012.
Nell’arco di tale periodo sono state contemporaneamente irradiate sul territorio nazionale sia le trasmissioni analogiche che quelle digitali (c.d. simulcast).
Tuttavia, il citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ha prolungato il regime concessorio fino alla definitiva cessazione della diffusione televisiva analogica che è avvenuta il 4 luglio 2012 (art. 23 della legge 112/2004, trasfuso nell’art. 23 del suddetto Testo Unico).
Sulla base di tale dettato normativo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM), con l’articolo 21, comma 1, del Regolamento per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera n. 353/11/CONS (come modificata dalla delibera n. 350/12/CONS), ha stabilito che fino all’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000.
Successivamente, con la delibera n. 568/13/CONS, l’AGCOM, nelle more della determinazione dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, ha stabilito che, in via transitoria, fino alla fine del 2013, continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (vale a dire con il sistema di calcolo basato sull’1% del fatturato derivante dall’attività televisiva svolta in regime di concessione e riferito all’anno precedente).
Con la circolare esplicativa della delibera n. 350/12/Cons , l’AGCOM ha, altresì, sottolineato che “con la citata delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012, l’articolo 21, comma 2, del Regolamento è stato oggetto di modifica, onde chiarire inequivocabilmente che il regime di contribuzione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’uso delle frequenze da parte degli operatori di rete si applica a decorrere dal 2013 anche con riferimento all’art. 34 del Codice stesso”.
Nel sopra esposto quadro normativo, si inseriscono, le nuove disposizioni dell’allegato 10 introdotte dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge in oggetto (entrata in vigore il 18 agosto 2015), con le quali il legislatore ha determinato, sia la misura dei valori dei diritti amministrativi, sia l’ammontare dei contributi annui per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, dovuti al Ministero dello sviluppo economico dagli operatori di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre. In particolare, esse dispongono che le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete sono tenute al pagamento annuo di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale (per quanto attiene ai diritti amministrativi), di contributi per ogni collegamento monodirezionale calcolato in base alla gamma di frequenza utilizzata e alla larghezza di banda (per ciò che riguarda i contributi per i ponti di collegamento).

Decorrenza dell’efficacia del nuovo regime di contribuzione
Per quanto riguarda la decorrenza dei pagamenti dei diritti amministrativi, la specifica disposizione legislativa del suddetto articolo 5 fa riferimento all’anno a partire dal quale è stata ottenuta l’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete, stabilendo che: “Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’art. 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale terrestri sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta”
Al riguardo si osserva che fino all’anno 2012 – essendo ancora vigente il regime analogico – gli operatori di rete hanno assolto all’obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dalle delibere Agcom n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione dello stesso Regolamento, comprendeva sia i contributi per l’uso delle frequenze che i diritti amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale.
Per l’anno 2013, essendo ormai definitivamente cessate le concessioni analogiche (prolungate dalla legge fino alla data dello switch-off), la delibera Agcom. n. 568/13/CONS, si è limitata a fissare in via transitoria, come già evidenziato, la proroga per un altro anno del vecchio regime di contribuzione.
In virtù della ricostruzione normativa sopra illustrata, posto che fino all’anno 2013 l’obbligo di contribuzione dei diritti amministrativi era compreso nel regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge n. 448 (1% del fatturato dell’anno precedente), si ritiene pertanto che il primo anno dal quale si applicano i criteri previsti dalla citata legge n.115 non può che essere l’anno in cui si determina la piena ed efficace entrata in vigore del nuovo regime contributivo riferito alle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre e che quindi il pagamento dei diritti amministrativi si deve riferire soltanto alle annualità in cui gli stessi diritti non sono stati mai versati dalle emittenti in mancanza di una nuova specifica disciplina, essendo la decorrenza dell’obbligazione risalente si alla data di conseguimento dell’autorizzazione generale ma ritenendo, per l’anno 2012 e 2013, l’obbligazione al pagamento assolta dal versamento dei contributi (all’epoca omnicomprensivi) per l’uso delle frequenze.
Su questa impostazione è convenuto anche l’Ufficio Legislativo di questo Ministero che, con nota di risposta del 26 novembre 2015 ad una specifica richiesta di parere, si è espresso ritenendo che i nuovi importi previsti dal citato articolo 5 possano e debbano applicarsi solo a partire dal 2014. Del resto, una diversa interpretazione che giungesse ad affermare l’obbligo di pagamento dei diritti amministrativi anche in capo ai concessionari che hanno già versato il canone, produrrebbe un aggravio per le imprese del tutto irragionevole, o quantomeno della cui giustificazione sistematica non v’è traccia alcuna nella norma. Poi un’analoga previsione di retroattività non è replicata dalla norma, in relazione ai collegamenti in ponte radio. Se la norma base avesse avuto veramente il senso di pretendere pagamenti aggiuntivi rispetto al canone concessorio già versato, essa avrebbe dovuto operare anche in relazione ai ponti radio, attesa l’identità di regime contributivo delle due fattispecie. E così non è.
A questo riguardo, pur rilevando che, per l’appunto, il nuovo articolo 2 bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni, introdotto sempre dall’articolo 5 della legge 115/2015, nel definire l’ammontare dei contributi annui per i collegamenti in ponte radio, non ha previsto la decorrenza dell’obbligazione al pagamento, si ritiene che l’obbligazione al pagamento di tale contributo annuo debba comunque decorrere dall’anno 2014, in analogia a quanto sopra esposto per i diritti amministrativi per l’autorizzazione generale che costituisce il presupposto per il rilascio di singoli titoli autorizzatori per i collegamenti in ponti radio.

Criteri di calcolo dei contributi
In relazione ai criteri di calcolo degli importi che gli operatori di rete televisiva in ambito nazionale e locale, compresa la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sono tenuti a versare annualmente al Ministero per i diritti amministrativi e per i contributi per l’utilizzo di frequenze radioelettriche riferiti ai collegamenti in ponte radio si precisa che:
1. per i diritti amministrativi sarà considerata la popolazione (sulla base dell’ultimo censimento Istat) potenzialmente destinataria dell’attività di operatore di rete, in relazione a ciascun diritto d’uso di cui lo stesso è titolare. Per ogni scaglione di popolazione saranno applicati gli importi indicati dal nuovo articolo 1 bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
2. per i contributi annui per i collegamenti in ponte radio saranno prese in considerazione le tratte radio oggetto di autorizzazione rilasciata da questa Direzione Generale, ovvero le tratte per le quali la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ha già espresso il parere tecnico positivo, nonché dei dati disponibili presso gli Ispettorati Territoriali.
Per il calcolo totale della larghezza di banda utilizzata da ogni singolo operatore saranno tenute in conto le canalizzazioni/larghezza di banda previste dall’appendice al Piano nazionale delle frequenze (PNRF 2015), nonché, ove applicabile, le precisazioni riportate nella Rec. ITU-R F.747 –1 con relativi annessi.
Per ogni tipologia di banda verranno quindi applicati gli importi indicati dal nuovo articolo 2 bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche

 

Modalità e termini di pagamento

Per i diritti amministrativi
L’articolo 34, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che possano essere imposti i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti d’uso e la disposizione recata dall’articolo 1bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che il contributo debba essere versato “entro il 31gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente”.
Si desume che i diritti amministrativi devono essere versati interamente all’atto del rilascio di una nuova autorizzazione generale, mentre a partire dall’anno successivo a quello di rilascio del titolo l’importo dei diritti deve essere versato entro il termine di scadenza ordinario, vale a dire il 31 gennaio di ogni anno.
Pertanto entro il 31 gennaio 2016 gli operatori dovranno procedere con il pagamento relativo all’anno 2016 in base alle autorizzazioni possedute al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda invece il pagamento dei diritti amministrativi relativi agli anni
precedenti (cioè riferiti ad autorizzazioni possedute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 nonché a quelle oggetto di rinuncia nel medesimo periodo), al fine di facilitare il versamento di quanto dovuto, questa Direzione Generale invierà a ciascun operatore di rete, entro il prossimo mese di marzo, una nota contenente l’importo dei versamenti dovuti, che dovranno essere effettuati entro il termine del 30 aprile 2016.

Per i contributi annui per i collegamenti in ponte radio
L’articolo 2 dell’Allegato 10 al Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo ai sensi dell’art. 35 del Codice stesso. La natura giuridica dei contributi dovuti in base all’articolo 35 è pertanto differente, come sopra esposto, da quella relativa ai diritti amministrativi derivanti dalla copertura dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione che rilascia l’autorizzazione.
Anche se il nuovo articolo 2bis dell’Allegato 10 del Codice delle Comunicazioni elettroniche non indica il termine ordinario di scadenza del pagamento dei contributi annui per i ponti di collegamento, questa Direzione ritiene che il versamento in questione debba essere effettuato all’atto del rilascio di ogni nuova autorizzazione in rapporto al numero dei mesi di utilizzo dei collegamenti (vale a dire il rateo corrispondente al periodo che va dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio al 31 dicembre del medesimo anno), mentre a partire dall’anno successivo a quello di rilascio del titolo l’importo dei contributi annuali deve essere versato per intero entro il termine di scadenza del 31 gennaio.
Pertanto entro il 31 gennaio 2016 gli operatori dovranno procedere con il pagamento relativo all’anno 2016 in base ai collegamenti oggetto di autorizzazioni in essere al 31 dicembre del 2015. Per quanto riguarda invece il pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti (cioè riferiti ad autorizzazioni in essere tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nonché a quelle oggetto di rinuncia nel medesimo periodo), al fine di facilitare il versamento di quanto dovuto, questa Direzione Generale, sulla base dei dati tecnici che saranno forniti dalla collaborazione della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, invierà a ciascun operatore di rete, entro il prossimo mese di marzo, una nota contenente l’importo dei versamenti dovuti, che dovranno essere effettuati entro il termine del 30 aprile 2016.
*****
In attesa della piena operatività dei nuovi sistemi di pagamento on-line dei diritti da versare a favore della pubblica amministrazione, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo IBAN: IT 30N 01000 03245 344 0 18 2569 01, e riportare differenti causali specificando l’anno a cui si riferiscono.
Causale per i diritti amministrativi: Diritti amministrativi art. 1bis Allegato 10 DLgs 259/2003 anno…… capitolo 2569 capo XVIII art. 1.
Causale per i contributi per l’utilizzo dei ponti di collegamento: Contributi per l’utilizzo dei ponti di collegamento art. 2bis Allegato 10 DLgs 259/2003 anno….. capitolo 2569 capo XVIII art. 1.
Copia dei bonifici effettuati dovranno essere inviati al seguente indirizzo Pec: dgscerp.div05@pec.mise.gov.it
****
Per consentire una più facile lettura e analisi del testo si riportano in allegato le disposizioni contenute negli articoli 1bis e 2bis dell’allegato 10 del Decreto legislativo 259/2003.
Si fa infine presente che, in virtù della riorganizzazione delle funzioni all’interno di questa Direzione generale, ai sensi del D.M 30 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U del 27 novembre 2015), dal 2016 l’ufficio competente in materia di diritti amministrativi e contributi per l’uso delle frequenze, nonché in materia di contributi di sostegno all’emittenza televisiva, non sarà più la Divisione IV bensì la Divisione V che assume la denominazione di “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”.
La presente circolare esplicativa sarà trasmessa alle Associazioni più rappresentative del settore dell’emittenza televisiva e sarà pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico all’interno dell’area tematica “Comunicazioni”.

Il Direttore Generale

Roma, 22 dicembre 2015 Antonio Lirosi

 

Allegato

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
(Allegato n. 10 Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi)
Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre)

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31dicembre dell’anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull’intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro.

Art. 2-bis
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.