Circolare Prot. DGPGSR/5/5/GM della Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) recante “Modifiche degli impianti censiti ai sensi della legge 223/90”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
VIALE AMERICA 201 – 00144 ROMA

MESSAGGIO FAX

A: ISPETTORATI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA – PROPRIE SEDI
P.C: D.G.S.C.E.R. UFFICIO III – SEDE

PROT. DGPGSR/5/5/GM


OGGETTO: Modifiche degli impianti censiti ai sensi della legge 223/90.

Con riferimento alla circolare prot. DCSR/4/5/PN/52636 del 14.12.93 ed, in particolare, alle circostanze che possono indurre ad adottare modifiche marginali agli impianti censiti o autorizzati, si ritiene di dover integrare le disposizioni relative, tenendo conto di quanto, negli anni, l’evoluzione normativa e le ricorrenze dell’esercizio, suggeriscono opportuno.

Pertanto, l’elenco delle modifiche di cui al punto 1) della suddetta circolare si ritiene che debba essere corretto come segue:

a) la dismissione degli impianti di radiodiffusione o collegamento;
b) la riduzione di potenza degli apparati (punto 55 della scheda tecnica B);
c) la sostituzione del trasmettitore o del sistema radiante con equipaggiature equivalenti di stesse caratteristiche, anche se di marca diversa (punti 56 e 84 delle schede tecniche B e C, rispettivamente);
d) la modifica della frequenza di ricezione degli impianti di radiodiffusione o di collegamento (punti dal 56 al 68 della scheda tecnica B) con altra legittimamente esercita; qualora il trasmettitore e/o l’impianto di antenna destinati ad irradiare quest’ultima debbano subire modifiche per consentirne la ricezione anche presso i siti a cui la frequenza stessa non era originariamente destinata, occorre acquisire presso gli organi territoriali competenti i preventivi nulla osta per  queste ultime modifiche;
e) l’allocazione del sistema radiante in altra posizione vicina, a condizione che venga mantenuto inalterato il valore assoluto della quota del centro del sistema radiante (somma dei campi 44 e 83 della scheda tecnica C), non mutino le coordinate geografiche del sito trasmissivo (o risultino inaprezzabili le relative variazioni) e non si alteri la panoramica irradiativa dalla nuova posizione al punto tale da dar luogo ad ampliamenti od estraneazioni della copertura originaria.

Le dismissioni o le riduzione di cui ai punti a) e b) si intendono effettuate in via definitiva e non possono dar luogo a richieste di reintegro a causa di interferenze conseguentemente subentrate.

In ogni caso, le modifiche aventi impatto su impianti rimanenti in esercizio richiedono la estensione delle nuove schede tecniche riportanti i dati relativi alle modifiche stesse.

IL DIRETTORE GENERALE