MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE III
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
PROT.N. DGSCER/DIV.III/63645
DATA 29/9/2010
A TUTTI I CORECOM DELLA REPUBBLICA ITALIANA LORO SEDI |
Oggetto: Bando contributi alle emittenti televisive locali anno 2010 emanato ai sensi dell’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni
Nelle more della emanazione di norme modificative del “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni” di cui al decreto 5 novembre 2004, n. 292, di seguito “regolamento” si reputa necessario fornire a tutti i Corecom della Repubblica Italiana chiarimenti in ordine ad alcuni punti, di seguito indicati, non chiaramente specificati nel bando contributi anno 2010, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 209 del 7/9/2010.
1) All’art. 7, comma 1, lett. b) del citato regolamento laddove è prevista “la presentazione della copia autentica del libro matricola”, deve essere intesa “la presentazione della copia autentica del libro unico del lavoro”, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n.112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133”, in sostituzione del libro matricola. A tal proposito, considerato che la copia autentica del libro unico del lavoro in società che impiegano oltre dieci lavoratori può risultare molto voluminosa, si è dell’avviso che possa essere ritenuta idonea ai fini richiesti dalla norma anche la copia autentica degli elenchi riepilogativi mensili dello stesso libro unico dal quale possa desumersi il numero totale dei dipendenti, la loro qualifica e presenza nel corso dei dodici mesi dell’anno, così come previsto dall’art. 4 del DM 9 luglio 2008 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2) Art. 1, comma 5 del bando contributi per l’anno 2010. Allo scopo di venire incontro alle probabili difficoltà organizzative dei soggetti concessionari o autorizzati delle aree tecniche interessate negli anni 2008 e 2009 al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre (si pensi ad esempio alla regione Piemonte in cui sono state digitalizzate solamente le province di Torino e Cuneo ed alla regione Lazio in cui non è ancora stata digitalizzata la provincia di Viterbo), gli stessi soggetti possono essere equiparati ai richiedenti che presentano per la prima volta domanda per l’ottenimento del contributo e pertanto qualora non abbiano provveduto alla separazione contabile nel caso di gestione di più attività, possono allegare alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell’art. 3 del regolamento con l’impegno ad instaurare entro l’esercizio in corso un regime di separazione contabile.
3) Il terzo capoverso dell’art. 1, comma 1 del bando contributi del 2010, laddove è previsto che “i soggetti titolari di più di una autorizzazione alla fornitura di contenuti non possono presentare più di una domanda di ammissione ai benefici” non è riferito agli eventuali altri marchi dello stesso soggetto, già precedentemente diffusi in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione.
Il Dirigente della Divisione III
(D.ssa Marina Verna)