Circolare prot.n.0054311 del 2 luglio 2008 della Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Richiesta di chiarimenti su istanze ex art. 30 dlgs 177/05”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPETTRO RADIOELETTRICO

PROT.N. 0054311

DATA 2 LUGLIO 2008

OGGETTO: richiesta di chiarimenti su istanze ex art.30 dlgs 177/05

Da diversi Ispettorati Territoriali pervengono richieste di chiarimenti  circa la qualifica degli enti territoriali abilitati a presentare domande ai sensi dell’art. 30 del dlgs 177/05 nonché sulla necessità o meno che debbano esistere evidenti ragioni alla base di istanze di ripetizione di programmi locali che si sviluppano interamente in territori disgiunti e/o distanti da quelli per i quali vengono presentate le domande (in quanto contingenze alquanto aliene dalle motivazioni che hanno storicamente indotto il legislatore ad introdurre il beneficio in questione per l’affrancamento di luoghi che soffrono di un isolamento indotto da specificità orografiche).

Per quanto di competenza, come già espresso in caso specifici, la scrivente, esaminando nella sostanza la questione, osserva  che quantunque il predetto articolato del dlgs 177/05 si sostituisca alla normativa previgente (in particolare, all’art. 3, comma 16 della legge 249/97 che vedeva la sua ratio discendere dall’art. 43 della legge 103/75, avente come obiettivo il miglioramento del servizio pubblico nelle aree non raggiunte), si ritiene tuttora valida la motivazione che è poi stata posta alla base delle deroghe della fattispecie al generale blocco del numero di impianti di diffusione stabilito dalla legge 223/90: il miglioramento del servizio in aree altrimenti escluse (principalmente per problemi orografici, come sembra evincersi anche dalla declaratoria mantenuta nel dlgs 177/05).

Ne consegue che, lungi dal voler consentire una estensione del servizio di radiodiffusione ad aree ad origine non pertinenti (soprattutto delle emittenti locali), il legislatore abbia voluto confermare la primitiva volontà di alleviare le difficoltà di ricezione per le popolazioni residenti in aree problematiche. Ora, alla luce di tali osservazioni, potrebbe risultare  opinabile che un’Amministrazione Provinciale possa essere ammessa ad avanzare richieste ai sensi della normativa citata, considerato che per essa sarebbero solo due i casi possibili di carenza di servizio atti a far invocare l’applicazione del citato dlgs: mancata copertura dell’intero territorio provinciale o di parte di esso.

E’ parere della scrivente che nel primo caso si verrebbe ad infrangere in maniera non indifferente la dimensione stessa delle pertinenze territoriali di un’emittente locale, nel secondo caso si riconoscerebbe alle province di sostituire lo specifico potere di richiesta, che dovrebbe in prima istanza spettare (anche in base alla norma più volte citata) direttamente alle Amministrazioni comunali od a consorzi di esse.

Non va infine dimenticato che le disponibilità  frequenziali non sono sufficienti a dar corso a tutte le richieste  che pervengono  e che, quindi, una scelta restrittiva  sarebbe in linea con una buona amministrazione delle risorse pubbliche.

Le definitive determinazioni nel merito saranno in ogni caso adottate dalla collaterale DGSCER ed, a parere della scrivente, dovranno trovare applicazione anche in casi di eventuali autorizzazioni provvisorie già rilasciate alle Province da codesti Ispettorati Territoriali.

 

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Troisi