MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
Circolare prot. n. DGPGSR/5 del 20 giugno 2005
A: ISPETTORATI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA – PROPRIE SEDI
p.c.: DGSCER UFFICIO 3° SEDE
OGGETTO: Art. 15 c.1 del DPR 14.2.03 – Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI
Sono state ipotizzate in più sedi, da parte di responsabili di emittenti private, interpretazioni della norma estremata tendenti a delegittimare l’esercizio di impianti RAI eventualmente condotti con livelli di qualità soggettiva superiori al 3, al fine di creare i presupposti di compatibilizzazioni meno penalizzanti per le emittenti private stesse.
Si rammenta come già in data 19.03.02 con circolare prot. DGPGF/3/2/30/339778/11-02/000941 si intese dare una chiarificazione circa la portata delle citate disposizioni del contratto di servizio (all’epoca recepito nel DPR 8.2.01), le quali non possono essere associate direttamente alla soluzione di situazioni interferenziali insorte su impianti storici a causa dell’attivazione o della modifica di impianti privati, ma riguardano unicamente l’impegno minimo cui la RAI si obbliga nell’espletamento del servizio. Quest’ultima precisazione vale come presa d’atto delle condizioni attuali di sfruttamento dell’etere che, quandunque lascino strettisimi margini per il doveroso completamento di copertura del territorio nazionale ad opera del servizio pubblico, non debbono tuttavia costituire una scusante giustificativa di inerzia nell’assolvimento degli obblighi assunti.
Si rammenta come già in data 19.03.02 con circolare prot. DGPGF/3/2/30/339778/11-02/000941 si intese dare una chiarificazione circa la portata delle citate disposizioni del contratto di servizio (all’epoca recepito nel DPR 8.2.01), le quali non possono essere associate direttamente alla soluzione di situazioni interferenziali insorte su impianti storici a causa dell’attivazione o della modifica di impianti privati, ma riguardano unicamente l’impegno minimo cui la RAI si obbliga nell’espletamento del servizio. Quest’ultima precisazione vale come presa d’atto delle condizioni attuali di sfruttamento dell’etere che, quandunque lascino strettisimi margini per il doveroso completamento di copertura del territorio nazionale ad opera del servizio pubblico, non debbono tuttavia costituire una scusante giustificativa di inerzia nell’assolvimento degli obblighi assunti.
A termini del contratto, pertanto, alla soc. RAI non potrebbe venire contestata l’attivazione di una o più nuove aree di servizio con qualità pari a 3, ma certo non si intende con ciò accettare che l’intera rete di diffusione già in esercizio possa essere degradata, dagli eventuali gradi 4 e 5 posseduti, al 3 indicato. E’ d’altra parte logico intendere in tal modo la portata del c. 1 dell’art. 15, visto che il successivo c. 2 dello stesso articolo prevede per il Ministero la possibilità di fornire alla RAI capacità frequenziali aggiuntive per “…migliorare il grado minimo di qualità del servizio”.
Si ritiene infine doveroso richiamare anche l’ulteriore considerazione espressa nella circolare rammentata circa la opinabilità di valutazioni basate unicamente sul grado soggettivo di qualità del servizio.
Infatti, qualunque diverse raccomandazioni dell’UIT ne abbiano statuito modalità di espressione e di validazione a mezzo di banchi di misura normalizzati, è mancata in sede internazionale la emanazione di una direttiva di raccordod con quelli che sono i valori direttamente ed obiettivamente misurabili (livelli di campo e.m. e/o di off set); pertanto, come d’uso, codesti Ispettorati dovranno continuare, ai sensi delle pertinenti raccomandazioni UIT-R (BS o BT), a tener conto della storicità dei rilievi di campo e.m. ed attuando le migliorie di off set possibili, al fine di assicurare l’invarianza di protezione al servizio svolto da terzi dopo l’implementazione di modifiche autorizzate.
Infatti, qualunque diverse raccomandazioni dell’UIT ne abbiano statuito modalità di espressione e di validazione a mezzo di banchi di misura normalizzati, è mancata in sede internazionale la emanazione di una direttiva di raccordod con quelli che sono i valori direttamente ed obiettivamente misurabili (livelli di campo e.m. e/o di off set); pertanto, come d’uso, codesti Ispettorati dovranno continuare, ai sensi delle pertinenti raccomandazioni UIT-R (BS o BT), a tener conto della storicità dei rilievi di campo e.m. ed attuando le migliorie di off set possibili, al fine di assicurare l’invarianza di protezione al servizio svolto da terzi dopo l’implementazione di modifiche autorizzate.
Il Direttore Generale