MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE III
Circolare prot. n. DGSCER/DIV.III/37722 del 3 maggio 2012
OGGETTO: Art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche. Sanzioni
Il suddetto art. 30, modificando l’art. 195 del T.U. delle P.T., prevedeva una rilevanza penale dell’esercizio abusivo di impianti di radiodiffusione nel caso in cui veniva installato o esercito un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione, con l’esclusione, quindi, dei casi di esercizio difforme da quanto censito o autorizzato. Lo stesso decreto di concessione contemplava la sola casistica di esercizio difforme, con la sola diffida al ripristino delle corrette modalità di esercizio.
Con l’emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/03 le reti destinate alla radiodiffusione sono state differenziate da quelle che forniscono un servizio di comunicazione elettronica, in ragione della prevalenza che le norme di settore per la radiodiffusione hanno sulle disposizioni del codice stesso e all’art. 98 nel disciplinare le sanzioni, sono state introdotte una serie di disposizioni di natura penale ed amministrativa che nel richiamare gli articoli 30 e 31 della legge n. 223/90 non appaiono discostarsi, nella sostanza, dai criteri dettati dalla stessa legge 223/90.
Il suddetto “Testo unico della radiotelevisione”, nel provvedere alla unificazione delle varie norme emanate negli anni sulla radiodiffusione, ha comportato la rivisitazione delle disposizioni sanzionatorie per l’esercizio impiantistico non conforme. In particolare, l’abrogazione dell’art. 31 della legge n. 223/90 (con la sostituzione delle relative previsioni in alcuni punti dell’art. 98 del Codice) e l’estensione agli impianti delle reti di radiodiffusione delle disposizioni di cui all’art. 97 del Codice stesso, ha rafforzato l’efficacia dell’azione di contrasto all’esercizio non conforme degli impianti di cui trattasi (sia perché viene introdotto il concetto di danneggiamento e turbativa ad altri servizi, sia perché vengono aggiornate le sanzioni pecuniarie previste originariamente dall’art. 31 della legge n. 223/90). Le sanzioni penali dell’art. 30 della legge n. 223/90 confluiscono, invece, nei punti 3, 4, 5 e 6 dell’art. 98 del Codice.
In particolare, non emergendo una intenzione di distacco dal passato da parte del legislatore, si può ragionevolmente ritenere che, in sede di applicazione delle suddette norme, non debbano essere colpiti da sanzione penale le modifiche tecniche-operative di impianti regolarmente detenuti da soggetti concessionari o autorizzati, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli Ispettorati Territoriali ovvero la prosecuzione dell’esercizio di impianti successivamente alla revoca disposta dagli stessi Ispettorati a causa dell’insorgenza di situazioni interferenziali per precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 28 del citato Dlgs. 177/05.
Tanto si rappresenta per le iniziative di competenza di codesti Ispettorati.”
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Saverio Leone