Circolare prot.n.IIIB/2697/RC-22-1041/GT/WZ del 21 giugno 1995 del III Reparto ex Circolo Costruzioni T.T. Emilia Romagna, Bologna “Concessioni radiotelevisive. Modifiche tecnico-operative. Competenze del Ministero PT e competenze degli organi periferici”

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
III REPARTO EX CIRCOLO COSTRUZIONI TT EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA

Circolare prot. n. IIIB/2697/RC-22-1041/GT/WZ del 21 giugno 1995

OGGETTO: Concessioni radiotelevisive. Modifiche tecnico-operative. Competenze del Ministero PT e competenze degli organi periferici.

In ottemperanza alle recenti disposizioni ministeriali si comunica che l’emittenza radiotelevisiva privata, oggetto di provvedimenti di concessione ex art. 16 L. 223/90, risulta, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, così suddivisa:

1) Concessionari televisivi privati in ambito nazionale e soggetti autorizzati alla prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ex art. 11 – c. 3 della Legge n. 422/93;

2) Concessionari radiofonici privati in ambito nazionale e concessionari radiofonici e televisivi privati in ambito locale.

Per i soggetti rientranti in quelli di cui al punto 1) si comunica che nei loro confronti continua ad avere efficacia l’articolo 32 della Legge n° 223/90 e i poteri che da esso derivano sono tuttora individuati in capo a questo organo periferico del Ministero PT giuste deleghe già a suo tempo rilasciate ai Sigg. Direttori dei Circoli Costruzioni TT.

Si intende, comunque, estendere anche a tali soggetti l’adozione delle procedure che verranno di seguito descritte in merito ai soggetti di cui al punto 2).

Per i soggetti rientranti in quelli di cui al punto n° 2) si comunica che le citate recenti disposizioni ministeriali comportano profonde modifiche alle prassi fin qui poste in essere dallo scrivente Ufficio.

Nel portarle a conoscenza di codeste Emittenti se ne raccomanda la puntuale osservanza.

Per fornire un chiaro quadro di insieme delle attività svolte dallo scrivente riguardanti gli aspetti tecnico-operativi delle condizioni di esercizio degli impianti in concessione si precisa che tali attività possono essere ricomprese in:

a) Risoluzione di situazioni di incompatibilità radioelettriche in atto;

b) Richieste di modifiche degli impianti radioelettrici di radiodiffusione e di collegamento, ex art. 6 c. 2 L. 422/93;

c) Rilievo di modifiche non autorizzate degli impianti di radiodiffusione e di collegamento;

d) Turbative ai servizi di telecomunicazioni;

e) Turbative ai servizi pubblici essenziali, identificabili dalla Legge n. 146/90, perseguibili ex L. 110/83;

f) Utilizzazione di impianti radioelettrici non segnalati ai sensi delle norme vigenti in materia di radio telediffusione, perseguibili ex art. 195 DPR 153/3 modificato dall’art. 30 L. 223/90.

A) RISOLUZIONE DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

1) Verranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni formulate come di seguito riportato:

– L’esposto dovrà essere corredato di una cartina (scala 1:200.000) ove venga riportata, oltre alla rappresentazione grafica della scheda poligonale prodotta in allegato alla documentazione resa ex L. 223/90, anche le località ove si manifesta la situazione di incompatibilità lamentata. Inoltre, dovranno essere specificate le predette località, nonché i livelli di campo elettromagnetico del segnale interferito e del segnale interferente e l’entità del disturbo lamentato (rapporto S/N riferito alla vigente normativa CCIR).

– Dovranno essere, inoltre, dichiarate le probabili cause che hanno determinato l’insorgere della incompatibilità lamentata, e, in dettaglio, precisate le eventuali modifiche ravvisate nell’impianto “interferente” in oggetto.

2) Qualora la segnalazione sia conforme a quanto richiesto nel punto precedente, lo scrivente provvederà a convocare le emittenti interessate alla situazione di incompatibilità in parola, c/o questo Ufficio periferico del Ministero PT, onde definire congiuntamente l’area di servizio dell’impianto interferito al fine di stabilire univocamente i punti di misura (minimo 5 o 6) nei quali effettuare i necessari accertamenti tecnici esterni. Tali accertamenti, nel corso dei quali verrà anche effettuata una verifica della rispondenza delle caratteristiche tecnico-operative in atto con quelle riportate nell’atto di concessione, sia dell’impianto interferito, che di quello interferente, verranno esperiti solo successivamente alla corresponsione del congruo fondo spese, richiesto in occasione della riunione citata al soggetto “interferito”, necessario alla copertura delle spese sostenute da questo Ufficio nel corso degli accertamenti in parola.

3) Nel corso della riunione citata i soggetti intervenuti dovranno anche formulare proposte di modifiche ai loro rispettivi impianti volte alla soluzione dell’incompatibilità segnalata.

4) Se dagli accertamenti tecnici sopracitati dovessero scaturire delle difformità di un impianto (interferito o interferente) rispetto a quanto riportato negli atti di concessione, lo scrivente emanerà gli opportuni provvedimenti per imporre il ripristino delle condizioni censite e la pratica interferenziale potrà essere proseguita solo a ripristino avvenuto.

5) Giunti alla possibilità di poter procedere con la pratica interferenziale, questo Ufficio verificherà la situazione elettromagnetica in atto al fine di stabilire l’effettiva sussistenza della situazione interferenziale lamentata e la fattibilità o meno delle proposte in precedenza formulate.

6) Stabilita la fattibilità delle modifiche proposte, la pratica verrà proseguita al competente MINISTERO PT DCSR, corredata da un parere favorevole, per l’avvio del procedimento di modifica degli atti di concessione. Qualora, invece, non venga riconosciuta tale fattibilità, i soggetti interessati verranno riconvocati c/o questo Ufficio allo scopo di trovare nuove soluzioni.

7) Esaurita, con l’invio al Ministero PT di cui al precedente punto, la parte di propria competenza, lo scrivente resterà in attesa del riscontro da parte del citato Organo Superiore. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a non richiedere, durante tale fase di attesa, chiarimenti o solleciti allo scrivente, ma, eventualmente, di rivolgere tali richieste direttamente alla Direzione Centrale interessata del Ministero PT.

B) RICHIESTE DI MODIFICHE AGLI IMPIANTI EX L. 422/93 ART. 6 COMMA 2

1) Verranno prese in considerazione solo quelle istanze, debitamente documentate, motivate dalle situazioni elencate nell’art. 6 comma 2 della Legge 422/93;

2) Qualora la richiesta di modifica rientri tra i casi consentiti di cui al precedente punto (1), lo scrivente convocherà il soggetto interessato c/o questo Ufficio periferico del Ministero PT allo scopo di acquisire la seguente documentazione:

– cartina geografica (scala 1:200.000) ove sia riportata l’area di servizio di cui alla scheda poligonale prodotta in allegato alla documentazione resa ex L.223/90 (se impianto di radiodiffusione), oppure tratta (se impianto di collegamento), nonché i livelli di campo elettromagnetico del segnale irradiato da tale impianto.

– progetto radioelettrico e cartina geografica relativamente alla nuova situazione per la quale si richiede l’autorizzazione.

3) Qualora, nel corso dell’esame della documentazione acquisita, si ravvisi la legittimità e la fattibilità della richiesta in parola, lo scrivente richiederà un congruo versamento di denaro per coprire le spese degli accertamenti che si renderanno necessari per la suddetta fase istruttoria.

4) A versamento effettuato lo scrivente programmerà una campagna di misure congiunta con il soggetto richiedente, volta a verificare:

– la conformità delle caratteristiche tecnico-operative in atto, dell’impianto radioelettrico oggetto di variazione, rispetto a quanto riportato nell’atto di concessione;

– il rilievo dei valori di campo elettromagnetico di detto impianto all’interno della poligonale denunciata ex L. 223/90 e L. 422/93;

– l’effettiva situazione radioelettrica dell’impianto in oggetto volta ad accertare la reale necessità, o meno, della modifica richiesta.

5) Conclusa tale fase istruttoria di accertamenti – che non comportano, quindi, alcune possibilità di autorizzare anche solo provvisoriamente alcuna modifica – lo scrivente trasmetterà la richiesta di variazione delle caratteristiche tecnico-operative al competente Ministero PT, corredandola di un proprio parere riguardante gli aspetti tecnici verificati e le situazioni connesse alla realtà locale di propria competenza;

6) Lo stesso Ministero PT – Direzione Centrale Servizi Radioelettrici – procederà alla valutazione della richiesta e, qualora sussistano i presupposti di legge, avvierà il procedimento di modifica dell’atto di concessione;

7) Esaurita, con l’invio al Ministero PT di cui al precedente punto, la parte di propria competenza, lo scrivente resterà in attesa del riscontro da parte del citato Organo Superiore. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a non richiedere, durante tale fase di attesa, chiarimenti o solleciti allo scrivente, ma, eventualmente, di rivolgere tali richieste direttamente alla Direzione Centrale interessata del Ministero PT.

C) RILIEVO DI MODIFICHE NON AUTORIZZATE

Qualora, da accertamenti amministrativi e/o da verifiche tecniche esperite da questo Ufficio, venisse rilevata una modifica delle caratteristiche tecnico-operative di un impianto radioelettrico (di radiodiffusione o di collegamento) di un soggetto concessionario, oppure il mancato rispetto dell’articolo 3 comma 1 dell’atto concessorio, lo scrivente emetterà ordinanza di disattivazione temporanea, visto l’articolo 3 comma 3 e 4 dell’atto di concessione, ex articolo 240 del DPR 156/73 per tale impianto non conforme, fino al ripristino delle caratteristiche denunciate.

D) TURBATIVE AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Qualora un impianto radioelettrico causi, mediante irradiazioni non essenziali o processi di intermodulazione con altri impianti, disturbi o interferenze ai servizi di telecomunicazione, lo scrivente emetterà, nei confronti dell’impianto interferente citato, ordinanza di disattivazione ex art. 240 DPR 156/73.

E) TURBATIVE NON URGENTI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Restano di competenza degli Organi periferici del Ministero PT gli interventi non urgenti finalizzati al coordinamento ed alla compatibilità elettromagnetica con gli impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri quali, ad esempio, RAI, TELECOM, OMNITEL PRONTO ITALIA ecc.

1) Per tali turbative lo scrivente, una volta verificato la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative  con gli atti di concessione, sia per l’impianto interferito, che per quello interferente, procederà alla verifica della sussistenza dell’interferenza e, se confermata, procederà emettendo ordinanza di eliminazione interferenze a carico dell’impianto interferente ex art. 240 DPR 156/73.

2) Qualora il soggetto interferente non ottemperi a tale ordine lo scrivente procederà emettendo giusta ordinanza di disattivazione dell’impianto interferente in parola, con rivalsa delle spese sostenute nel corso dell’intervento stesso nei confronti del soggetto concessionario causante la turbativa.

3) Qualora, invece, il soggetto concessionario causante la turbativa, a seguito dell’ordine di eliminazione interferenza citato, intenda ottemperare a tale ordinanza, avrà la possibilità di proporre le modifiche opportune da apportare al proprio impianto al fine di compatibilizzarlo con quello del servizio pubblico interferito. Tali modifiche, documentate analogamente a quanto esposto nelle procedure di cui ai punti precedenti della presente, e concordate con il concessionario pubblico interferito, verranno verificate da questo Ufficio, al fine di stabilirne la fattibilità o meno delle proposte formulate. Stabilita la fattibilità di tali modifiche, la pratica verrà proseguita al competente Ministero PT – DCSR, corredata dal parere tecnico favorevole richiesto, per l’avvio del procedimento di modifica degli atti di concessione.

4) Lo stesso Ministero PT – Direzione Centrale Servizi Radioelettrici – procederà alla valutazione della richiesta e, qualora sussistano i presupposti di legge, avvierà il procedimento di modifica dell’atto di concessione.

5) Esaurita, con l’invio al Ministero PT di cui al precedente punto, la parte di propria competenza, lo scrivente resterà in attesa del riscontro da parte del citato Organo Superiore. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a non richiedere, durante tale fase di attesa, chiarimenti o solleciti allo scrivente, ma,eventualmente, di rivolgere tali richieste direttamente alla Direzione Centrale interessata del Ministero PT.

F) TUEBATIVE URGENTI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – L. 110/83

Restano di competenza degli organi periferici del Ministero PT anche gli interventi urgenti finalizzati al coordinamento ed alla compatibilità elettromagnetica con gli impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo di cui alla L. 110/83, il cui ambito di operatività è stato esteso dall’art. 18 comma 3 L. 223/90, ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.

Per tali interventi lo scrivente applicherà quanto disposto dalla menzionata Legge 110/83 che, si ricorda, prevede una procedura di “urgenza” ed una di “assoluta urgenza”.

G) ABUSIVI PERSEGUIBILI EX ART. 195 DPR. 156/73 – ART. 30 L. 223/90

Restano, infine, di competenza degli organi periferici del Ministero PT gli interventi di sequestro relativi ad impianti di telecomunicazione e radioelettrici abusivi, ex art. 195 DPR 156/73 modificato dall’art. 30 L. 223/90

 

Per quanto sopra esposto lo scrivente ha archiviato tutte le istanze pervenute a questo Ufficio periferico del Ministero PT, anche se relative a pratiche non ancora definite od evase.

Pertanto, si procederà ad istruire nuovamente tali pratiche (ed eventuali nuove) solo relativamente ad istanze presentate a questo Ufficio (e, per conoscenza, al Ministero PT – DCSR – Roma) che perverranno in data successiva a quella di ricevimento della presente circolare.

Si raccomanda, infine, allo scopo di non appesantire ulteriormente l’iter procedurale già gravato da numerose fasi, ai soggetti concessionari in indirizzo di presentare con sollecitudine ed entro i tempi specificati, la documentazione o i chiarimenti che lo scrivente richiederà nel corso della trattazione delle relative pratiche instaurate.

Sarà gradito, comunque, un cenno d’intesa scritto in riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il Direttore
(dott. Ing. Pierluigi Soavi)