Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2008 avente per oggetto: “Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi previdenziali – inquadramento previdenziale del personale dipendente di agenzia di informazione radiofonica – obbligo di iscrizione all’ENPALS.”

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA


AERANTI
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Roma, 21/07/2008
prot. 25/I/0010202

INTERPELLO N. 23/2008

 

OGGETTO: art. 9, D. Lgs n. 124/2004 – contributi previdenziali – inquadramento previdenziale del personale dipendente di agenzia di informazione radiofonica – obbligo di iscrizione all’ENPALS.

L’AERANTI, associazione di categoria delle imprese radiofoniche e televisive locali, satellitari, via internet, agenzie di informazione radiotelevisiva e concessionarie pubblicitarie radiotelevisive,  ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’esatto inquadramento contributivo del personale dipendente di un’agenzia di informazione radiofonica, assunto con mansione di tecnico – fonico addetto alla messa in onda di programmi radiofonici.
In particolare si chiede, con riferimento a tali figure professionali, l’individuazione dell’Ente previdenziale, INPS o ENPALS, destinatario  della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.V.S.).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Come già precisato nella risposta ad interpello n. 21/2007, la materia risulta normata dall’art. 3, D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947 il quale prevede l’iscrizione obbligatoria all’ENPALS per alcune categorie di lavoratori, includendo sia il personale tecnico del  montaggio e del suono (punto n.11), sia gli impiegati tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche (punto n.17).
Tale previsione viene riproposta ai punti 11) e 17) del successivo D.M. 15/03/2005 con il quale è stato adeguato l’elenco delle categorie dei lavoratori dello spettacolo assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS, tenendo conto della evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nell’ambito del settore dello spettacolo (in senso conforme cfr. circ. ENPALS n. 7/2006).
Ciò premesso, ne discende la conclusione che la figura professionale del tecnico del suono è riconducibile alla categoria dei soggetti assicurati  obbligatoriamente presso l’ENPALS.
Analogamente può dirsi  per qualsiasi tecnico dipendente delle imprese del settore radiofonico.
In definitiva, la contribuzione relativa all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per tali figure professionali  va versata al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS.

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Pennesi)