Roma, lì 9/02/2004
Messaggio n. 1
OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2004, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL D.L. 31/07/1987, N.317 (CONVERTITO IN LEGGE N. 398/87).
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 30 gennaio 2004 (G.U. 6 febbraio 2004, n. 30), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Per l’anno 2004, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2004 | 0 | 2.546,96 | I | 2.546,96 |
2.546,97 | 4.151,76 | II | 4.151,76 | |
4.151,77 | 4.907,04 | III | 4.907,04 | |
4.907,05 | 5.756,02 | IV | 5.756,02 | |
6.750,85 |
| V | 6.750,85 |
I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e contrattuale italiana.
Si ricorda che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari, compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina non riguarda, altresì, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jugoslavia (comprese la Repubblica di Macedonia, di Bosnia – Erzegovina e la Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettera del 7/01/87 – ratificato con legge n. 309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la legge n. 398/1987 trova, quindi, piena applicazione dopo che si è esaurito il suddetto periodo di distacco.
Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative ai periodi di paga 2004 già trascorsi, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile. Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. Per le Aziende che utilizzano la procedura DASM, l’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione”- riferimento mese precedente – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”; le Aziende che utilizzano la procedura DASC dovranno, invece, predisporre una seconda riga di retribuzione, indicando il codice “competenze arretrate”.
Il Dirigente |