Convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Operatori di servizi di comunicazione mobile e personale per la costituzione del Circuito nazionale dell’informazione di emergenza

 

Convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225 tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Operatori di servizi di comunicazione mobile e personale per la costituzione del Circuito nazionale dell’informazione d’emergenza


Convenzione

tra

il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e

gli Operatori di servizi di comunicazione mobile e personale

H3G, TIM, Vodafone, Wind

 

(gli Operatori di servizi di comunicazione mobile e personale – di seguito Operatori Mobili – e il Dipartimento della Protezione Civilein breve DPC – potranno, di seguito, essere denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

 

premesso che

 

il Servizio nazionale della protezione civile e’ stato istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il compito di “tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi” (articolo 1, comma 1, della legge n. 225/1992);

 

le attività di protezione civile sono “volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza” (articolo 3, comma 1, della legge n. 225/1992);

 

al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali “le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati” (articolo 6, comma 1, della legge n. 225/1992);

 

per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo di ordinanze. Tali ordinanze, se emanate in deroga alle leggi vigenti, sono comunque adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e “devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate” (articolo 5, comma 5, legge n. 225/1992);

 

gli Operatori Mobili sottoscrittori della presente Convenzione sono singolarmente autorizzati, ai sensi del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, ad installare e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

 

nell’ambito del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e tenuto conto in particolare del provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003 sul tema “Sms di pubblica utilità: le regole per il corretto uso”, gli Operatori Mobili possono inviare per conto di soggetti pubblici messaggi di testo prescindendo dal consenso dell’interessato in presenza di “casi eccezionali (legati specie a disastri, a calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione) nei quali un’autorità pubblica adotta un provvedimento contingibile ed urgente che reca disposizioni in deroga a determinate norme vigenti” (punto 1, par. 9, lett. a del provvedimento);

 

al riguardo, nella successiva decisione del 7 luglio 2004, il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce come “le situazioni poste a fondamento del provvedimento d’urgenza debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza”;

 

ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il DPC “realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità. (….). Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse”. Inoltre, “al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni d’emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell’impegno della linea”;

 

il Consiglio dell’Unione Europea con decisione del 9 dicembre 1999 ha istituito un programma di azione comunitario a favore della Protezione Civile dei Paesi membri;

 

  considerato che

 

 

 

gli Operatori Mobili sono da sempre sensibili alle tematiche sociali e intendono supportare il DPC con servizi di pubblica utilità fruibili nelle situazioni di emergenza;

 

l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inteso promuovere, d’intesa con il Ministero delle Comunicazioni e con il Dipartimento della Protezione Civile, la costituzione del “Circuito nazionale dell’informazione di emergenza” (CNIE) al fine di sostenere, sotto il profilo della comunicazione, e gratuitamente per i cittadini, l’azione del DPC nei casi di necessità e urgenza provocati da calamità naturali e d’altra natura;

 

il Garante per la protezione dei dati personali ha cooperato, anche ai sensi dell’articolo 154, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali, alla predisposizione della presente Convenzione;

 

del Circuito fanno parte gli operatori di telefonia mobile; le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale iscritte alle Associazioni aderenti; nonché la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in virtù della Convenzione Stato – RAI e del contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni;

 

è interesse delle Parti avviare una sperimentazione per il proficuo utilizzo del servizio SMS come servizio di pubblica utilità in caso di emergenza e necessità;

 

 

 

ciò premesso e considerato

tra il DPC e gli Operatori Mobili H3G, TIM, Vodafone, Wind si stipula la presente Convenzione:

 

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

 

Con la presente Convenzione, e l’annesso Allegato Tecnico, il DPC e gli Operatori Mobili  aderiscono al ‘Circuito nazionale della informazione d’emergenza’. La Convenzione è aperta ad eventuali ulteriori adesioni, d’intesa con il DPC.

 

Il DPC fornirà, quando ciò verrà ritenuto utile per meglio fronteggiare le diverse situazioni di crisi, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e sotto la propria responsabilità, le comunicazioni riguardanti situazioni di emergenza indicate al successivo articolo 2, secondo le procedure concordate con gli Operatori Mobili, per la distribuzione delle medesime attraverso un sistema di brevi messaggi di testo (SMS) ai loro clienti. Tali procedure sono indicate nell’annesso Allegato Tecnico.

 

Il DPC si incarica di specificare, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico, il contenuto di ciascun messaggio di emergenza; la relativa tempistica; l’area geografica interessata alla diffusione.

 

Gli Operatori Mobili si impegnano a trasmettere, con immediatezza, secondo le modalità previste nell’Allegato Tecnico e gratuitamente per i cittadini, le suddette comunicazioni nella loro interezza, senza modifiche o alterazioni del contenuto. Gli Operatori non sono responsabili del contenuto di tali comunicazioni.

 

Qualora le modalità di attivazione del servizio non siano conformi a quanto specificato nell’Allegato Tecnico della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di un messaggio fornito agli Operatori attraverso un canale non previsto o con modalità non compatibili con il processo concordato), il servizio stesso non sarà erogato.

 

L’Allegato Tecnico costituisce parte integrante della presente Convenzione.

 

Articolo 2 (Oggetto del servizio)

Oggetto della presente Convenzione e’ il servizio sperimentale di trasmissione di SMS informativi di pubblica utilità per il Dipartimento della Protezione Civile nelle situazioni di emergenza. Tale attività sperimentale è svolta sulla base delle caratteristiche tecniche del servizio già in uso presso gli operatori e non comporta obblighi di investimento o oneri aggiuntivi a carico degli operatori medesimi.

 

Il servizio è reso in via sperimentale dagli Operatori Mobili a fronte di una comunicazione del DPC relativa a situazioni di emergenza, di calamità naturali, catastrofi o altri grandi eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, come definiti nella lettera c), dell’art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, come modificata dalla legge n. 401/2001.

 

La comunicazione si inserisce nell’ambito della attività di previsione, prevenzione, soccorso delle popolazioni colpite e azioni per il superamento dell’emergenza disciplinate da un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 5 della legge n. 225/1992. I provvedimenti devono indicare espressamente la deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le motivazioni della deroga.

 

Nei suddetti casi, gli Operatori Mobili si impegnano a trasmettere gli SMS ai soggetti di cui al successivo articolo 3 anche in assenza di uno specifico consenso prestato dalla clientela per la ricezione dei messaggi stessi. Essi non sono responsabili in caso di mancato o intempestivo invio di tali SMS.

 

Gli Operatori Mobili si impegnano a garantire la gestione di un massimo di 20 situazioni di emergenza l’anno come individuate dal DPC ai sensi della presente Convenzione. Gli Operatori Mobili si impegnano a compiere ogni utile sforzo per le eventuali ulteriori iniziative di informazione di emergenza.

 

 

Articolo 3 (Identificazione dei clienti destinatari del servizio)

Gli Operatori Mobili si impegnano ad inviare ai propri clienti gli SMS nell’area geografica, almeno ad estensione provinciale, comunicata dal DPC, secondo quanto stabilito dall’Allegato Tecnico, utilizzando come riferimento identificativo i dati anagrafici che risultano dai rispettivi sistemi informativi in uso. Tale individuazione dei clienti su base anagrafica viene affiancata da quella su base territoriale dagli operatori che abbiano implementato il servizio in tal senso, previa comunicazione delle caratteristiche del servizio al DPC.

 

Articolo 4 (Riconoscibilita’ del messaggio)

Gli Operatori Mobili si coordinano al fine di favorire la riconoscibilità del mittente del messaggio del DPC, attraverso le modalita’ indicate nell’Allegato Tecnico.

 

Gli Operatori non possono garantire la non replicabilità dei messaggi da parte di soggetti terzi, eventualità della quale non sono pertanto responsabili.

 

 

Articolo 5 (Procedura e documentazione)

Il DPC attiverà il procedimento di erogazione del servizio secondo le modalità previste nell’Allegato Tecnico.

 

Il DPC fornirà tempestivamente agli Operatori Mobili copia dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità, in deroga alle norme vigenti, conformemente a quanto previsto nel provvedimento generale del 12 marzo 2003 e nella decisione del 7 luglio 2004 del Garante per la protezione dei dati personali richiamati in premessa.

 

L’operativita’ della raccolta dei messaggi presso gli Operatori Mobili e’ garantita 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

 

 

Articolo 6 (Gruppo di lavoro)

1. I promotori e le Parti della presente Convenzione danno vita a un Gruppo di lavoro incaricato di seguire la fase operativa dell’accordo; monitorare i suoi effetti; verificarne l’evoluzione; suggerire, in base alla concreta esperienza, le implementazioni ritenute necessarie del ‘Circuito nazionale dell’informazione d’emergenza’ per quanto riguarda gli aspetti tecnico-oganizzativi della rete e i contenuti dell’informazione.

 

 

Articolo 7 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie relative alla Convenzione è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le norme vigenti.

 

 

Articolo 8 (Modifiche della Convenzione)

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, anche sulla base delle indicazioni del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 6, sono previamente concordate e realizzate con il consenso di tutte le Parti firmatarie.

 

 

Articolo 9 (Entrata in vigore e durata della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Essa ha la durata di un anno e può essere rinnovata sulla base delle risultanze della sperimentazione.

 

 

Allegato tecnico (in formato PDF) 

Roma, 28 settembre 2004