Coordinamento aer-anti-corallo e fnsi hanno presentato oggi a roma il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico da applicare nel settore radiotelevisivo locale. un importante risultato, atteso da circa tre anni

cs 82/2000

                               COMUNICATO STAMPA

               COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO             

Roma, 3 ottobre 2000

 

Coordinamento Aer-Anti-Corallo e FNSI hanno presentato oggi a Roma il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro giornalistico da applicare nel settore radiotelevisivo locale. Un importante risultato, atteso da circa 3 anni.

Come annunciato, s’è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione firma del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico relativo al settore radiotelevisivo locale, sottoscritto tra il “Coordinamento Aer Anti Corallo” (la federazione che rappresenta il maggior numero di emittenti radiotelevisive locali italiane – in tutto 1.221, di cui 861 radio e 360 tv) e la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Tale accordo è stato raggiunto al termine di un complesso e articolato confronto tra le parti, durato circa 3 anni.
Questo contratto interessa circa 1500 posti di lavoro, distribuiti nei tre quarti delle imprese radiofoniche locali e circa nel 60% delle imprese televisive locali.
La conferenza stampa, è stata tenuta, tra gli altri da Marco Rossignoli, coordinatore Aer- Anti-Corallo e Paolo Serventi Longhi, segretario nazionale FNSI.
Si evidenzia che la stipula del presente CCNL determina:
1) la cessazione del contenzioso con i lavoratori giornalisti in ordine alla tipologia di CCNL da applicare nei rapporti di lavoro con gli stessi;
2) la cessazione del contenzioso con l’INPGI in ordine all’individuazione dell’istituto al quale corrispondere i contributi previdenziali;
3) la cessazione di ogni problematica in ordine al rischio di non riconoscibilità delle provvidenze editoria;
4) vantaggi per le imprese relativamente alla ipotesi in cui la normativa prevede gli stessi in caso di applicazione di contratti di lavoro giornalistico.
Nell’occasione è stato presentato anche il Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese radiotelevisive locali, syndication e agenzie di informazione radiofonica.
In allegato al presente comunicato troverete una Nota Illustrativa che evidenzia gli aspetti salienti di tale Contratto.

Per informazioni: 0348 4454981

 

L’AVV. MARCO ROSSIGNOLI, COORDINATORE AER –ANTI-CORALLO IN ORDINE AL CONTRATTO COLLETTIVO 3 OTTOBRE 2000 PER IL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI, LORO SINDYCATIONS E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA

Dopo circa tre anni di trattative si è pervenuti alla definizione del CCNL giornalistico tra il Coordinamento AER-ANTI-CORALLO (la federazione che rappresenta il maggior numero di emittenti radiotelevisive locali – in tutto 1221 di cui 861 radio e 360 tv) e la FNSI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (Sindacato dei Giornalisti) specifico per le imprese radiofoniche e televisive locali, completamente diverso nei contenuti e nei costi rispetto al contratto di lavoro giornalistico tra FNSI e FIEG (Federazione Italiana degli Editori dei Giornali).
L’intesa, che è stata approvata ad unanimità dai Consigli Direttivi di Aer, Anti e Corallo il 21/9 u.s. risolve l’annosa questione relativa all’inquadramento dell’attività giornalistica all’interno delle imprese radiotelevisive locali. Questo contratto interessa circa 1500 posti di lavoro distribuiti nei tre quarti delle imprese radiofoniche locali e nel circa 60% delle imprese televisive locali.
Tale CCNL in particolare prevede:
a) che il giornalista delle imprese radiofoniche e televisive locali produca e elabori autonomamente notizie e servizi in testo e/o audio-video. Nell’organizzazione del lavoro tale soggetto è impegnato ad utilizzare, nell’ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri dell’informazione radiotelevisiva in ambito locale.
Ciò significa che il giornalista potrà svolgere l’attività senza necessariamente la presenza di personale tecnico di ausilio.
b) Le figure contrattuali previste sono le seguenti:
– teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico;
– teleradiogiornalista con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico.
E’ inoltre prevista la figura del coordinatore redazionale.
Tale è il teleradiogiornalista al quale vengono eventualmente affidate dall’azienda mansioni di coordinamento del lavoro redazionale.
c) Il direttore può essere anche il titolare o legale rappresentante dell’impresa (purchè giornalista pubblicista o professionista).
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra l’azienda e il direttore stesso.
d) La cessione di servizi ad altre emittenti della stessa proprietà o di società controllate e/o collegate non dà luogo a maggiorazioni del compenso dovuto al teleradiogiornalista. Ciò favorisce lo sviluppo di sinergie tra emittenti di uno stesso gruppo.
e) La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa è prevista nelle aziende che occupino più di cinque teleradiogiornalisti.
f) La qualificazione professionale (giornalista pubblicista, giornalista professionista, praticante) è completamente svincolata dalle figure contrattuali, rendendo così molto flessibile la definizione di ogni rapporto.
g) La retribuzione del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico (£. 2.130.990 lorde mensili comprensive della ex indennità di contingenza), è identica per il settore radio e per il settore tv.
h) La retribuzione del teleradiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico è diversa tra radio e tv e in particolare è pari a £. 2.363.355 lorde mensili, comprensive della ex indennità di contingenza per il settore radiofonico e a £. 3.049.993 lorde mensili comprensive della ex indennità di contingenza per il settore televisivo. Tali retribuzioni in molti casi coincidono con quelle previste per gli attuali radioreporter e telereporter.
i) Nei confronti dei lavoratori ai quali viene attualmente applicato il CCNL tra FNSI e FIEG l’adeguamento alla nuova disciplina verrà effettuato secondo i seguenti criteri:

A) Istituti retributivi
Nei confronti di tali soggetti continuerà a trovare applicazione il trattamento di miglior favore previsto in campo retributivo fino alla naturale scadenza contrattuale.
In particolare saranno mantenuti i livelli del minimo di retribuzione contrattuale, l’indennità redazionale, la tredicesima mensilità, le maggiorazioni previste per il lavoro notturno, festivo, straordinario, il numero dei giorni di ferie e permessi, l’istituto del preavviso e della relativa indennità sostitutiva, nonché la maturazione degli scatti di anzianità.
Successivamente alla predetta scadenza contrattuale, verranno applicati, in aggiunta ai trattamenti economici già maturati, gli eventuali miglioramenti che saranno stabiliti dal contratto collettivo sottoscritto dal COORDINAMENTO AER ANTI CORALLO, l’AER, ANTI, CORALLO e la FNSI, e successivi eventuali rinnovi di quest’ultimo.
B) Istituti normativi
Tutte le norme del contratto collettivo, ad eccezione degli istituti retributivi di cui alla precedente lettera A) troveranno immediata applicazione. Tuttavia come previsto al precedente art. 29 “Norme transitorie” le rappresentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL che siano state elette ai sensi delle disposizioni del CCNL FNSI – FIEG, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera A), tutti gli inquadramenti per i lavoratori in precedenza assunti ai sensi del CCNL FNSI – FIEG verranno adeguati agli inquadramenti del nuovo CCNL. Le imprese radiotelevisive locali che occupino lavoratori ai quali viene applicato il contratto collettivo FNSI – FIEG, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL procederanno a redigere insieme a tali lavoratori un atto di ricognizione della posizione di ognuno degli stessi.
l) Il CCNL ha durata di quattro anni per la parte normativa e biennale per la parte economica.
m) Unitamente al CCNL di cui sopra le parti hanno definito anche un regolamento relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico nelle imprese radiotelevisive locali, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica.

***

La stipula del CCNL 3 ottobre 2000 produce i seguenti effetti positivi:
1) cessazione del contenzioso tra le imprese radiotelevisive locali e i lavoratori giornalisti in ordine alla tipologia di CCNL da applicare nei rapporti di lavoro con questi ultimi;
2) cessazione del contenzioso tra le imprese radiotelevisive locali e l’INPGI in ordine all’individuazione dell’istituto al quale corrispondere i contributi previdenziali;
3) cessazione di ogni problematica in ordine alla riconoscibilità delle provvidenze editoria a favore delle imprese radiotelevisive locali;
4) vantaggi per le imprese relativamente alle ipotesi in cui la normativa prevede gli stessi in caso di applicazione di contratti di lavoro giornalistico.