Decreto 1 ottobre 2002, n. 225 del Ministro delle comunicazioni, recante “Regolamento recante modalita’ e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.” (estratto delle norme riguardanti i canoni di concessione)

DECRETO 1 ottobre 2002, n.225

Regolamento recante modalita’ e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2002)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12,  che   prevede la determinazione  dei criteri e delle modalita’ per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione   o  il  mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni   urgenti in materia di esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva  locale  e  di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;
Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre  1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;
Visto il decreto del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre  2000,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia   di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di trasmissioni  radiotelevisive  analogiche   e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’articolo 52, comma 18;
Ritenuto  di  dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto   articolo  52,  comma  18,  della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;
Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

Adotta
il seguente regolamento:

(…)

 

Art.4.
Assegnazione dei contributi

 

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle   comunicazioni  su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo.  La   quota  da  erogare  sulla  base  della graduatoria di cui all’articolo 1,  comma 4,  e’ assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo e’ erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo.
3. L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attivita’  di   radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione   del    contributo.  A  tal  fine,  il  Ministero   delle comunicazioni  trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui  le  emittenti  risultino  debitrici  sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima   applicazione, sono ammesse all’erogazione del contributo anche le emittenti  che abbiano controversie   giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

 

(…)

Art.6.
Esclusione e revoca del contributo

(…)

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta   ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 ottobre 2002

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Tremonti

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208