Decreto 1 settembre 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Misure per favorire la definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale nelle principali aree territoriali delle regioni autonome della Valle D’Aosta e della Sardegna”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1 settembre 2005


Misure  per  favorire  la  definitiva  transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale  nelle  principali  aree territoriali delle regioni autonome della Valle d’Aosta e della Sardegna.

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la  legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l’istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n.435/01/CONS, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’art. 89;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l’art. 41, comma 7, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell’area dei servizi pubblici e dell’interazione  tra  i  cittadini e le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003, concernente  il contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per  la  televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad  Internet,  ai sensi dell’art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente  «Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l’art. 4;

Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l’art. 1, commi 211 e 250;

Visto l’art. 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 541 del 17 settembre 2003 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale;

Viste le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 3 dicembre 2004 sull’interoperabilita’ dei  servizi di televisione digitale interattiva;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, di attuazione delle disposizioni concernenti l’erogazione dei contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre;

Visti i protocolli di intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre (switch-off) nel territorio delle regioni autonome Valle d’Aosta e Sardegna stipulati dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall’Associazione DGTVi in data 16 aprile 2005 con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attivita’ necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio  2006  la  transizione  al  digitale  terrestre nelle aree principali delle due regioni;

Considerato che nelle predette attivita’ rientrano le agevolazioni per l’acquisto o il noleggio, anche con possibilita’ finale di acquisto, di ricevitori per la televisione digitale terrestre;

Ritenuta l’opportunita’ di assicurare ad un elevato numero di abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo delle regioni autonome della  Valle  d’Aosta e della Sardegna, regioni destinate a diventare aree all digital entro il 31 gennaio 2006, la fruizione del contributo statale, mediante la riserva a loro favore di una quota parte dei fondi ancora disponibili;

Considerato l’ammontare dei fondi per contributi ancora non utilizzati, rispetto al quale appare congrua e ragionevole, in previsione delle presumibili future richieste di contributi nelle predette regioni autonome, una riserva di 14 milioni di euro ovvero della minor somma residua rispetto allo stanziamento iniziale di cui all’art.  1,  comma  211,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alle erogazioni effettuate alla data del presente decreto;

Visto il corpus di specifiche indicate come «D-Book», versione settembre 2004, emanate dall’Associazione DGTVi dei broadcaster in tecnica digitale terrestre, relativamente al canale di ritorno, per il quale, se realizzato mediante linea telefonica analogica commutata, si indica lo standard V.90 (fino a 56 kbit/s) come quello richiesto per la conformita’ a tali specifiche;

Considerate le segnalazioni pervenute alla Commissione sul digitale terrestre istituita presso il Ministero delle comunicazioni, circa l’immissione sul mercato di decoder interattivi con accesso al canale di ritorno tramite modem V.22 (velocita’ fino a 2,4 kbit/s);

Considerato che, in generale, applicazioni di T-government, possono essere  limitate,  nelle loro prestazioni e nei loro tempi di scambio dati  con server remoti, dalla presenza di un modem V.22, al punto da risultare insoddisfacenti per l’utente finale;

Considerato che ricevitori dotati di modem V.22 in vece che V.90 possono essere posti in vendita ad un prezzo chiaramente inferiore, con  il  rischio  di portare all’affermazione di uno standard che non garantisce  prestazioni  sufficienti per l’esecuzione di applicazioni di T-government sui decoder;

Decreta:

Art. 1.

1.  Per  favorire  la  definitiva  transizione  delle  trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale entro il 31 gennaio 2006 nelle principali aree territoriali, omogenee  dal punto di vista dei bacini, delle regioni autonome della Valle d’Aosta e della Sardegna, una quota pari a 14 milioni di euro, ovvero  alla  minor somma residua rispetto allo stanziamento iniziale di cui all’art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n.311, in relazione alle erogazioni effettuate alla data del presente decreto, e’ riservata ai contributi per l’acquisto o noleggio, anche con possibilita’ finale di  acquisto, di apparecchi idonei a consentire  la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di  contenuti  dei  segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita’ in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna  e  Valle  d’Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l’anno in corso.

2. L’attivita’ del Ministero delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma  5  ed  all’art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2003 e’ adeguata alle disposizioni del presente decreto.

3.  Per  quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni  contenute  nel  decreto  ministeriale 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2004, n. 18.

Art. 2.

1.  La piena interattivita’ in chiaro anche da remoto, prevista dal comma  3  dell’art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto   con   il   Ministro  dell’economia  e delle  finanze  del 30 dicembre  2003,  si  intende assicurata solo dagli apparati aventi accesso ad  un  canale  di  ritorno  su  linea  telefonica analogica commutata, mediante modem idoneo a sostenere per tale tipo di accesso almeno  la  classe  di  velocita’ fino a 56 kbit/s conformemente alla norma  UIT  V.90 ovvero una velocita’ almeno equivalente per le altre tecnologie   trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche  di telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Gli apparecchi con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate all’art. 2 continuano ad usufruire del contributo statale solo  se  gia’  posti in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto e venduti o noleggiati entro due mesi da tale data.

Roma, 1° settembre 2005

Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi

Il Ministro dell’economia e delle finanze
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