Decreto 10 settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Definizione dei criteri di verifica e delle modalita’ di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche per l’anno 2021”.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2021
Definizione dei criteri di verifica e delle modalita’ di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche per l’anno 2021

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 249 del 18 ottobre 2021)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita’ per  la  concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge  8  agosto 2019, n. 81;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i  criteri  di  riparto  tra  i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle  risorse  del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione  in  favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19 giugno 2019, n. 93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  –  Serie generale – n. 195 del 21 agosto  2019,  modificato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre  2019,  recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo economico» adottato ai sensi dell’art.  4-bis  del  decreto-legge  12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  322  del 30 dicembre 2020;

  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all’emergenza da COVID-19», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22 marzo 2021, n. 70, convertito in legge, con modificazioni,  dall’art. 1, comma 1, legge 21 maggio 2021, n. 69,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, Supplemento ordinario;

  Visto l’art 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Fondo  per emergenze   relative   alle   emittenti   locali»   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  come  da  ultimo novellato dall’art. 6-ter, comma 1, decreto-legge 22 marzo  2021,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che prevede «Al fine di  consentire  alle  emittenti  radiotelevisive locali di continuare a svolgere il  servizio  di  interesse  generale informativo sui  territori  attraverso  la  quotidiana  produzione  e trasmissione di approfondita  informazione  locale  a  beneficio  dei cittadini, e’ stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020  e di 20 milioni di euro per  l’anno  2021,  che  costituisce  tetto  di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i  servizi informativi connessi alla diffusione del  contagio  da  COVID-19.  Le emittenti  radiotelevisive  locali  beneficiarie   si   impegnano   a trasmettere  i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale   relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.  Il contributo e’ erogato secondo i  criteri  previsti  con  decreti  del Ministro  dello  sviluppo  economico,  contenenti  le  modalita’   di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in  base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146»;

  Visti i decreti direttoriali n. 19545 del 9 aprile 2020,  n.  18873 del 3 aprile 2020, n. 19559 del 9 aprile 2020 cosi’  come  modificato con decreto n. 31946 del 22 giugno 2020 e n. 18875 del 3 aprile 2020, con i quali  sono  state  approvate  le  graduatorie  definitive  per l’erogazione  dei  contributi  a  favore   delle   emittenti   locali radiotelevisive,  commerciali  e  comunitarie,  e  per  le  emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie per l’anno 2019 approvate  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,  n. 146;

  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  12 ottobre 2020 «Definizione dei criteri di verifica e  delle  modalita’ di erogazione degli stanziamenti previsti a  favore  delle  emittenti locali  televisive  e  radiofoniche,  ai  sensi  dell’art.  195   del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34»,  registrato  dalla  Corte  dei conti in data 4 novembre 2020 al n. 915,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 279 del 9 novembre 2020;

  Visto il decreto del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  n. 143160, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 2021,  reg. n. 919, con cui si e’ provveduto allo stanziamento di euro 20 milioni nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  – capitolo  3125,  piano  gestionale  2   a   titolo   di   «Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione  del contagio da COVID-19»;

  Accertato che  i  servizi  informativi  possono  avere  ad  oggetto campagne  istituzionali  in  materia  di  salute,  di  sostegno  alle imprese, al lavoro e all’economia in  materia  di  politiche  sociali nonche’ misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi  settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19 e al piano vaccinale in corso;

  Tenuto  conto  che  le  campagne  di  comunicazione   istituzionale potranno  riguardare  anche  le  misure  del  Governo  finalizzate  a favorire la ripresa dell’attivita’ economica colpita  dalla  pandemia COVID-19  avendo  quali  temi  anche  gli  interventi   adottati   in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

  Ritenuto necessario  garantire  che  i  messaggi  di  comunicazione istituzionale relativi all’emergenza  sanitaria  e  alla  conseguente crisi economica  per  i  quali  e’  stato  istituito  il  «Fondo  per emergenze relative alle emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente provvedimento e  il  31 dicembre 2021;

  Ritenuto altresi’,  necessario  garantire,  anche  nei  primi  mesi dell’anno 2022, la diffusione  dei  messaggi  relativi  all’emergenza epidemiologica e alle misure di sostegno e di rilancio a favore delle imprese al fine di assicurare  una  comunicazione  istituzionale  che possa  recepire  le  mutevoli  esigenze  informative  connesse   alla evoluzione dei diversi possibili scenari;

  Ritenuto di dover definire i criteri  di  verifica  degli  obblighi informativi per l’attuazione degli interventi di erogazione spettanti alle emittenti;

Decreta:

Art. 1
Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale  relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi  informativi  e’ riconosciuto, per l’anno 2021,  un  contributo  straordinario  per  i servizi  informativi  connessi  alla  diffusione  del   contagio   da COVID-19.

2. Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente provvedimento, il Ministero pubblichera’  sul  proprio  sito  web  il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l’anno 2019,  approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017, n. 146, con l’elenco degli importi spettanti.

3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all’interno dei propri spazi informativi  i  messaggi  di comunicazione  istituzionale  relativi  alle  misure  adottate  dalle autorita’ pubbliche per fronteggiare l’emergenza di sanita’  pubblica e per superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 che saranno resi disponibili dal Ministero dello sviluppo  economico.  La Presidenza  del  Consiglio  –  Dipartimento  per   l’informazione   e l’editoria  alimentera’  periodicamente  la   piattaforma   messa   a disposizione del Ministero informando la Direzione  generale  servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali  del termine dell’operazione. Successivamente verranno generati i link per l’accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati  mediante il sistema SICEM tramite l’invio di PEC alle  emittenti  beneficiarie con l’indicazione del periodo di  trasmissione.  Tale  periodo  sara’ determinato dal Dipartimento per l’informazione  e  l’editoria  della Presidenza del Consiglio dei ministri che  lo  comunichera’  via  PEC all’indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it casella di  posta elettronica  attivata  presso  la  Direzione  generale   servizi   di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si  impegna  a trasmettere  e’  fissato  diversamente  in  ragione  del   contributo concesso, come riportato nell’allegato che fa  parte  integrante  del presente decreto.

5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle  ore  di programmazione,  secondo   i   limiti   e   le   modalita’   previste dall’allegato, con l’impegno a garantire la messa  in  onda  per  una durata complessiva di almeno ventiquattro giorni compatibilmente  con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita’ dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.

Art. 2
Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo  straordinario,  devono  inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni  marchio/palinsesto  o emittente  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   esclusivamente mediante  l’apposita  funzionalita’  pubblicata  sul  sistema   SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all’art. 1 con il quale saranno  rese  note  anche  le  modalita’ operative per la presentazione della domanda. All’atto della  domanda i soggetti si impegnano formalmente  a  mettere  a  disposizione  gli spazi informativi appositamente  indicati  per  la  trasmissione  dei messaggi   di   comunicazione   istituzionale    ricevuti    relativi all’emergenza sanitaria secondo le modalita’ indicate nell’allegato.

2. In fase di compilazione della domanda, dovra’ essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi  con  la  sequenza dei passaggi giornalieri  e  l’indicazione  dell’orario,  dal  giorno successivo alla data di scadenza fissata per la  presentazione  della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara’ oggetto di una verifica preventiva che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del numero  di  passaggi  minimi,  come  individuato  nell’allegato,  non permettera’ l’invio della domanda.

3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani  di diffusione dovranno essere comunicate  tempestivamente  all’indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita’ e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell’allegato.

4. La sottoscrizione della domanda dovra’ essere effettuata secondo le modalita’ stabilite dall’art. 38 del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  recante  «Testo  Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 3
Criteri di verifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli  Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi  informativi,  anche  verificando   le   registrazioni   dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per  i  tre  mesi successivi alla  data  di  trasmissione  dei  programmi  stessi  come previsto dall’art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il  5%  degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria  e  dovranno  essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.

3. I  controlli  potranno  essere   espletati   presso   la   sede dell’emittente  o  su  richiesta   degli   Ispettorati   territoriali attraverso  la  messa  a  disposizione  da  parte   delle   emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.

4. Allo  svolgimento  delle  attivita’  di  verifica  si  provvede nell’ambito dei  compiti  istituzionali,  nel  limite  delle  risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
Erogazione e revoca del contributo straordinario

1. Il contributo e’ erogato, previa valutazione della  domanda  da parte  del  Ministero,   a   ciascun   richiedente   avente   titolo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. L’accettazione dell’impegno di  cui  all’art.  2  del  presente decreto costituisce condizione  di  ammissibilita’  per  accedere  al contributo.

3. L’eventuale  violazione  dell’impegno   di   cui   all’art.   2 costituira’ causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comportera’ la revoca ai sensi  e  con  le modalita’ previste dall’art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La revoca  del  contributo  potra’ essere parziale qualora la mancata diffusione non abbia riguardato la totalita’ dei messaggi inseriti nel piano di diffusione.

Art. 5
Copertura degli oneri

1. Le somme stanziate sono erogate  a  valere  sul  capitolo  3125 istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo economico, esercizio finanziario 2021,  entro  il  tetto  massimo  di spesa di 20 milioni di euro.

  Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

    Roma, 10 settembre 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2021
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 895

Allegato