GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA
AVVERTENZA
Disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica al Garante per la radiodiffusione e l’editoria
Disciplina dei contenuti e delle modalità delle domande di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive nonchè delle conseguenti comunicazioni di variazione di dati e situazioni
Disciplina del dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale che gli editori obbligati all’iscrizione nel registro nazionale della stampa devono pubblicare sulle testate edite
Disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare al Garante in materia di spesa pubblicitaria
IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, recante norme di attuazione della legge 416/81;
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante modifiche della disciplina delle imprese editrici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, sulle provvidenze per l’editoria, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349 CEE in materia societaria;
VISTO il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante norme di attuazione della legge 223/90;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l’esercizio delle attività radiotelevisive ed altro, e, in particolare, l’art. 1, commi 10, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 45, 46 e 47 del decreto-legge medesimo;
RITENUTA l’esigenza di determinare le modalità, i termini ed i contenuti delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica all’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche in relazione alle domande di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa e/o nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive ed alle conseguenti annotazioni di variazione, nonché di determinare il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale che gli editori devono pubblicare sulle testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico del bilancio di esercizio;
TITOLO I
Disposizioni generali
(Obbligo della comunicazione di sistema)
Articolo 2
(Tirature dei giornali quotidiani)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, gli editori di giornali quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno la comunicazione dei dati di tirature relativi all’anno precedente in conformità del modello T unito al presente atto come sua parte integrante.
2. La comunicazione, in carta semplice, va spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
Articolo 3
(Ammontare dei ricavi; esercizio di più attività tipiche)
1. In tutti i casi in cui nel presente atto ai fini dell’individuazione del livello di informazione dovuta, e quindi delle serie di modelli da utilizzare per quanto concerne i dati contabili, viene fatto riferimento all’ammontare dei ricavi delle varie categorie di soggetti, deve aversi riguardo ai ricavi realizzati nell’anno precedente a quello nel quale deve presentarsi la comunicazione.
2. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate si tiene conto del volume complessivo dei ricavi derivanti dalle medesime attività. Il livello di informazione cui è tenuto il soggetto corrisponde conseguentemente, in tal caso, per tutte le sue attività, al livello più alto di informazione applicabile sulla base del complesso dei ricavi. L’indicazione dei dati contabili deve essere fornita comunque con riguardo ai singoli rami di azienda, utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.
Articolo 4
(Elenco delle controparti)
1. La presenza della lettera E (Elenco) accanto ad una categoria di dati indicati nei modelli di comunicazione impone che sia fornito, per tale categoria di dati, l’elenco delle controparti (fornitori, clienti ecc.) che incidono sulla formazione della relativa voce per importi individuali non inferiori a lire 100 milioni sempreché superiori al 20% del totale della stessa voce.
Capo II
Disposizioni per le singole categorie di operatori
Sezione I
Informativa minimale
Articolo 5
(Soggetti minori)
1. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l’anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità del modello U – parte a.
Articolo 6
(Editori di periodici e concessionarie di pubblicità non
iscritti nel Registro Nazionale della Stampa)
1. Le imprese e gli enti che editano testate periodiche, nonché le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa periodica, non obbligati all’iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa né comunque iscritti in tale Registro, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità del modello U – parti b,c,d.
Sezione II
Informativa ridotta per i dati contabili:
modelli O, P, P1, P2, Q, Q1, R, R1, R2, S serie ridotta
Articolo 7
(Associazioni e fondazioni non ricomprese tra i soggetti minori)
1. Le associazioni e fondazioni comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell’articolo 5, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in conformità al modello A, nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P1, P2 della serie “ridotto”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie “ridotto”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R e connessi quadri R1, R2 della serie “ridotto”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3 e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”.
Articolo 8
(Radio comunitarie ed emittenti televisive equiparate non rientranti tra i soggetti minori)
1. I soggetti che gestiscono “radio comunitarie”, quali considerati nell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell’articolo 5, nonché i soggetti che gestiscono emittenti televisive equiparate alle radio comunitarie ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, come convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 422, purché costituiti nelle forme previste dall’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell’articolo 5, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità dei modelli A, F, G, nonché del modello B e connessi quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn e del modello BC2, per le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni; del modello C e connessi quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn, per le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni; del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie “ridotto, sia per le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni sia per le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni.
Articolo 9
(Ditte individuali non ricomprese tra i soggetti minori,
con ricavi inferiori a 1.000 milioni di lire)
1. Le ditte individuali comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell’articolo 5, i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare inferiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in conformità del modello A nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P1, P2 della serie “ridotto”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie “ridotto”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R e connessi quadri R1, R2 della serie “ridotto”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”.
Articolo 10
(Società di persone con ricavi inferiori a 1.000 milioni di lire)
1. Le società di persone comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano inferiori a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale in conformità dei modelli A, D, D1, BC2, F, nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P1, P2 della serie “ridotto”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie “ridotto”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R e connessi quadri R1, R2 della serie “ridotto”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”.
Articolo 11
(Società di capitali e cooperative con ricavi inferiori a 1.000 milioni di lire)
1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative che non rientrino tra quelle considerate nell’articolo 5, comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano inferiori a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in conformità dei modelli A, F, G e degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta,nonché del Modello B e connessi Quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn e del modello BC2 per quanto concerne le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni; del modello C e connessi Quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn e del modello BC2 per le società a responsabilità limitata e le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o di giornali periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P1, P2 della serie “ridotto”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radioffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del Modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie “ridotto”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R e connessi quadri R1, R2 della serie “ridotto”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie “ridotto”.
Sezione III
Informativa semplificata per i dati contabili:
modelli O, O1, P, P1, P2, Q, Q1, R, R1, R2, S, S1 serie semplificata
Articolo 12
(Ditte individuali non ricomprese tra i soggetti minori, con ricavi pari o superiori a 1.000 milioni di lire)
1. Le ditte individuali comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino nell’ambito dei soggetti considerati nell’articolo 5, i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare pari o superiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità del modello A nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello P e connessi quadri P1, P2 della serie “semplificato”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello Q e connesso quadro Q1 della serie “semplificato”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie “semplificato”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S della serie “semplificato”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S e connesso quadro S1 della serie “semplificato”.
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell’informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie “ridotto” corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
Articolo 13
(Società di persone con ricavi pari o superiori a 1.000 milioni di lire)
1. Le società di persone, comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero, al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare pari o superiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in conformità dei modelli A, D, D1, BC2, F, H nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O e connesso quadro O1, P e connessi quadri P1, P2 della serie “semplificato”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie “semplificato”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie “semplificato”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S della serie “semplificato”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S e connesso quadro S1 della serie “semplificato”.
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell’informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie “ridotto” corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
Articolo 14
(Società di capitali e cooperative con ricavi pari o superiori
a 1.000 milioni di lire ed inferiori ai “limiti base”)
– lire 30.000 milioni per l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o di giornali periodici;
– lire 10.000 milioni per l’emittenza televisiva in ambito locale;
– lire 10.000 milioni per l’emittenza radiofonica;
– lire 10.000 milioni per l’esercizio di agenzia di stampa o equiparate;
– lire 10.000 milioni per l’attività di concessionaria di pubblicità per la stampa e/o l’emittenza radiotelevisiva;
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello P e connessi quadri P1, P2 della serie “semplificato”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie “semplificato”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie “semplificato”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S della serie “semplificato”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello S e connesso quadro S1 della serie “semplificato”.
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell’informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie “ridotto” esclusivamente corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
Sezione IV
Informativa base per i dati contabili:
modelli O, O1, P, P1, P2, Q, Q1, R, R1, R2, S, S1 serie base
Articolo 15
(Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, concessionari televisivi
privati in ambito nazionale, soggetti equiparati o assimilati, società di
capitali e cooperative con ricavi pari o superiori ai “limiti base”)
1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti privati concessionari per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati a ripetere in ambito nazionale i programmi esteri, i soggetti che trasmettono in forma criptata in ambito nazionale con qualunque mezzo nonché i soggetti indicati nell’articolo 14 i cui ricavi derivanti dalle attività “tipiche” siano, rispettivamente, di ammontare pari o superiore a quelli indicati nello stesso articolo, sono tenuti ad effettuare la comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità dei modelli A, F, G, H e degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta, nonché del modello B e connessi quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni; del modello C e connessi quadri B1, B2… Bn, C1, C2… Cn, D1, D2… Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società a responsabilità limitata e le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni; del modello D e connessi quadri D1, D2… Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società di persone.
2. a) Per i soggetti che esercitano l’attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello P e connessi quadri P1, P2 della serie “base”;
b) per i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie “base”;
c) per i soggetti che esercitano l’attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie “base”;
d) per i soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S della serie “base”;
e) per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S e connesso quadro S1 della serie “base”;
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell’informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie “ridotto” corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
Articolo 16
(Soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva in base a titolo provvisorio;
soggetti non iscritti al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive;
ripetitori di programmi)
1. I soggetti non iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva in base a provvedimento giurisdizionale di natura cautelare o comunque non definitivo, ovvero in base a disposizione di legge di natura transitoria, sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi di comunicazione stabiliti, in relazione alla rispettiva situazione o natura giuridica e/o all’ammontare dei rispettivi ricavi derivanti dall’attività anzidetta, per gli analoghi soggetti considerati nei precedenti articoli.
2. Sono ugualmente tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente atto, secondo gli stessi criteri del comma 1, tutti gli ulteriori soggetti che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva, o che producano o distribuiscano programmi, o raccolgano pubblicità per il mezzo radiotelevisivo, che per qualsiasi ragione non risultino ancora iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.
3. I soggetti che ripetono in ambito locale i programmi esteri o i programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente atto, secondo gli stessi criteri del comma 1, intendendosi equiparati ai concessionari per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
Sezione V
Consorzi e Controllanti
Articolo 17
(Consorzi)
1. I consorzi tra emittenti radiofoniche o televisive che operano in bacini di utenza diversi (costituiti ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 agosto 1990 n. 223) ed i consorzi tra emittenti radiofoniche o televisive che operano nello stesso bacino di utenza (costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, come convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422), sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in conformità dei modelli A, E, F, G e dei quadri L2, L3, L4.
Articolo 18
(Soggetti in posizione di controllo)
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione dell’avvenuta acquisizione del controllo, di cui al successivo articolo 19, i soggetti che, in base ai presupposti previsti dalla legge (in particolare articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981 n. 416, come sostituito dall’articolo 1 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, articolo 37 della legge 6 agosto 1990 n. 223), si trovino in posizione di controllo, esclusivo o congiunto, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell’articolo 1, comma 1, del presente atto, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, entro il 31 luglio di ogni anno, una comunicazione su carta semplice in conformità del modello A. I dati da indicare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
2. In sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare una comunicazione in conformità del modello A con riferimento alla situazione del 28 febbraio 1997.
TITOLO II
ISCRIZIONI E COMUNICAZIONI AL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA
ED AL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Articolo 19
(Iscrizioni e comunicazioni ai Registri)
1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, le domande di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.) devono essere effettuate in conformità dell’apposito modello “domanda di iscrizione” allegato al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante. La domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, va corredata dei documenti richiesti dalla normativa vigente, indicati nello stesso modello, ed integrata con gli ulteriori modelli ugualmente ivi indicati.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, le comunicazioni da operare al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ed al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in regola con le disposizioni sul bollo, vanno operate in conformità dei seguenti modelli allegati al presente atto (completi delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante:
“Comunicazione di variazioni”: per le comunicazioni dovute con cadenza periodica ovvero al verificarsi degli specifici presupposti stabiliti dalla legge, da corredare con gli ulteriori modelli che raccolgono, per la categoria cui appartiene il soggetto segnalante, i dati cui le variazioni si riferiscono;
“Comunicazione di acquisizione di controllo”: per la comunicazione di avvenuta acquisizione del controllo su alcuno dei soggetti indicati nell’articolo 1, comma 1, del presente atto; ove il controllo si realizzi attraverso accordi parasociali o sindacati di voto, la comunicazione deve essere resa da tutti i partecipanti al patto e deve inoltre trasmettersi copia di questo; relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive gli accordi parasociali o sindacati di voto vanno sempre comunicati anche se non determinativi di una situazione di controllo;
“Comunicazione per le ipotesi di controllo normativamente ritenute esistenti”: per la comunicazione di avvenuta realizzazione di presupposti ai quali la legislazione vigente riconduce una presunzione di esistenza del controllo, che il segnalante ritiene nel concreto di dover escludere per le ragioni esposte nella stessa comunicazione;
“Trasferimenti di azioni o quote” per comunicare i trasferimenti nei casi di loro rilevanza stabiliti dalla legge.
TITOLO III
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Articolo 20
(Pubblicazione dei bilanci)
1. Gli editori di giornali quotidiani e gli editori di periodici o riviste obbligati all’iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa, tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, devono corredare questo con un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio, relative all’esercizio dell’attività editoriale, redatto in conformità del modello “Prospetti di dettaglio delle voci del bilancio di esercizio al ……….”, unito al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI
Articolo 21
(Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici)
1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l’obbligo di comunicare al Garante per la radiodiffusione e l’editoria le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.
2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell’ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità al modello “Enti Pubblici” unito al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante.
3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.
4. La comunicazione va spedita a mezzo raccomandata ovvero consegnata direttamente all’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
5. In sede di prima attuazione, la comunicazione relativa all’ultimo esercizio finanziario concluso va effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da parte di tutte le amministrazioni ed enti che non vi abbiano già provveduto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
(Comunicazioni dell’elenco dei soci)
1. Restano fermi gli obblighi ed i termini stabiliti dall’articolo 1, comma 7 lettere c) e d), della legge 5 agosto 1981 n. 416, dall’articolo 15, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1982 n. 268 e dall’articolo 17, comma 1 lettera c), del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 255, per la comunicazione degli elenchi dei soci delle società iscritte rispettivamente al Registro Nazionale della Stampa ed al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive, da assolvere, nel rispetto delle disposizioni sul bollo, in conformità dei modelli B, C, D e quadri connessi, nonché del modello BC2, quali rispettivamente pertinenti alla natura giuridica del soggetto che opera la comunicazione.
Articolo 23
(Poteri del Garante per la radiodiffusione e l’editoria)
1. I dati e le notizie considerati nei modelli e connessi quadri, la loro articolazione, la periodicità annuale dell’informativa di sistema di cui al Titolo I del presente atto, debbono intendersi stabiliti sino a diversa determinazione assunta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria con provvedimento di carattere generale da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Resta ferma la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l’editoria di chiedere in ogni caso ai singoli interessati, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti e documenti, fissando i relativi termini per l’adempimento.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti con il presente atto nonché a norma del precedente comma è sanzionata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’articolo 1, commi 12 , 41 e 42, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito con modifiche con la legge 23 dicembre 1996 n. 650, fatta salva la sanzione penale di cui al comma 43 dello stesso articolo.
Articolo 24
(Abrogazione)
1. Con effetto dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana cessa di avere efficacia l’ordinanza 7 aprile 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992.
Articolo 25
(Allegati)
1. Al presente atto sono allegati i modelli di comunicazione richiamati nelle precedenti disposizioni, completi delle relative istruzioni di compilazione, nonché due note esplicative concernenti, rispettivamente, gli obblighi degli operatori dei settori della stampa e della radiotelevisione e gli obblighi di comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni e degli enti pubblici.
Articolo 26
(Entrata in vigore)
1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 febbraio 1997
Il Garante:
CASAVOLA