Decreto 12 luglio 2007 del Ministero delle Comunicazioni recante “Modifica al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 luglio 2007

Modifica al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la  struttura organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004 n. 176, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e’ stato approvato il piano nazionale  di  ripartizione  delle frequenze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 – Supplemento ordinario n. 146;

Vista la decisione 2002/676/CE, relativa ad un quadro normativo per la  politica  in  materia di spettro  radio nella comunita’ europea (decisione spettro radio);

Vista  la  decisione  2004/545/CE relativa all’armonizzazione dello spettro  radio  nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunita’;

Vista la decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze  24 GHz  ai fini dell’uso limitato  nel tempo (30 giugno 2013) di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunita’;

Vista la decisione 2005/513/CE, cosi’ come modificata dalla successiva 2007/90/CE,  relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda dei 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN);

Vista la decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione 2006/804/CE, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (865-868 MHz);

Vista la decisione 2007/131/CE relativa all’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che  utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunita’;

Decreta:

Art. 1.

La banda di frequenze 77-81 GHz puo’ essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2004/545/CE.
La banda di frequenze 21,625-26,626 GHz puo’ essere impiegata fino al 30 giugno 2013, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2005/50/CE.
Tali applicazioni sono soggette al regime di “libero uso” ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Art. 2.

Le bande  di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all’utilizzo all’interno  di edifici, e 5.470- 5.725 MHz possono essere impiegate, su  base  di  non  interferenza  e senza diritto a protezione, ad uso collettivo,  da  sistemi  a  corto  raggio per la trasmissione dati a larga banda  ad alta velocita’ (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche  di  cui  all’art. 4 della decisione 2005/513/CE, cosi’ come modificata dalla successiva 2007/90/CE.
Tali applicazioni, per quanto riguarda l’uso privato, sono soggette al regime di “libero uso” ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b) del  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 104,  comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale.
Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso e’ regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell’Autorita’ n.183/03/CONS

Art. 3.

Le bande di frequenze di cui agli allegati alle decisioni 2006/771/CE e 2007/131/CE possono essere utilizzate su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, rispettivamente da apparecchiature a corto raggio e da quelle che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga, aventi le caratteristiche tecniche previste da tali decisioni. 
Tali applicazioni sono soggette al regime di “libero uso” ai sensi dell’art.  105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Art. 4.

La banda di frequenze 865-868 MHz puo’ essere impiegata, su base di non  interferenza  e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati  a  corto raggio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla decisione 2006/804/CE.
Tali  applicazioni sono soggette al regime di “libero uso” ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: Gentiloni Silveri