Decreto 13 giugno 2003 del Ministero della Salute recante “Riconoscimento dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria – IAP, in Milano”

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2003

Riconoscimento  dell’Istituto  di autodisciplina pubblicitaria – IAP, in Milano.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto  il  decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002 recante pubblicita’  dei  medicinali veterinari  presso  il   pubblico  e  in particolare l’art. 5, comma 4, lettera b);

Visto il decreto del Ministro della sanita’ 18 giugno 1993, recante riconoscimento dell’Istituto di  autodisciplina  pubblicitaria,  in Milano;

Vista  l’istanza  di riconoscimento dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria,  IAP,  con sede in Milano, via Larga 15, presentata al Ministero della salute in data 6 marzo 2003:

Rilevato  che  nel  predetto  Istituto confluiscono associazioni ed enti  aventi  interesse  alla diffusione di messaggi pubblicitari inerenti medicinali veterinari non soggetti all’obbligo  di prescrizione, tra cui AISA, l’associazione nazionale industria salute animale,  che  risulta maggiormente rappresentativa degli industriali del settore animale;

Considerato che il predetto Istituto di autodisciplina pubblicitaria  e’ in possesso dei requisiti  previsti   dalle  su richiamate disposizioni legislative;

Considerato  che  ai  fini  del  vaglio   preventivo  dei  messaggi pubblicitari  inerenti  i medicinali  veterinari,  l’istituto  ha provveduto    ad   inserire  nel  proprio  «Codice  di autodisciplina pubblicitaria»  un  apposito  regolamento   allegato  che riproduce le disposizioni   contenute    negli   articoli 1,   3,   4  del   decreto ministeriale  14 giugno 2002, e ad integrare la sezione specialistica del  comitato  di  controllo  preventivo  con l’inserimento in veste consultiva  di  un  professore  universitario   competente  in materia medico-veterinario e del direttore dell’AISA;

Considerato che il riconoscimento non comporta alcun onere di spesa a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1.  E’  riconosciuto  ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera b) del decreto  ministeriale  14 giugno  2002, l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con  sede  in  Milano,  via  Larga 15,  di  seguito denominato Istituto.

2.  L’Istituto  ha  facolta’  di approvare preventivamente messaggi pubblicitari  concernenti  medicinali  veterinari destinati ad essere pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica, e ad essere diffusi a mezzo radiofonico.

3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, l’Istituto esamina in sede di controllo preventivo i messaggi pubblicitari concernenti i medicinali veterinari non sottoposti ad obbligo di ricetta, ai sensi del decreto ministeriale   14 giugno  2002, sottoponendoli al vaglio della sezione specialistica del comitato di controllo integrata come in premessa.

Art. 2.

1. E’ fatto obbligo all’Istituto di informare tempestivamente il Ministero della salute – Direzione generale della sanita’ pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, di ogni modifica concernente lo statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice di autodisciplina.

2.  L’Istituto  comunica  altresi’ qualsiasi variazione inerente la composizione  del  comitato di  controllo e dei membri della sezione specialistica, incaricata della valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai medicinali veterinari.

Art. 3.

1. L’Istituto comunica all’ufficio competente del Ministero della salute – Direzione generale della sanita’ pubblica veterinaria, degli alimenti  e   della  nutrizione,  entro  quindici giorni dal rilascio, tutte le pronunce, anche negative, complete di motivazione, emesse ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 14 giugno 2002.

Art. 4.

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei   servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 265