Decreto 13 settembre 1999, n. 457 recante “Regolamento recante criteri per l’assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122”


DECRETO 13 settembre 1999, n.457
Regolamento recante criteri per l’assegnazione della nazionalita’ italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l’assegnazione della nazionalita’ italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 122 del 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell’adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l’assegnazione della nazionalita’ italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalita’ non italiana.

2. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto audiovisivo” o “opera audiovisiva” si intende l’opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall’articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche’ sia opera dell’ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d’autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva.

3. Per “impresa nazionale di produzione audiovisiva” si intende l’impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalita’ italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attivita’ ed e’ titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera.

4. Per “opera audiovisiva in coproduzione” o “compartecipazione” si  intende l’opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 2.
Riconoscimento della nazionalita’ italiana

1. Possono essere riconosciute di nazionalita’ italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocita’. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione puo’ essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

2. Le componenti artistiche e tecniche dell’opera da prendere in considerazione sono:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano.

3. La nazionalita’ italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione e’ riconosciuta alle opere audiovisive che:

a) prevedono una quota di partecipazione dell’impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell’opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1;

b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) , b) , c), nonche’ una delle componenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere g), h), i), l), e m).

4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale puo’ realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo’ superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.

Art. 3.
Procedimento di riconoscimento

1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita’ italiana e’ attestata dal legale rappresentante dell’impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 12-bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalita’ italiana.

2. Il Dipartimento dello spettacolo puo’ verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 e, in loro difetto, puo’ disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all’interessato, l’annullamento della dichiarazione di nazionalita’ italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’opera alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, entro il termine prefissatogli dall’amministrazione.

3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalita’ dell’opera puo’ essere richiesto dall’impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio della lavorazione dell’opera.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell’articolo 2.

5. Le opere dichiarate di nazionalita’ italiana vengono iscritte, all’atto del riconoscimento di nazionalita’, ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: Melandri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999

Registro n. 2 Beni e attivita’ culturali, foglio n. 20