MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 aprile 2017
Riparto dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per l’anno 2017.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare l’art. 4, comma 5;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio’ escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con le osservazioni dell’Ufficio legislativo dell’economia e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, con cui si dispone che la tabella che individua il rimborso assegnato a ciascuna regione debba indicare anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinche’ le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;
Visto il decreto interministeriale (MISE – MEF) del 16 novembre 2016 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l’anno 2016, disponendo all’art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,42 ed euro 28,18 alle emittenti radiofoniche e televisive che avevano accettato di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l’anno 2017 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche’ alla ripartizione tra le regioni della somma stanziata per l’anno 2017 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
Ritenuto di rimettere alla valutazione delle regioni, ai fini dell’utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;
Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2016, che stabilisce per l’anno 2017 un tasso di inflazione programmata pari allo 0.9 %;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul cap. 3121, piano gestionale 2, per l’anno 2017 di € 1.431.793,00;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui il dott. Carlo Calenda e’ stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie e’ riconosciuto, per l’anno 2017, il rimborso rispettivamente di euro 10,51 ed euro 28,43 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l’esercizio finanziario 2017, euro 477.264,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.528,67 alle emittenti televisive locali;
3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 2017 come segue:
Regioni | Quota Radio | Quota Tv | Totale |
Piemonte | 33.935,39 | 67.870,78 | 101.806,17 |
Valle D’Aosta | 980,05 | 1.960,09 | 2.940,14 |
Lombardia | 73.331,99 | 146.663,97 | 219.995,96 |
Prov. di Bolzano | 3.918,32 | 7.836,64 | 11.754,96 |
Prov. di Trento | 4.215,89 | 8.431,78 | 12.647,67 |
Veneto | 37.915,92 | 75.831,84 | 113.747,76 |
Friuli Venezia Giulia | 10.352,95 | 20.705,91 | 31.058,86 |
Liguria | 12.699,23 | 25.398,47 | 38.097,71 |
Emilia Romagna | 32.532,97 | 65.065,95 | 97.598,92 |
Toscana | 28.020,41 | 56.040,81 | 84.061,22 |
Umbria | 6.623,20 | 13.246,40 | 19.869,59 |
Marche | 12.218,03 | 24.436,06 | 36.654,09 |
Lazio | 44.750,81 | 89.500,35 | 134.250,53 |
Abruzzo | 11.373,64 | 22.747,29 | 34.120,93 |
Molise | 3.124,82 | 6.249,63 | 9.374,45 |
Campania | 46.782,88 | 93.565,76 | 140.348,64 |
Puglia | 33.591,93 | 67.183,87 | 100.775,80 |
Basilicata | 5.409,49 | 10.818,99 | 16.228,48 |
Calabria | 17.855,25 | 35.710,49 | 53.565,73 |
Sicilia | 43.797,74 | 87.595,48 | 131.393,23 |
Sardegna | 13.834,05 | 27.668,10 | 41.502,16 |
Totali | 477.264,33 | 954.528,67 | 1.431.793,00 |
4. Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet www.mise.gov.it ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Roma, 14 aprile 2017
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l’11 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 300