MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 1999
Determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l’art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli;
Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, occorre disciplinare, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, la gestione da parte dell’Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;
Considerato che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, l’U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivante dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianto, per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
Decreta:
Art. 1.
1. Le riprese televisive delle corse sono effettuate secondo standard tecnici stabiliti dall’U.N.I.R.E.
2. Il segnale televisivo originato dalle riprese di cui al comma 1 è trasferito, all’esterno degli ippodromi, alla gestione esclusiva dell’U.N.I.R.E., ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
Art. 2.
1. L’U.N.I.R.E. remunera, su base di specifiche convenzioni, l’attività di espletamento del servizio di ripresa televisiva delle corse e di utilizzo delle relative immagini.
Art. 3.
1. L’U.N.I.R.E. esercita la gestione del segnale televisivo di cui all’art. 1, secondo le seguenti modalità:
a) trasferimento in tecnologia analogica e numerica del segnale televisivo, originato da riprese all’interno degli ippodromi, in ponteradio, terrestre o via satellite, o via cavo fino ad una regia centrale;
b) organizzazione di una regia centrale in sede nazionale, presso cui confluiscono le immagini provenienti da diversi ippodromi ovvero da ippodromi esteri;
c) distribuzione delle immagini via satellite dalla regia centrale, anche in forma codificata, ai locali nei quali avviene l’accettazione delle scommesse e al di fuori dei predetti locali.
2. La regia centrale di cui al comma 1, lettera b), è organizzata sotto la responsabilità diretta dell’U.N.I.R.E., che a tal fine istituisce un comitato di redazione e nomina un direttore responsabile ai fini della gestione e della distribuzione ai diversi utilizzatori delle immagini delle corse.
3. L’U.N.I.R.E. acquisisce, in caso di gestione diretta, dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le concessioni o le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio di trasmissione di cui al comma 1. Il rilascio di concessione di ponti radio terrestri non può, comunque, dar luogo ad utilizzazione per conto terzi dei relativi collegamenti.
Art. 4.
1. Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall’U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta. Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall’U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
De Castro