Decreto 22 dicembre 2010, n.272 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 272

Regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

 

Visto l’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

 

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

 

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l’estero;

 

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa’ fiduciarie e di revisione;

 

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l’estero deve compiere le attivita’ endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell’adozione dell’atto finale;

 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza  della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 luglio 2010;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

 

Su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione  normativa;

 

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

Termini di conclusione

dei procedimenti amministrativi

 

1. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita’ di cui all’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

 

a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329;

 

b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;

 

c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n. 4;

 

d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 22 dicembre 2010

 

Il Presidente

Berlusconi

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Romani

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

 

Il Ministro per la semplificazione normativa

Calderoli

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 111

 

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