Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione dell’ industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l’estero;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa’ fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l’estero deve compiere le attivita’ endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell’adozione dell’atto finale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 22 luglio 2010;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi
1. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita’ di cui all’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329;
b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;
c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n.4;
d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Presidente
Berlusconi
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 107
Allegato A