Decreto 22 dicembre 2010, n.273 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 273

Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali  debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione dell’ industria, del commercio e dell’artigianato;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l’estero;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa’ fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l’estero deve compiere le attivita’ endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell’adozione dell’atto finale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 22 luglio 2010;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Termini di conclusione

dei procedimenti amministrativi

 

1. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2,  comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita’ di cui all’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329;

b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;

c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n.4;

d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2010

 

Il Presidente

Berlusconi

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Romani

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

 

Il Ministro per la semplificazione normativa

Calderoli

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 107

 

 

Allegato A

pdf – da pag.25 a pag.44

pdf – da pag.45 a pag.55