Decreto 22 gennaio 2013 del Ministro dello Sviluppo economico recante “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 
DECRETO 22 gennaio 2013
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in  particolare,  l’art. 4, comma 3, lettera h), l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4; 

  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  70,  recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche   in   attuazione   delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di  comunicazione elettronica,  e  2009/136/CE  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali e tutela della vita privata»; 

  Vista la legge n. 791 del 18 ottobre 1977, relativa  alle  garanzie di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione; 

  Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»; 

  Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche  alla  direttiva  73/23/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri relative al materiale elettrico destinato ad essere  adoperato  entro taluni limiti di tensione; 

  Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 in materia di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione che modifica ed integra la legge n. 791/1977; 

  Visto il decreto legislativo n. 277 del  31  luglio  1997,  recante modificazioni al decreto legislativo  n.  626/1996  del  25  novembre 1996; 

  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in  particolare l’art. 3, comma 13; 

  Vista  la   delibera   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di  programmi televisivi»; 

  Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale  dei prodotti; 

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  172  del  21  maggio  2004  di attuazione della direttiva 2001/95/CE; 

  Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del  Parlamento europeo   e   del   Consiglio,   in   materia    di    compatibilita’ elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194  «Attuazione   della   direttiva   2004/108/CE   concernente   il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alla compatibilita’   elettromagnetica   e   che   abroga   la   direttiva 89/336/CEE»; 

  Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005  –  Codice del consumo; 

  Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  recante misure di contrasto all’evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria»; 

  Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  concernente  il   ravvicinamento   delle legislazioni degli  Stati  membri  relative  al  materiale  elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 

  Visto il decreto ministeriale  22  gennaio  2008,  n.  37,  recante «Regolamento  concernente  l’attuazione  dell’art.   11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di  installazione degli impianti all’interno degli edifici» e successive modificazioni; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  dello sviluppo economico»; 

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale non generale»; 

  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita’ 2011)», ed in particolare l’art. 1, commi da  8  a  13, cosi’ come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 

  Vista la decisione 2010/267/UE  relativa  all’armonizzazione  delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per  i sistemi terrestri  in  grado  di  fornire  servizi  di  comunicazioni elettroniche nell’Unione europea; 

  Vista  la   delibera   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda  800,  1800,  2000  e  2600  MHz  per  sistemi   terrestri   di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme  per  favorire  una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze  mobili  a  900, 1800 e 2100 MHz» come modificata dalla delibera 311/11/Cons; 

  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito  con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,  ed  in  particolare l’art. 3-quinquies; 

  Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica  ed  include  le disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, ed  in  particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728; 

  Viste  le  guide  CEI  64-100/1,  CEI  64-100/2  e   CEI   64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli  impianti radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni; 

  Viste  le  raccomandazioni  ITU  (International   Telecommunication Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-9; 

  Considerata la necessita’  di  emanare  le  regole  tecniche  sulle antenne  condominiali  riceventi  del  servizio  di   radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4,  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima  liberta’  di scelta da parte  dell’utenza  e  l’utilizzo  di  sistemi  interattivi evoluti; 

  Considerato che la predisposizione  delle  infrastrutture  per  gli impianti  elettrici,  elettronici  e  per  le  comunicazioni  e’   di rilevante importanza per lo sviluppo  di  tali  impianti  che  devono avere caratteristiche tali da garantire  i  diritti  inderogabili  di liberta’  delle  persone  nell’uso   dei   mezzi   di   comunicazione elettronica, come prescritto al  comma  1  dell’art.  3  del  decreto legislativo n. 259 del 2003; 

  Considerata  la  necessita’  di  adeguare  gli  impianti  d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione  ai  requisiti  di  qualita’ conseguenti al riutilizzo di parte  della  banda  UHF  da  parte  dei servizi di comunicazione elettronica; 

  Effettuata la procedura  di  consultazione  pubblica  prevista  dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 

Decreta:

Art. 1

Scopo

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  gli  impianti  centralizzati d’antenna  condominiali  che  ricevono  i  segnali  del  servizio  di radiodiffusione,  terrestre  e  satellitare  e   ne   effettuano   la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicita’ di antenne individuali, per motivi  sia  estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 

  2. Il presente decreto disciplina, altresi’, la progettazione e  la realizzazione degli  impianti  d’antenna  riceventi  il  servizio  di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica. 

 

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s’intende per: 

    a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il  campo elettromagnetico  di  un’onda  radio  che  si  propaga  nello  spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF  (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente  oppure  mediante un impianto centralizzato d’antenna; 

    b) impianti centralizzati d’antenna, gli  impianti  condominiali, dotati  dei  componenti  e   delle   apparecchiature   impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne  riceventi)  dei  segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e  dati  associati ed alla  loro  distribuzione  ai  ricevitori  con  appropriati  mezzi trasmissivi; 

    c) segnali RF, i segnali di  radiodiffusione  sia  terrestre  sia satellitare; 

    d) segnali terrestri primari, i segnali  televisivi  con  livello mediano del campo elettromagnetico  (valore  efficace  del  picco  di modulazione nel caso analogico, integrato  sulla  propria  banda  nel caso digitale) superiore al minimo di  pianificazione  del  servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R; 

    e) segnali terrestri  secondari,  i  segnali  di  radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla  precedente  lettera d); 

    f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione  al pubblico via satellite; 

    g) altri segnali, i segnali per i servizi  interattivi  necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti; 

    h) impianto d’antenna,  un  sistema  costituito  da  una  o  piu’ antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati  (primari  e/o  secondari) terrestri e satellitari; 

    i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale  e/o  il  cavo  a  coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all’utente. 

 

Art. 3

Caratteristiche generali

  1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo  da ottimizzare la ricezione  delle  stazioni  emittenti  radiotelevisive ricevibili e  annullare  o  minimizzare  l’esigenza  del  ricorso  ad antenne riceventi individuali, in modo tale da  garantire  i  diritti inderogabili  di  liberta’  delle  persone  nell’uso  dei  mezzi   di comunicazione elettronica. 

  2. A condizioni di non interferenza e’ prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi. 

  3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli  del  presente decreto  consentono  la  progettazione,   la   realizzazione   e   la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2. 

 

Art. 4

Divieti di discriminazione

  1. Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano  condizioni discriminatorie tra le  stazioni  emittenti  i  cui  programmi  siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari. 

  2. L’impianto  centralizzato  d’antenna  non  determina  condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. 

  3.  L’utilizzo  di  un  mezzo  trasmissivo  non   deve   comportare l’esclusione di altri mezzi  trasmissivi  che  siano  da  considerare equivalenti o complementari tra loro. 

 

Art. 5

Qualita’ di ricezione

  La qualita’ di ricezione  di  ciascun  programma  contenuto  in  un segnale terrestre primario non  deve  subire  significativi  degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6. 

 

Art. 6

Criteri realizzativi

  1. L’impianto  d’antenna  e’  costituito  di  apparati,  componenti tecnici  e  adeguati  spazi  installativi  idonei  a  conseguire  gli obiettivi prescritti nel presente decreto,  anche  in  considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri  in  grado  di  fornire  servizi  di  comunicazioni elettroniche nell’Unione europea. 

  2. I riferimenti per la conformita’ di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono: 

    a)  la   direttiva   2004/108/CE   relativa   agli   aspetti   di compatibilita’ elettromagnetica; 

    b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed  i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in  particolare  la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728  per  gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformita’  relativa  alla sicurezza dell’impianto restano valide le  disposizioni  del  decreto ministeriale n. 37/08. 

  3.  I  nuovi  impianti  d’antenna   riceventi   del   servizio   di radiodiffusione  devono  operare  esclusivamente   nelle   bande   di frequenze attribuite  al  servizio  di  radiodiffusione  terrestre  e satellitare  secondo  quanto  previsto   dal   Piano   nazionale   di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni. 

 

Art. 7

Individuazione dei segnali

  L’installazione  di  ogni  impianto  centralizzato   d’antenna   e’ preceduta dalla individuazione di  almeno  tutti  i  segnali  primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e  da  quelli  satellitari prescelti. 

 

Art. 8

Distribuzione dei segnali

  1. L’impianto centralizzato  d’antenna  permette  la  distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in  base  a  quanto  previsto all’art. 7. 

  2. L’impianto centralizzato d’antenna, a  seguito  delle  decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei  segnali  individuati  sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti: 

    a) segnali terrestri secondari; 

    b) altri segnali. 

 

Art. 9

Documentazione tecnica

  1. L’impianto e’ corredato dalla documentazione tecnica  attestante la conformita’ a quanto previsto nel presente decreto. 

  2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione  di  conformita’  della  sicurezza  degli impianti. 

 

Art. 10

Efficacia

  1.  Il  presente  decreto  si  applica   a   tutti   gli   impianti centralizzati d’antenna di nuova installazione. 

  2. Le disposizioni di cui all’art.  6  del  presente  decreto  sono estese anche  agli  impianti  d’antenna  riceventi  del  servizio  di radiodiffusione non centralizzati. 

 

Art. 11

Abrogazioni

  E’ abrogato il decreto ministeriale 11  novembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  271  del  21 novembre 2005. 

 

Art. 12

Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 22 gennaio 2013 

                                                 Il Ministro: Passera