Decreto 23 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico “Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 Mhz”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2012

Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle frequenze della banda 790-862 MHz. 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.50 del 29 febbraio 2012)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n. 244»,  convertito  dalla  legge  n.  121  del  14  Luglio  2008,  con particolare riferimento all’art.1, comma  7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale,  sono  state  trasferite  al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti  radiotelevisivi»,   come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,  n.  51  e  dal  decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui  si  individua  quale  termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  il «Testo Unico della radiotelevisione»  e  successive  modificazioni  e integrazioni;

Vista la legge 31 luglio  1997, n.249, recante  l’istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante  «Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione  televisiva  terrestre  in tecnica digitale»;

Visto il codice delle comunicazioni  elettroniche  emanato  con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l’art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008,  n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n.  101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,   non avente natura regolamentare, d’intesa con l’Autorita’ per le  garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale  terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto l’art. 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n.220 e successive modificazioni e integrazioni recante Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di stabilita’ 2011), il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure  economiche  di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli  introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui sopra che residuino successivamente all’erogazione delle  citate misure economiche di natura compensativa possono  essere  utilizzate, per le stesse finalita’, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

Visto l’art. 1, comma 61 della citata legge 13  dicembre  2010,  n.220  e  successive   modificazioni   e   integrazioni   secondo   cui “l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del  decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, e’ incrementata  di  45  milioni  di  euro  per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma  9  del  presente articolo, nonche’ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.”;

Visto il combinato disposto dei commi 13  e  13  ter  dell’art.  1, della  citata  legge  13 dicembre 2010, n.220 e successive modificazioni e integrazioni in  base al quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione  lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario  riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a   legislazione vigente, nell’ambito delle spese  rimodulabili  delle  missioni  di  spesa di ciascun Ministero.

Considerato che in base alle suddette previsioni di cui alla citata legge 13 dicembre 2010, n.220 e successive modificazioni   e integrazioni l’importo complessivo disponibile per  l’attribuzione delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta  ad € 174.684.709;

Visto l’art.4 del decreto legge 31 marzo 2011, n.34,  convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci tra settori della stampa e della televisione, di  razionalizzazione dello spettro  radioelettrico, di moratoria    nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui e’ stato definito  il  calendario nazionale per il passaggio definitivo  alla trasmissione televisiva digitale terrestre con  l’indicazione   delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuto che le suddette misure economiche di natura  compensativa sono riconosciute esclusivamente  nell’ambito  delle  regioni gia’ digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in cui  vi  e’ un effettivo numero di frequenze da liberare, in quanto le stesse costituiscono un ristoro finanziario  per  i  costi  sostenuti  dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale;

Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale i titolari di diritti d’uso provvisorio delle frequenze  della  banda 790 –  862  MHz,  in  quanto  il  rilascio  di  porzioni  di  spettro corrispondenti alla suddetta banda  attua  immediatamente  lo  scopo normativamente previsto della  liberazione  delle  citate  frequenze senza ricorrere all’adozione di atti successivi e eventuali di  nuove assegnazioni di diritti d’uso, evitando le conseguenti modifiche del quadro generale  delle  frequenze  e  le  difficolta’  da parte dei cittadini nell’affrontare la fase di nuova assegnazione;

Ritenuto che lo stanziamento eventualmente non assegnato a  titolo di misura compensativa, nel caso in cui non si  raggiunga  in  una  o piu’ regioni il numero di frequenze effettivamente  da  liberare,  e’ destinato all’erogazione di  indennizzi  dovuti  nelle  regioni  gia’ digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 ai soggetti che  in  esito alle procedure di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75, sono risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie, con conseguente revoca di  diritti  d’uso  provvisori  di  frequenze,  in quanto costituisce un ristoro dei costi  sostenuti  nel  corso  della digitalizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  novembre 2011 recante «Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e  del Ministro dell’economia e delle finanze» con cui il Sen.  Prof.  Mario Monti e’ stato nominato Ministro dell’Economia e delle Finanze  e  il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011  recante «Nomina dei Ministri» con cui il  dottor  Corrado  Passera  e’  stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle  Infrastrutture  e dei Trasporti;

 

Decreta:

Art. 1

Misure economiche di natura compensativa

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010,  n. 220 e successive  modificazioni  e integrazioni  la  somma  di  euro 174.684.709, come determinata dal  combinato  disposto  dell’art.  1, comma  9,  13,  13-ter  e  61  della  suddetta  legge,  e’  destinata all’attribuzione  di  misure  economiche   di   natura   compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro  funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.

2. L’importo di cui al comma 1 viene ripartito,  per  ogni  regione indicata  nella  Tabella  A  di  cui  al  seguente  comma  3  e  gia’ digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13  dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, in  relazione alla popolazione della singola  regione  e  all’effettivo  numero  di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d’uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni in coincidenza con il passaggio al digitale,  delle  esigenze di  coordinamento  internazionale  e  degli  accordi  procedimentali.

L’importo cosi’ determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, equivalente nell’ambito di ciascuna regione, da  liberare.

L’importo per ogni frequenza  di  ciascuna  regione,  indicato  nella Tabella  B  di  cui  al  seguente  comma  3,  costituisce  la  misura compensativa per ogni frequenza di ambito  regionale  rilasciata,  da attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2.

3. La Tabella A allegata, contenente l’individuazione delle regioni interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, e la Tabella B allegata, contenente l’individuazione dei  singoli  importi per  ogni  frequenza  di  ciascuna   regione,   costituiscono   parte integrante del presente decreto.

 

 

Art. 2

Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative

 

1. I soggetti  legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito  locale  –  cui  sia  stato  attribuito  in qualita’ di operatore di rete il diritto d’uso di  frequenze  in tecnica digitale nelle aree indicate nella citata Tabella  A  e  gia’ digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13  dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni –  a  seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto  del  diritto d’uso, possono partecipare alla procedura di  attribuzione  di  una  misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se:

a) Operatori di  rete  in  possesso  di  diritto  d’uso  in  ambito regionale la cui frequenza assegnata in via provvisoria possa essere utilizzata sull’arco di copertura dell’intera regione.

b) Operatori di  rete  in  possesso  di  diritto  d’uso  in  ambito pluriprovinciale, provinciale o  limitati  all’area  di  servizio  di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il volontario rilascio di una medesima  frequenza,  assegnata  in  via provvisoria, in modo che  la  sommatoria  delle  loro  coperture  sia equivalente all’arco di copertura dell’intera regione.

 

2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b),  presentano domanda nelle forme e con le modalita’ di cui al seguente art. 4.

3. Il Ministero procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella  sua  completezza  e  conformita’  rispetto  a  quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto. Qualora la  domanda  o  la documentazione non risulti completa  ovvero  non  conforme  a  quanto previsto, il partecipante sara’ escluso dalla presente  procedura.  I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi.

4. Al termine della verifica di cui al comma 3 si  procedera’  alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorita’:

1. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze comprese tra il canale 61 e il canale 69;

2. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69;

5. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero pari o non superiore  alle  frequenze  da  liberare,  indicate nella  Tabella  B,  viene  riconosciuta  la  misura  compensativa  ai richiedenti per le frequenze corrispondenti. Per le  regioni  per  le quali vengano presentate domande  valide  in  numero  superiore  alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella B,  viene  riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti che, secondo i criteri  di  cui al comma 4, si trovino in posizione utile rispetto  al  numero  delle frequenze da liberare. Nel caso di pluralita’ di domande di  soggetti di cui al comma 4, punto 2, il Ministero procede allo svolgimento  di un sorteggio, per ogni regione interessata e per il  relativo  numero di  misure  compensative  da  riconoscere  dopo  l’applicazione del criterio di cui al comma 4, punto 1, in seduta pubblica,  nel  luogo, data  ed  ora   che   saranno   indicati   sul   sito   istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno  partecipare  i rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 4,  punto  2 (non piu’ di uno per partecipante), muniti di apposita delega.

 

Art. 3

Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo

 

1. Lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non si  raggiunga  in  una  o  piu’  regioni  il  numero   di   frequenze effettivamente da liberare, fatte salve le spese  amministrative  per lo  svolgimento  della  procedura,  e’  destinato  all’erogazione  di indennizzi dovuti ai soggetti che in  esito  alle  procedure  di  cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, siano risultati  in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo  diritti d’uso di frequenze, nelle regioni gia’ digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 indicate nella Tabella A.

2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma  1  tra  gli aventi diritto e’ effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto e delle procedure di cui  al citato art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun  soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi attuativi del gia’  menzionato decreto legge 31 marzo 2011, n.34, convertito  con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Del riconoscimento dell’indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verra’ data  notizia  mediante  pubblicazione  sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.

4. I soggetti cui sia stata riconosciuta la misura compensativa  di cui al presente decreto non possono partecipare alle procedure di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, relativamente  alla frequenza oggetto della misura stessa.

5. La procedura di cui al presente articolo  avra’  luogo  solo  in presenza dello stanziamento di cui al comma 1.

 

Art. 4

Presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure compensative

 

1. Le domande per l’attribuzione delle misure compensative di  cui ai seguenti comma 2  e  3,  devono  essere  presentate  per  ciascuna Regione indicata nella citata Tabella A e gia’  digitalizzata  alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n.220, e successive modificazioni e  integrazioni,  a  pena  di  esclusione, secondo le modalita’ di seguito indicate:

a. Collegamento al sito www.rilasciofrequenze.it ;

b. registrazione seguendo le istruzioni contenute nella  pagina  di accesso;

c. l’utente ricevera’ una e-mail con la conferma  dell’avvenuta registrazione;

d. nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione tramite login e password;

e. inserimento dei dati richiesti, specificati nel  seguente  comma 2. L’inserimento dei dati sara’ guidato  dalle  istruzioni  contenute nel sito;

f. stampa della domanda, contenente la data e l’ora di validazione, sottoscrizione della stessa  ai  sensi  del  seguente comma 4 e trasmissione al Ministero dello sviluppo  economico  secondo   le modalita’ del comma 2 e 3.

2. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati,  a  pena di esclusione:

a) l’identita’ giuridica, la sede legale, codice fiscale o  partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail,   denominazione dell’operatore di rete;

b) l’indicazione della regione e della/e  frequenza/e  oggetto  del diritto d’uso rilasciato in via provvisoria, per la quale si richiede la misura compensativa a seguito del volontario rilascio;

c) la persona cui il Ministero puo’ fare riferimento  per  tutti  i rapporti con il soggetto partecipante;

d) nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b),  indicazione della sussistenza dell’intesa tra gli operatori di rete;

e) numero di protocollo e data  del  diritto  d’uso  relativo  alla frequenza per la quale si richiede la misura compensativa  a  seguito del volontario rilascio;

f) elenco degli allegati.

Alla domanda devono essere accluse, a pena di esclusione:

1.copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

2.dichiarazione di volontario rilascio della/e frequenza/e oggetto

del diritto  d’uso,  con  contestuale  disattivazione  di  tutti  gli impianti coinvolti, e per cui si presenta domanda secondo il presente decreto;

3.nell’ipotesi  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  lett.  b)  copia dell’intesa,  in  forma  di  atto  pubblico   o   scrittura   privata autenticata, tra gli operatori di rete,  contenente  la  ripartizione percentuale tra i componenti della misura  compensativa  per  cui  si presenta domanda;

3. La domanda, di adesione alla procedura di volontario rilascio di frequenze, per ciascuna regione, unitamente agli allegati di  cui al comma 2, deve pervenire esclusivamente – a pena di esclusione – nella forma oggetto di stampa di cui al precedente comma 1, al  Ministero dello  sviluppo  economico,  Dipartimento   per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di   Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisone III, piano 5°, stanza 504, dal lunedi’  a venerdi’, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle  ore  13.00,  Viale America 201, 00144 Roma, entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, tramite  consegna  a  mano ovvero corriere o  posta  raccomandata  o  assicurata.  Dell’avvenuta consegna a mano il Ministero rilascera’  apposita  ricevuta.  Saranno escluse  dalla  procedura  le  domande  pervenute  oltre  il  termine previsto: il recapito delle  domande  rimane  a  totale  rischio  del partecipante. Sul plico devono essere apposte la  denominazione  del soggetto partecipante e la dicitura “Domanda di  partecipazione  alla procedura di volontario rilascio di frequenze radiotelevisive per  la Regione ……………. NON APRIRE”.

4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa’ o dei singoli componenti  in caso di intesa.

5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.

6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla  pubblicazione del  presente  decreto  al  Ministero dello   Sviluppo Economico, Dipartimento per le  Comunicazioni, Direzione  Generale Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39.065913110,  e-mail  bando.tvlocali@sviluppoeconomico.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il  suddetto  termine. Le risposte  alle  eventuali richieste di informazioni saranno rese  pubbliche, fermo  restando l’anonimato del richiedente, sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

7. Dell’ammissione alla procedura di rilascio, del  riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo  ammontare  verra’ data  notizia   mediante   pubblicazione   sul   sito   istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.

 

Art. 5

Erogazione e revoca delle  misure economiche compensative e dell’indennizzo

 

1. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e’ disposta, a  seguito  del  rilascio della/e frequenza/e  con contestuale  disattivazione  di  tutti  gli impianti coinvolti,  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  di  cui all’art. 4, comma 7, e, comunque, entro e non oltre  il  31  dicembre 2012.

2. Nelle  ipotesi  di  cui  all’art. 2, comma 1, lett. b), la liquidazione della misura economica  compensativa  riconosciuta  ai sensi del presente  decreto  e’  disposta,  a  seguito  del  rilascio della/e frequenza/e  con  contestuale  disattivazione  di  tutti  gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di   rete partecipanti all’intesa, secondo la ripartizione  percentuale  tra  i componenti indicata nell’intesa stessa.

3. La liquidazione dell’indennizzo di  cui  all’art.  3,  comma  1, riconosciuto ai sensi del presente decreto, e’ disposta,  al  termine della procedura di volontario rilascio e delle  procedure  di  cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  entro  90  giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 3, e, comunque, entro  e non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Qualora risulti che il  riconoscimento  della  misura  economica compensativa e’ stato determinato da dichiarazioni  mendaci  o false attestazioni anche documentali contenute  della  documentazione  alla stessa allegata, la misura  e’  revocata,  fatte  salve  le  sanzioni irrogabili al altro titolo.

5.  La  revoca  della misura economica compensativa comporta l’obbligo,  a  carico  del soggetto beneficiario, di  riversare all’erario, entro i termini fissati nel  provvedimento   stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale.

6. Ove l’obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi  accessori, rivalutazione ed interessi,  viene  disposto  mediante  iscrizione  a ruolo.

 

Roma, 23 gennaio 2012

 

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012

Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 100

 

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