Decreto 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica recante “Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488”

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 Ottobre 2000

“Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2000 n. 251)

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

E IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista le legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
Visto, in particolare, il comma 10 dell’art. 27, della predetta legge n. 488/1999 con i quali, nel prevedere l’istituzione di un canone a favore dello Stato a decorrere dall’anno 2000, si demanda la disciplina delle modalità attuative ad apposito decreto interministeriale;
Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394;
visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante “Proroga dei termini in materia di radiodiffusione”, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante “Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”;
Vista la convezione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”.
Vista la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e dei termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Decreta

Art. 1

1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura e nei limiti ivi previsti.

Art. 2

1. Il pagamento del canone è effettuato entro il 31 del mese di ottobre di ciascun anno, a partire dell’anno 2000, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente, riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell’erario.
2. Ai fini della determinazione del canone, per fatturato, si intente il volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell’ordinaria distinta di versamento modello 124T ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l’altro, il codice fiscale del versante e l’anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve affluire al capitolo 2569, art. 1 (“Proventi per attività e servizi radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale”); del capo XXVI dell’entrata del bilancio dello Stato salvo per quanto concerne la concessionaria pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo 2355 (“Canone annuo dovuto dalla RAI”) del capo X dell’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3

1. Le somme corrisposte a titolo di canone indebitamente versate possono essere recuperate dai soggetti di cui all’art. 1 detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti; dell’avvenuta compensazione è data comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento sul quale è stato operato il predetto recupero.
2. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di canone, mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393, 394 e 254 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato A).

Art. 4

1. A dimostrazione dell’avvenuto versamento del canone le società sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché all’Autorità di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento, unitamente a detta attestazione sono inviati, con apposita nota, sottoscritta dal titolare dell’impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone si riferisce nonché copia del bilancio di esercizio approvato.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

1. In caso di ritardato versamento delle somme relative al canone le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine indicato all’art. 2, calcolati al tasso legale vigente.

Art. 6

1. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi da parte dei soggetti di cui all’art. 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica

Visco

Il Ministro delle telecomunicazioni

Cardinale

Il Ministro delle finanze

Del Turco