Decreto 24 aprile 1998 del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria recante “Modificazioni al decreto del Garante 11 febbraio 1997 recante disciplina delle modalità e dei termini, per l’anno 1998, delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza televisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica”

Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria

Decreto 24 aprile 1998

Modificazioni al decreto del Garante 11 febbraio 1997 recante disciplina delle modalità e dei termini, per l’anno 1998, delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza televisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 in data 30 aprile 1998)

 

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modifiche, nella legge 23 dicembre 1996, n.650, recante disposizioni urgenti per l’esercizio delle attività radiotelevisive, e, in particolare, l’art.1, comma 28, del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.38 della Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 febbraio 1997, recante, tra l’altro, la disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica allo stesso Garante per la radiodiffusione e l’editoria;

Visto l’art.1, comma 3, primo periodo, di tale decreto, che prevede che la comunicazione da fornire inizialmente si riferisca ai dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi delle società) del 28 febbraio 1997;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni destinata ad assumere le competenze del Garante per la radiodiffusione e l’editoria;

Visto l’art.1, comma 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1997, n.455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n.29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, che ha differito al 31 marzo 1998 il termine di cui al comma 45 dell’art.1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, come sostituito dal comma 23 dell’art.3 della legge 31 luglio 1997, n.249, relativo alle comunicazioni da rendere in sede di prima applicazione al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;

Ritenuta, l’opportunità di differire di conseguenza il termine di scadenza anche per la comunicazione dei dati relativi agli esercizi 1996 e 1997 già stabilito nel 31 luglio 1998 nel citato decreto 11 febbraio 1997 e di consentire altresì anche per tale comunicazione l’utilizzo generalizzato, per i dati contabili, della modulistica “serie ridotta”, in attesa di una revisione complessiva del ripetuto decreto correlata alla messa a regime delle competenze complessive dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art.1 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria 11 febbraio 1997 – per la comunicazione relativa sia ai dati del 31 dicembre 1996 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1996) sia ai dati del 31 dicembre 1997 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1997) – già fissato nel 31 luglio 1998, è differito al 31 dicembre 1998.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere direttamente inviata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il relativo obbligo si intende adempiuto con la comunicazione eventualmente già effettuata presso l’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

3. Sono tenuti alla comunicazione gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che comunque esercitano, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività radiofonica e televisiva, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive, i soggetti che ripetono programmi di emittenti estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicità per la radiotelevisione.

4. Ai fini dell’informativa di cui ai precedenti commi, relativa agli esercizi 1996 e 1997, anche i soggetti indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 11 febbraio 1997 possono utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie “ridotta” quali specificati nella sezione II del decreto medesimo.

5. Resta ferma ogni altra disposizione recata dal ripetuto decreto 11 febbraio 1997.

6. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

p. Il Garante: MONACI