MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 aprile 2011
Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, che ha approvato il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2007-2009;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 614/09/CONS recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione»;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle comunicazioni nella 197a adunanza generale del 17 marzo 2010;
Visto il parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 9 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvato l’annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 131
CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
VISTO l’articolo 49 del Testo Unico, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;
VISTO l’articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa’ concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della societa’ concessionaria;
ACCERTATO che la scadenza del Contratto di servizio, approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 6 aprile 2007, e’ fissata al 31 dicembre 2009;
RITENUTA, pertanto, la necessita’ di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato “Contratto”) tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato “Ministero”), in persona del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione Dott. Francesco Saverio Leone, e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., (di seguito denominata “Rai” o alternativamente “concessionaria”), con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Garimberti, all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Missione e ruolo dei servizio pubblico radiotelevisivo
1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall’Unione Europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione e’ disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformita’ ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2010-2012 dall’insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida, emanate d’intesa con il Ministero, dall’Autorita’ con delibera 614/09/CONS.
2. La missione di servizio pubblico, piu’ in particolare, consiste nel garantire all’universalita’ dell’utenza un’ampia gamma di programmazione e un’offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettivita’, di assicurare qualita’ dell’informazione, pluralismo, inclusa la diversita’ culturale e linguistica intesa nel quadro della piu’ ampia identita’ nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico e’ quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla societa’ civile in un’ottica di applicazione del principio di sussidiarieta’ orizzontale. In particolare, verra’ riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit. Il ruolo del servizio pubblico si
estende alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purche’ essi rispondano alle medesime esigenze democratiche, culturali e sociali della collettivita’ e di coesione della comunita’ nazionale, senza comportare effetti sproporzionati sul mercato.
3. 11 Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi
operativi, di parametri di qualita’, di tipologie di programmi la cui realizzazione e’ affidata all’autonoma capacita’ editoriale della societa’ concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al precedente comma 1.
4. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale e in quella rivolta all’estero a valorizzare le specificita’ territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni, in conformita’ con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei contenuti propri delle trasmissioni delle emittenti locali, rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unita’ e coesione nazionale.
5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto la Rai informera’ il Ministero relativamente allo stato delle negoziazioni avviate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del Testo Unico.
Articolo 2
Oggetto del Contratto nazionale di servizio
1. 11 Contratto ha per oggetto l’attivita’ che la societa’ concessionaria svolge ai fini dell’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall’articolo 1 e, in particolare, l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalita’, la realizzazione dei contenuti editoriali, l’erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.
2. La societa’ concessionaria puo’ avvalersi per lo svolgimento delle attivita’ inerenti il servizio pubblico concesso di societa’ da essa controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonche’, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purche’, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla societa’ concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l’espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.
3. La concessionaria e’ tenuta a realizzare un’offerta complessiva di qualita’, rispettosa dell’identita’ nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell’Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali, della sensibilita’ dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignita’ umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma di contenuti e da una efficienza produttiva, in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonche’ sotto il profilo dell’adeguatezza dei contenuti della programmazione rispetto
alla specificita’ della missione che e’ chiamata a svolgere. Per raggiungere tali obiettivi la Rai, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 45 del Testo Unico, e’ tenuta ad improntare la propria offerta, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri generali:
a) garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettivita’, completezza, imparzialita’, lealta’ dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identita’ nazionale e della memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e delle minoranze linguistiche, nonche’ delle diversita’ etno-culturali;
b) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicita’ di ruoli del mondo anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo – tra l’altro – seminari interni al fine di evitare una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;
c) garantire la diffusione atta alla fruizione gratuita di contenuti di qualita’, nell’ambito della programmazione del servizio pubblico;
d) assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall’orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l’imparzialita’, obiettivita’, il rispetto della dignita’ umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, cosi’ da garantire l’informazione, l’apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettivita’ nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verita’ dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;
e) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di garantire l’informazione e l’apprendimento; di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettivita’ nazionale; di mantenere un livello di ascolto idoneo per l’adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali della societa’ nel suo insieme;
f) stimolare l’interesse per la cultura e la creativita’, l’educazione e l’attitudine mentale all’apprendimento e alla valutazione e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
g) valorizzare il patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale, promuovere un’approfondita conoscenza dell’Italia nel inondo e del contesto europeo ed internazionale in Italia;
h) celebrare con opportune iniziative la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia, anche alla luce dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 e 18 luglio 2008;
i) valorizzare le missioni e le azioni di pace italiane all’estero nonche’ le iniziative di cooperazione internazionale;
i) rispettare la dignita’ e la privacy della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari, violente o di cattivo gusto;
k) rispecchiare la diversita’ culturale e multietnica nell’ottica
della integrazione e della coesione sociale e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana, tutelare le fasce deboli e anziane della popolazione;
1) promuovere il lavoro e le relative condizioni, i temi dei diritti civili, della solidarieta’, della sussidiarieta’, in particolari` modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della societa’ e delle associazioni di categoria, dell’integrazione; la sicurezza dei cittadini; l’attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli;
m) promuovere la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove
tecnologie e la relativa estensione alla collettivita’, in un contesto innovativo e concorrenziale;
n) sostenere la produzione audiovisiva italiana ed europea;
o) promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all’Unione Europea;
P) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell’impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignita’ culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunita’;
q) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuita’ della programmazione per l’Accesso nelle sue diverse forme;
r) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni
dedicate all’ambiente, alla salute, alla qualita’ della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilita’ e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore.
4. La Rai e’ tenuta ad applicare nell’esercizio della propria
attivita’ i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come l’insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilita’ che Rai assume verso l’interno e l’esterno, e conseguentemente a sanzionare, con le modalita’ ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai garantisce il rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte dei suoi destinatari anche attraverso un organismo di controllo interno previsto dal medesimo Codice.
5. La Rai e’ tenuta a recepire nel Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, – il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende
giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato “Codice media e sport”, sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all’articolo 34 del Testo Unico, nonche’ previsioni specifiche per i reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all’articolo 29 entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto.
6. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicita’ occulta. A tal fine monitora l’eventuale presenza, all’interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attivita’ commerciali, nonche’ di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all’esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. La Rai e’ tenuta a trasmettere semestralmente al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare una relazione che evidenzi gli esiti del monitoraggio di cui sopra e le relative iniziative adottate.
7. La Rai opera un monitoraggio, con produzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunita’ nonche’ la corretta rappresentazione della dignita’ della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un’immagine reale e non stereotipata. I report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare.
Articolo 3
Qualita’ dell’offerta e valore pubblico
1. La Rai riconosce come fine strategico e tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita’ dell’offerta, si impegna affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione ed e’ tenuta a:
a) rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una piu’ evidente caratterizzazione qualitativa dell’offerta di servizio pubblico, favorendo, anche attraverso la predisposizione di un apposito piano strategico, la diffusione di tipologie di programmazione, generalmente non rientranti nell’offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il teatro e la musica classica, nonche’ connotando anche i generi di piu’ largo consumo, quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di qualita’, innovativita’ e originalita’;
b) garantire la realizzazione di una programmazione articolata e innovativa in grado di qualificare il proprio marchio, anche nel contesto internazionale sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 14;
c) assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti ai generi predeterminati di servizio pubblico, garantendo agli utenti una scelta di qualita’ senza soluzioni di continuita’;
d) improntare, nel rispetto della dignita’ della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarita’, anche di natura espressiva, assicurando, tra l’altro, una piu’ moderna rappresentazione della donna nella societa’, valorizzandone il ruolo, e rispettando le limitazioni di orario previste a tutela dei minori dalla legislazione vigente. A tal fine la Rai e’ tenuta al rigoroso rispetto dei Codici di cui al comma 5 dell’articolo 2 nonche’ di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente Contratto;
e) prevedere modalita’ di misurazione della qualita’ del servizio pubblico, basate su elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, che consentano di verificare, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie interattive, la reale percezione
dell’intensita’ di servizio pubblico;
f) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettivita’, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della societa’ civile, all’integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunita’, alla cultura e al lavoro;
g) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana privilegiando rispetto a neologismi e terminologie in lingue straniere l’utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificita’ culturale.
2. La Rai e’ tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualita’ dell’offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello europeo ed internazionale, con l’obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una condotta aziendale che corrisponda sempre piu’ alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto, coniugando audience e qualita’.
3. Tale sistema e’ costituito da due distinti strumenti:
a) un monitoraggio e un’analisi della qualita’ della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell’offerta;
b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:
i) la capacita’ di competere sotto il profilo della sostenibilita’ economica, del coinvolgimento del personale e della flessibilita’ organizzativa;
ii) la capacita’ di innovare in termini di prodotto e di tecnologia;
iii) la capacita’ di incrementare il proprio valore di servizio
pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale e di supporto all’industria tecnologica e all’industria televisiva indipendente, nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealta’, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico.
4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovra’:
a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
b) avere una periodicita’ di misurazione semestrale;
c) rilevare indicatori d’immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacita’ innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;
d) divulgare l’intensita’ della corporate reputation che consenta un’analisi sull’intero arco dell’anno;
e) monitorare la possibilita’ effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilita’ sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audiodescritte, trasmissioni in modalita’ telesoftware per le persone non vedenti. Il monitoraggio deve riguardare, altresi’, la qualita’ delle modalita’ tecniche utilizzate per assicurare l’accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilita’ sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualita’ della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;
O monitorare costantemente l’offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonche’ tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.
5. Il sistema di cui ai compii 2 e 3 dovra’ essere realizzato sulla base di indicatori, che saranno definiti operativamente dalla commissione paritetica di cui all’articolo 29, tenendo conto dell’esigenza di:
a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana, anche con riferimento a determinate tipologie di utenza;
b) rilevare l’intensita’ di servizio pubblico mediante l’analisi
della qualita’ percepita dagli utenti e della qualita’ attesa
dall’intero campione;
c) utilizzare una pluralita’ di strumenti (indicatori commerciali, sondaggi, interviste, web service, analisi fandom, ecc..) al fine di migliorare la frequenza e la completezza delle rilevazioni;
d) garantire una periodicita’ di misurazione che consenta un’analisi sull’intero arco dell’anno.
6. La Rai e’ tenuta a monitorare l’offerta di cui al Capo M del presente Contratto, nonche’ tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovra’ sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare.
7. Alla commissione paritetica spetta, tra l’altro, la definizione della periodicita’ di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreche’ il controllo dei risultati dei monitoraggi e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, nonche’ la definizione dei criteri piu’ efficaci per la loro diffusione al pubblico.
8. Ai fini della determinazione degli indicatori di cui al collima 4 e allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 5, la commissione paritetica potra’ avvalersi dell’ausilio di personalita’ di indiscussa professionalita’.
9. Il sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta e’ sottoposto alla vigilanza di un Comitato, istituito presso il Ministero, composto da quattro esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti rispettivamente due dall’Autorita’ e due dal Ministero e nominati dalla Rai entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto. Il predetto Comitato garantisce la conformita’ al presente Contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
10.I risultati delle rilevazioni periodiche relativi al sistema di cui ai commi precedenti dovranno essere resi pubblici, con cadenza regolare, dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web e comunque attraverso modalita’ che garantiscano la diffusione di tali dati all’universalita’ dell’utenza. La Rai consultera’ periodicamente le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.
11. L’assegnazione delle attivita’ operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo e’ decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di apertura e trasparenza.
12. La Rai riferisce trimestralmente al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta e sui risultati conseguiti.
Articolo 4
Qualita’ dell’informazione
1. La Rai assicura la qualita’ dell’informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettivita’, imparzialita’, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ la tutela delle pari opportunita’ tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di liberta’ con quello di responsabilita’ nel rispetto della dignita’ della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualita’ dell’informazione della concessionaria.
2. La Rai e’ tenuta all’equo bilanciamento delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte le tre reti generaliste, assicurando che le stesse siano caratterizzate da canoni di pluralismo, completezza, obiettivita’, imparzialita’, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonche’ dai principi di correttezza, lealta’ e buona fede dell’informazione e rispettose della identita’ valoriale e ideale del Paese e della sensibilita’ dei telespettatori, adeguate ai livelli di responsabilita’ che competono al servizio pubblico radiotelevisivo.
3. La Rai favorisce, anche attraverso l’informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettivita’ nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verita’ dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.
4. La Rai e’ tenuta ad improntare la propria programmnazione di informazione e approfondimento generale ai principi di imparzialita’, completezza e correttezza, nel rispetto della dignita’ e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.
5. La Rai si impegna a favorire un processo complessivo di qualificazione della propria articolazione regionale, verificando le possibili opportunita’ di sviluppo di un’offerta ideata e prodotta dalle varie sedi regionali. In tale quadro la Rai, inoltre, si impegna a definire misure finalizzate al potenziamento della collaborazione con gli altri operatori europei finalizzata – tra l’altro – alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale.
6. La Rai riserva un canale tematico al genere informazione e approfondimento generale di cui all’art. 9, comma 2, lettera a).
CAPO II – TRANSIZIONE ALLA TELEVISIONE DIGITALE
Articolo 5
L’offerta digitale
I. La Rai realizza canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico; in tale quadro, la Rai sviluppa ed articola l’offerta dei nuovi canali con l’obiettivo di raggiungere la totalita’ del pubblico con una programmazione aperta all’innovazione e dispiegata in funzione della crescente complessita’ della platea televisiva.
2. La Rai estende progressivamente l’impiego del formato video wide screen (16:9) e dell’audio multicanale e si impegna ad avviare trasmissioni in alta definizione.
3. La Rai assicura adeguata promozione all’offerta digitale, cosi’ come la promozione del digitale terrestre inteso come nuova piattaforma universale.
Articolo 6
Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
1. La Rai si impegna ad attuare il processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale secondo i tempi e le modalita’ indicate dal Ministero nonche’ secondo il Master Plan delle attivita’ di conversione che il Ministero stesso elabora per ciascuna delle aree tecniche individuate. Il Ministero, nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall’Autorita’ con delibera 300/10/CONS, assegna alla concessionaria diritti d’uso temporaneo di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalita’ del presente Contratto. L’assegnazione delle frequenze in ciascuna area precede lo switch off di un periodo sufficiente alla progettazione e realizzazione delle reti.
2. Nelle aree tecniche indicate al comma 1, o su parte del territorio di ciascuna di esse, la Rai puo’ anticipare, d’intesa con il Ministero, con le Regioni e le Province autonome interessate, la cessazione della diffusione in tecnica analogica di un canale generalista e la conversione in tecnica digitale dei relativi impianti.
3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai si dota di capacita’ diffusiva adeguata alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualita’ dell’immagine e del suono, allo sviluppo dell’alta definizione e all’assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, e’ tenuta a:
a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione regionale in modalita’ MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura insistenti nell’area tecnica stessa;
b) realizzare tre ulteriori reti nazionali in modalita’ SFN con copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all’80% della popolazione nazionale per una rete;
e) concorrere all’assegnazione di ulteriori risorse frequenziali per la realizzazione di una rete nazionale in modalita’ SFN con copertura non inferiore all’80% della popolazione nazionale;
d) realizzare una ulteriore rete nazionale riservata alla sperimentazione di tecnologie trasrnissive e servizi innovativi, con un grado di copertina non inferiore all’B.0% della popolazione nazionale a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto.
4. Nel periodo di attuazione del calendario di switch off di cui al comma l, nelle aree non interessate allo switch off la Rai si impegna a mantenere in ciascuna area tecnica la percentuale di copertura della popolazione delle esistenti reti digitali ed analogiche come al 31 dicembre 2009.
5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo delle reti di radiodiffusione in tecnica digitale oltre gli impegni di copertura di cui ai commi precedenti, la Rai si impegna a stipulare convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalita’ di estensione del servizio anche per le finalita’ di cui all’articolo 17 del presente Contratto, secondo criteri di economicita’ degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
6. Laddove emerga un interesse alla diffusione di canali esteri in funzione delle minoranze linguistiche, la Rai puo’ stipulare convenzioni o contratti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuando le modalita’ di erogazione del servizio, secondo criteri di economicita’ degli investimenti e con eventuali oneri relativi ai diritti a carico delle Regioni o Province autonome, previa – se prevista la realizzazione di rete di radiodiffusione dedicata -assegnazione da parte del Ministero delle necessarie risorse frequenziali.
Articolo 7
Autorizzazione all’esercizio degli impianti
1. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan di cui all’articolo 6, comma 1, pianifica la conversione degli impianti gia’ eserciti da Rai, autorizzandone l’esercizio. Per ciascuna area tecnica, la Rai presenta inoltre al Ministero un piano di estensione delle reti digitali, secondo l’articolazione indicata all’articolo 6, comma 3, e tenendo conto dei vincoli interferenziali ai confini nazionali, ai fini dell’autorizzazione all’attivazione degli impianti necessari all’estensione stessa, per i quali entro trenta giorni dallo switch off si intende – salvo diversa notifica del Ministero – concessa autorizzazione provvisoria all’esercizio.
2. Per ogni altra realizzazione o modifica di impianti, la Rai presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o modificare, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un’autorizzazione sperimentale all’esercizio dell’impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita’ radioelettrica dell’impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, e’ di due mesi dalla data di comunicazione dell’attivazione dell’impianto da parte della concessionaria. Se l’impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall’avvenuta comunicazione dell’attivazione dell’impianto sperimentale, senza che siano avvenuti rilievi da parte dell’Amministrazione, l’autorizzazione si riterra’ definitiva.
4. La Rai puo’ utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purche’ cio’ non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 8
Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione digitale
1. La Rai garantisce l’informazione al pubblico in ciascuna area tecnica in occasione dei successivi passaggi della transizione alla televisione digitale terrestre, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovra’ essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sara’ ultimata su tutto il territorio nazionale.
2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalla transizione fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalita’ del processo in atto e sugli eventuali, momentanei disservizi ed e’ tenuta ad attivare servizi di cali center e numeri verdi gratuiti al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.
3. La Rai si impegna a fornire informazioni sulle iniziative che le associazioni degli operatori di rete propongono ai produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.
4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le piu’ opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a societa’ o consorzi, i servizi piu’ utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.
CAPO III – OFFERTA
Articolo 9
L’offerta televisiva
1. La Rai riserva una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme, a generi predeterminati come di seguito specificati. Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre) riserveranno, tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della programmazione annuale ai generi indicati nel successivo comma 2 e la terza rete non meno dell’80 per cento. Tale programmazione, nel rispetto piu’ rigoroso possibile degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell’anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime lime) e in tutte le reti televisive. Le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il 70 per cento della loro complessiva programmazione annuale ai generi predeterminati di cui al successivo comma 2.
2. Si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico:
a) Informazione e approfondimento generale;
b) Programmi e rubriche di servizio;
c) Programmi e rubriche di promozione culturale;
d) Informazione e programmi sportivi;
e) Programmi per minori;
f) Produzioni audiovisive italiane ed europee.
a) Informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell’attualita’ interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali la salute, la giustizia, la sicurezza); confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attivita’ e il funzionamento dell’Unione Europea;
b) Programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettivita’ in cui saranno valorizzate le opportunita’ europee; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettivita’ (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all’ambiente e alla qualita’ della vita, alla normativa e alle opportunita’ comunitarie, alle iniziative delle associazioni della societa’ civile; celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una piu’ completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunita’, l’impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilita’ in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della societa’ civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell’unita’ nazionale; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea;
c) Programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi); trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la societa’ italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell’industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo all’attivita’ sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;
d) Informazione e programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
e) Programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di eta’, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalita’ formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita’ e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea;
f) Produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell’audiovisivo in generale.
3. La Rai effettua annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, per una quota non inferiore al 30% della programmazione complessiva, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell’arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguardera’ linguaggi e formati televisivi con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalita’ dei contenuti.
4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un’offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni riferite ai generi di cui al precedente comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurera’ inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al precedente comma 2, garantendo agli utenti una scelta di qualita’ senza soluzioni di continuita’.
5. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V relativamente a “Finanziamento e gestione economico-finanziaria”.
6. La Rai trasmette al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell’offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovra’ altresi’ contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonche’ quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma l del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce “Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati dalle risorse provenienti dal canone di abbonamento”.
7. La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l’efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet.
8. La Rai si impegna ad analizzare la fattibilita’ dell’introduzione di adeguati segnali visivi per rendere riconoscibili agli utenti i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 10
L’offerta radiofonica
1. La Rai si impegna a garantire un’ampia e variegata gamma di programmazione, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico il piu’ ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l’offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo.
2. La Rai e’ tenuta a destinare ai generi predeterminati di seguito indicati non meno del 70 per cento dell’offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre:
a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;
b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
c) Cultura: programmi di attualita’ scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;
d) Societa’: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull’evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunita’ e al ruolo che le donne svolgono nella societa’;
e) Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita’ sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l’educazione musicale e la valorizzazione delle opere d’arte e dell’ingegno;
f) Servizio: rubriche e servizi sull’attivita’ degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea;
g) Pubblica utilita’: notiziari e servizi sulla viabilita’, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all’utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.
3. La Rai si impegna ad effettuare annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell’arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguardera’ linguaggi e formati radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalita’ dei contenuti.
4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un’offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei generi di cui al comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurera’ inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2 garantendo agli utenti una scelta di qualita’ senza soluzioni di continuita’.
5. La Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa sul volume dell’offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.
Articolo 11
L’offerta multimediale
1. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri portali al fine di estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l’attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L’azienda si impegna altresi’ a dare crescente visibilita’ all’offerta di specifici contenuti, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.
2. La Rai si impegna a dare univocita’ di indirizzo editoriale e tecnologico all’offerta multimediale, anche ad accesso condizionato, sui propri portali, incentrando la propria attivita’ sulle seguenti linee direttrici:
a) stabilire linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente la navigazione dell’utenza e agevolare l’accesso ai contenuti, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito comunitario e internazionale;
b) rendere disponibili, nella maniera piu’ agevole e sfruttando le piu’ moderne tecnologie, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell’ambito dell’offerta televisiva e radiofonica (analogica e digitale, terrestre e satellitare) di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 10, direttamente dai propri portali in simulcast agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale, nel rispetto del principio di neutralita’ tecnologica;
c) rendere progressivamente disponibili contenuti radiotelevisivi, anche di particolare valore, provenienti dagli archivi Rai, per scopi educativi, formativi e di promozione culturale. A tal fine la Rai dovra’ garantire modalita’ agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web;
d) ampliare l’acquisizione di diritti per la diffusione su protocollo IP di contenuti tratti dall’offerta radiotelevisiva della Rai, con l’impiego delle piu’ opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralita’ tecnologica;
e) accrescere progressivamente l’offerta di contenuti e formati appositamente pensati e prodotti peri nuovi media, offrendo crescenti capacita’ di partecipazione interattiva al pubblico dei inedia digitali, nel rispetto della qualita’ dell’informazione e del pluralismo; sperimentare, inoltre, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilita’ per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell’ambito dell’offerta televisiva e radiofonica di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 10;
f) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilita’, inclusa la possibilita’ di commentare l’intera programmazione radiotelevisiva Rai, anche attraverso la possibilita’ di pubblicazione, previa adozione di apposite linee guida, di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
g) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato sviluppando strategie editoriali coerenti ai mezzi di distribuzione e progressivamente ottimizzate, nel rispetto del principio di neutralita’ tecnologica, per i diversi strumenti di fruizione;
h) favorire la distribuzione dei propri contenuti internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori;
i) ampliare l’utilizzo di internet come piattaforma di comunicazione, realizzando contenuti e applicazioni dedicate all’ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti, nonche’ sviluppare un’offerta specifica tramite web tv.
3. La Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall’utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.
4. La Rai e’ tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio.
Articolo 12
La programmazione televisiva per i minori
1. La programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione e’ rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni.
La Rai si adegua alle risoluzioni del Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le raccomandazioni del Comitato stesso.
2. La Rai si impegna a realizzare due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l’offerta in funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i minori in eta’ pre-scolare e quelli in eta’ scolare. Nell’arco di vigenza del presente Contratto, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V “Finanziamento e gestione economico-finanziaria” e con il Piano Industriale 2010-2012 della Rai, fatte salve diverse esigenze di carattere gestionale della concessionaria che dovessero sopravvenire, il centro di produzione di Torino e’ individuato come distretto produttivo Rai specializzato nell’offerta dedicata al pubblico dei bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.
3. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani dell’offerta generalista tenendo conto della distribuzione dell’audience relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina tra le ore 16,00 e le ore 20,00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l’infanzia e l’adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le ore 7,00 e le ore 22,30. Tale quota potra’ essere ridotta in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo tempi e modalita’ definite dalla commissione paritetica di cui all’art. 29.
La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare la quota di programmazione destinata ai minori.
4. La Rai si impegna affinche’ la programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:
a) sia di buona qualita’ e di piacevole intrattenimento;
b) proponga valori positivi umani e civili ed assicuri il rispetto della dignita’ della persona;
c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;
d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il senso di appartenenza all’Unione Europea;
e) accresca le capacita’ critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattivita’;
f) favorisca la partecipazione dei minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando le iniziative a loro rivolte sul territorio nonche’ le opportunita’ offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.
5. Fermi restando i divieti di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita’ dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o programmi che possano indurre ad una -fuorviante percezione dell’immagine femminile e della violenza sulle donne. Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell’uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilita’ dell’infanzia e dell’adolescenza.
6. 1 programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicita’.
Nella pubblicita’ diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie 7,00-9,00 e 16,00-19,00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalita’ di cui al comma 9.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141, nella fascia oraria 16,00-19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna affinche’ i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuita’ ben riconoscibili e distinguibili dal programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. Nella stessa fascia oraria, all’interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicita’ in favore di:
a) bevande superalcoliche e alcoliche;
b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento cosi’ come definiti dalle leggi vigenti;
e) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali.
8. La Rai e’ tenuta a dedicare appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull’uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.
9. La Rai, previa consultazione con l’Autorita’ e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, adotta entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto un sistema di segnaletica della propria programmazione, di chiara riconoscibilita’ visiva, per evidenziare, con riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest’ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilita’ visiva per tutta la durata dei relativi programmi,
10. La Rai si impegna entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto a promuovere, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, azioni positive destinate a valorizzare, con specifici compiti affidati alle proprie strutture interne, il ruolo educativo, creativo e di intrattenimento del servizio pubblico e a valutarne l’effettiva realizzazione nell’ambito della programmazione. La Rai comunichera’ trimestralmente al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare le iniziative assunte e segnalera’ tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.
11. La Rai’, inoltre, promuove l’attivita’ di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare su Televideo.
12. Con riferimento al sistema di analisi e monitoraggio della qualita’ dell’offerta di cui all’articolo 3, si dovra’ tener conto in particolare dei minori, quale specifica tipologia di utenza nell’ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell’intera popolazione italiana, nonche’ della programmazione televisiva dedicata.
Articolo 13
L’offerta dedicata alle persone con disabilita’ e programmazione sociale
1. La Rai, nel ribadire 11 proprio impegno di produzione e di programmazione nell’ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l’attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l’integrazione delle persone disabili ed il superamento dell’handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.
2. Nel quadro di un’adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all’informazione delle persone con disabilita’ e alla loro complessiva integrazione, la Rai e’ tenuta a:
a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tgl, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente Contratto;
b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;
c) procedere, nel piu’ breve tempo possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;
d) procedere, nel piu’ breve tempo possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale.
3. La Rai garantisce l’accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilita’ sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalita’ telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalita’ e soluzioni tecniche affinche’ nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilita’ sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l’accessibilita’ dei decoder, fin dal momento della progettazione.
4. La Rai:
a) incrementa progressivamente, nell’arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.);
b) amplia progressivamente la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi culturali, di attualita’, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;
c) incrementa progressivamente l’offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, cosi’ come l’offerta in modalita’ telesoftware, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;
d) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l’accessibilita’ dell’offerta multimediale alle persone con disabilita’ e con ridotte capacita’ sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilita’;
e) riferisce periodicamente al Ministero, all’Autorita’, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione sociale, in merito all’attivita’ svolta, nonche’ segnala tempestivamente alla commissione paritetica di cui all’articolo 29 eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.
5. La Rai e’ tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualita’ e della quantita’ delle offerte di cui ai commi 2 e 3 e a fornirne adeguata informativa al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare. Tale sistema, in particolare, dovra’ essere realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilita’ ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede Permanente di cui all’articolo 30, anche al fine di favorire l’adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilita’.
6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonche’ al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettivita’. La Rai si impegna altresi’ alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne collaborando con le istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.
7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico della Commissione Parlamentare, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato, sulla base del regolamento approvato dalla Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
Articolo 14
L’offerta Per l’estero
1. La Rai si impegna ad adeguare la propria offerta destinata all’estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a ridefinire la nuova offerta in modo tale da rappresentare la complessiva realta’ del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza nonche’ a realizzare nuove forme di programmazione per l’estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu’ vasto pubblico internazionale. La Rai si impegna altresi’ a diffondere anche all’estero una programmazione che rispetti l’immagine femminile e la sua dignita’ culturale e professionale e rappresenti in modo realistico il ruolo delle dorme nella societa’.
2. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all’estero con il Paese e con la cultura di origine, fornendo una offerta che – oltre ad una informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, sull’evoluzione della societa’ italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualita’ e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel mondo – preveda una particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma I, la Rai definisce una adeguata programmazione nell’ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.
Articolo 15
Programmi dell’Accesso.
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai e’ tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato.
2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell’Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla societa’ concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l’Accesso, costituita nell’ambito della Commissione Parlamentare.
3. I programmi dell’Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La societa’ concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata dalla societa’ concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.
4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l’Accesso.
Articolo 16
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La Rai valorizza le capacita’ produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell’industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualita’ e mercato, l’efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.
2. La Rai e’ tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovra’ essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione appositamente realizzati per i minori.
3. Ai fini del presente articolo si intendono:
a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all’offerta radiotelevisiva nonche’ i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche’ quelli per l’edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.
4. La Rai, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
5. La concessionaria riserva inoltre ai prodotti audiovisivi (opere cinematografiche, prodotti di fiction, cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione dell’audiovisivo, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed europei una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico appositamente dedicato ai suddetti generi, che privilegera’ la loro trasmissione anche nella fasce di maggiore ascolto ivi compresa la cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti “multipiattaforma”.
6. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti secondari di cui all’articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna ad adottare modalita’ operative coerenti con quanto stabilito dall’Autorita’ in materia, e comunque compatibili con la conferente normativa comunitaria.
7. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto, alla commissione paritetica di cui all’art. 29, al Ministero e all’Autorita’, i dati di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati al comma 2.
8. La commissione paritetica verifichera’ su base annua, anche sulla scorta dei dati di cui al comma 7, l’equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni dell’articolo 44 del Testo Unico, nonche’ ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verifichera’ ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.
Articolo 17
Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali
1. Nel quadro dell’unita’ politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell’ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionalie locali stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Universita’ e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.
2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, cosi’ come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.
3. Ai sensi dell’art. 12, comma I della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell’art. I l del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresi’ iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione paritetica di cui all’art. 29 definira’ le piu’ efficaci modalita’ operative per l’applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in particolare della necessita’ di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.
Articolo 18
Informazione istituzionale nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie, le potenzialita’ della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. La Rai e’ tenuta a presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all’attivita’ svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai e i due Rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all’informazione sulle attivita’ delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell’Unione Europea. La realizzazione delle attivita’ del progetto verra’ regolamentata sulla base di apposita convenzione nella quale dovranno essere definite, tra l’altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.
3. La Rai e’ tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalita’ della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata a tutte le attivita’ delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo e dell’Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potra’ essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualita’ del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di servizio, nel rispetto delle norme di legge.
4. La Rai e’ impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l’informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, e a pubblicizzare l’attivita’ del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione.
5. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l’ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l’evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilita’ sociale e delle finalita’ istituzionali perseguite dagli enti interessati.
Articolo 19
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilita’
1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilita’ al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilita’ e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai potra’ avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali.
2. La Rai, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell’attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicita’, incentrato sui seguenti aspetti:
a) ampliamento e tempestivita’ dei contenuti informativi in diretta di pubblica utilita’ ai diversi segmenti di utenza, con l’eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori;
b) estensione della copertura della diffusione del segnale previa assegnazione delle relative frequenze;
e) sperimentazione dell’utilizzo di nuove tecnologie con riferimento alla diffusione del segnale, al controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul traffico.
3. Il progetto di cui al comma 2 dovra’ identificare gli interventi necessari alla realizzazione di spazi di programmazione dedicata ai servizi di pubblica utilita’ su base locale anche in collaborazione con le emittenti locali. La realizzazione delle attivita’ del progetto verra’ regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria, nella quale dovranno essere definite, tra l’altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.
Articolo 20
Educazione finanziaria ed economica
1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell’educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico.
Articolo 21
Audiovideoteche
1. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie piu’ avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l’integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
2. L’archivio storico radiotelevisivo, gia’ aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovra’ essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sara’ realizzato attraverso specifiche convenzioni con universita’, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute piu’ appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalita’ di fruizione.
CAPO IV – PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA’ DEL SERVIZIO,
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Articolo 22
Neutralita’ tecnologica e competitiva
I. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai e’ tenuta a far si’ che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale l’intera programmazione delle reti generaliste gia’ irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica.
2. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilita’ offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai e’ tenuta ad adottare le piu’ opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l’accesso all’intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.
3. La Rai, in conformita’ a quanto previsto al primo comma riguardo alla piattaforma tecnologica satellitare, si impegna a promuovere la diffusione di Tivusat con particolare riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre e ad offrire agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, che ne facciano richiesta, la relativa smart card a fronte del rimborso dei costi a tal scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione dagli aventi diritto, di transazione e di distribuzione.
4. La Rai potra’ consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell’ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorita’ competenti.
Articolo 23
Qualita’ tecnica
1. La Rai individua nella qualita’ audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell’offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai e’ diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualita’ di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l’opportuna capacita’ trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all’allegato 1.
2. La Rai riconosce la qualita’ tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico. A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e l’industria; monitora costantemente la qualita’ tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l’utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualita’ tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.
3. Nell’ambito della disponibilita’ delle frequenze e tenendo conto della specificita’ della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualita’ del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive; la Rai, inoltre, puo’ utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.
4. La Rai’ assicura un grado di qualita’ del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda il servizio digitale corrispondente ad una “location probability” pari al 90% (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica.
5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualita’ tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualita’ di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita’ UIT-R e dell’andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche’ i valori della disponibilita’ del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita’ concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 24
Radiodiffusione sonora
1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all’H per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La Rai, ove occorra, migliora la qualita’ del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potra’ estendere la sperimentazione del servizio RDSTMC (Traffie Message Channel).
4. Nel corso dell’attivita’ di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, e’ ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
5. La Rai, anche attraverso consorzi, e’ tenuta a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasniissivi che costituiscono l’evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall’Autorita’, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell’osservanza del principio di neutralita’ tecnologica e competitiva.
6. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all’allegato I. La Rai si impegna a presentare al Ministero, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisca al tempo stesso la copertura delle principali aree metropolitane e renda possibile la sperimentazione della modulazione digitale in standard DRM.
Articolo 25
Impiego dei collegamenti mobili
1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi, la concessionaria indichera’ per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.
2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indichera’ al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.
3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.
4. Nell’espletamento dei suddetti servizi, la Rai potra’ utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.
5. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.
Articolo 26
Ricerca e Innovazione
1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive quali l’evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l’Alta Definizione, l’IPTV, il Wi-Max; la Web TV e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parita’ di trattamento e non discriminazione, nonche’ delle norme in materia di accesso alla capacita’ trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.
CAPO V – FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 27
Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna
1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai e’ tenuta al rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilita’ separata adottate dall’Autorita’. Il finanziamento di tali attivita’ e’ assicurato con caratteri di certezza e congruita’, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.
2. La Rai e’ tenuta, altresi’, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresi’ l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.
3. La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 5, del Testo Unico, puo’ svolgere, nell’ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attivita’ strumentali e accessorie, attivita’ commerciali inclusa l’offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attivita’ siano sviluppate direttamente o attraverso societa’ controllate e comunque con modalita’ organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.
4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Autorita’ ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra’ informazioni anche in merito:
a) alla densita’ di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonche’ ai ricavi da canone di abbonamento;
b) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);
c) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
5. La Rai e’ tenuta, altresi’, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilita’ separata;
c) i bilanci infiammali al 30 giugno.
6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai e’ tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla societa’ di revisione scelta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall’Autorita’ da cui risulti, sulla base dell’apposito schema approvato dalla medesima Autorita’, la destinazione delle risorse pubbliche e,–in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell’ambito delle attivita’ di servizio pubblico. La Rai e’ tenuta, altresi’, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui
all’articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, e’ tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell’ambito dell’attivita’ di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.
7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori i nonche’ informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.
8. La fattibilita’ e le modalita’ di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno stabilite nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’art. 29 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
Articolo 28
Canone di abbonamento
1. Ai fini della determinazione dell’ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico puo’ avvalersi della commissione paritetica di cui all’art. 29, che provvedera’ a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.
2. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche’ per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi anche ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, la Rai mettera’ a disposizione del S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV di Torino strutture, mezzi e personale dell’ente stesso, nonche’ i locali occorrenti, con le modalita’ ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e dell’atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilita’ separata, saranno corrisposte dall’Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvedera’ ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinche’ le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.
4. Il Ministero si impegna ad individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le piu’ efficaci metodologie di contrasto all’evasione del canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel piu’ breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui partecipera’ anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate per il contrasto all’evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico.
CAPO VI – MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 29
Commissione paritetica
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e’ istituita, presso il Ministero, un’apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l’obiettivo di definire – in coerenza con l’evoluzione dello scenario di riferimento – le piu’ efficaci modalita’ operative di applicazione e di sviluppo delle attivita’ e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonche’ di valutarne il grado di compiutezza al fine di verificarne l’adempimento. La commissione potra’, su richiesta di una delle parti e tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili:
a) definire gli opportuni interventi volti a superare le difficolta’ di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;
b) segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalita’ e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.
2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sara’ curata dal Ministero.
Articolo 30
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che – con carattere consultivo – esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell’articolo 13 del presente Contratto.
2. La Sede e’ composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all’articolo 13, e 6 nominati della Rai.
La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporra’ sui temi di cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verra’ regolarmente inviato, e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all’Autorita’ nonche’ alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell’accessibilita’ e dell’usabilita’, invitando a farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede puo’ altresi’ istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l’audizione di singoli dirigenti e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attivita’. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attivita’ sulla base di quanto sara’ stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.
3. La Sede e’ coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all’approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporra’ sui temi di cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere – anche in forma scritta – che verra’ inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione Parlamentare, all’Autorita’ nonche’ alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui terni trattati.
4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Articolo 31
Vigilanza, controllo e sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell’Autorita’ n. 614/09/CONS recante “approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione” il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti eventualmente adottati in relazione all’attivita’ svolta.
2. 11 Ministero, nell’ambito dell’attivita’ di cui al comma 1, ha la facolta’ di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.
3. La Rai e’ tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero, all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare una rel azione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del Ministero e dell’Autorita’ ogni informazione ritenuta utile per l’espletamento delle attivita’ anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualita’ della programmazione.
4. La Rai e’ tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l’accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l’utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1.
5. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall’Autorita’ nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonche’ negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.
CAPO VII – NORME FINALI
Articolo 32
Adeguamento del Contratto nazionale di servizio
1. Il Ministero e la Rai si impegnano a:
a) adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza;
b) procedere nello stesso periodo, sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione paritetica di cui all’articolo 29 o di evidenze desumibili dal bilancio di separazione contabile, alla revisione del presente Contratto, al fine di ripristinare le piu’ i corrette modalita’ di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalita’ e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante dal presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.
Articolo 33
Canone di concessione
1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, e’ disciplinato dall’art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.
Articolo 34
Deposito cauzionale
1, A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerarlo o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha la facolta’ di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria e’ tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.
Articolo 35
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari
1. La Rai fornisce la piu’ ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Articolo 36
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il 1° luglio 2012 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2013-2015.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.