Determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l’art.53 della legge 6 febbraio 1996, n.52, legge comunitaria per il 1994, recante delega per l’attuazione della direttiva n.94 / 46 / CE in relazione alle comunicazioni via satellite;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, che ha recepito la predetta direttiva ed in particolare l’art. 12;
Ritenuto che è necessario fissare i contributi ed i canoni riguardanti le stazioni tipo VSAT (very small aperture terminal), SNG (satellite news gathering) e MSS (mobile satellite services);
Considerato che, al momento attuale, possono essere determinati, per le stazioni dedicate ai servizi fissi di telecomunicazione e per quelle dedicate (gateway) ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), soltanto i contributi relativi all’installazione e quelli riguardanti i controlli e le verifiche, mentre saranno fissati con separati provvedimenti i canoni per i servizi di rete;
Decreta:
Art. 1.
Contributo per l’autorizzazione dei servizi di rete
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, all’atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l’istruttoria amministrativa.
2. Il contributo di cui al comma 1, relativo alla richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite, è elevato a lire quattro milioni nei casi in cui, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni dell’unione internazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.740, sia richiesto il coordinamento internazionale di frequenza.
Art. 2.
Contributo per l’autorizzazione dei servizi di comunicazione
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, all’atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di comunicazione via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l’istruttoria amministrativa.
Art. 3.
Contributo per controlli e verifiche dei servizi di rete
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, sono dovuti contributi per l’esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche da effettuarsi presso gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla documentazione afferente alla richiesta autorizzazione per espletare, tra l’altro, il coordinamento nazionale.
2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è fissata per il primo anno come segue:
a. per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o bidirezionale, compresa la stazione di controllo connessa alla rete pubblica :
1. fino a 10 stazioni lire quattro milioni;
2. fino a 100 stazioni lire dieci milioni;
3. oltre a 100 stazioni lire venti milioni;
b. per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o bidirezionale, compresa la stazione di controllo non connessa alla rete pubblica:
1. fino a 10 stazioni lire tre milioni ;
2. fino a 100 stazioni lire sette milioni e cinquecentomila;
3. oltre 100 stazioni lire quindici milioni;
c. per una o più stazioni terrene mobili o trasportabili destinate a servizi di rete tipo SNG lire quattro milioni;
d. per una stazione terrena di base destinata a collegamenti di telecomunicazioni tipo MSS, per servizi mobili veicolari ( aeronautico, marittimo e terrestre, escluso il servizio S-PCS), quali servizi di radiolocalizzazione, di esplorazione della terra, di meteorologia, di tempo e frequenza, di ricerca spaziale:
1. connessa alla rete pubblica lire quattro milioni;
2. non connessa alla rete pubblica lire tre milioni;
e. per una stazione terrena di base dedicata ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), diversa dalle stazioni VSAT, SNG e MSS:
1. connessa alla rete pubblica lire venti milioni;
2. non connessa alla rete pubblica lire quindici milioni;
3. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. A decorrere dall’anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, si applicano, per l’esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche presso le sedi dei soggetti autorizzati e presso i siti delle stazioni terrene, fisse e trasportabili, i vigenti decreti adottati ai sensi dell’art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156. I controlli e le verifiche devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari all’espletamento delle attività suddette.
4. Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli amministrativi e delle verifiche tecniche, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire al personale incaricato di svolgere tali compiti l’accesso alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
Art. 4.
Canoni per servizi di rete
1. Ai sensi dell’art.12, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, i richiedenti l’autorizzazione all’espletamento dei servizi di rete tipo VSAT, di cui all’art.8 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti al pagamento dei canoni di cui al comma 2, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione, al numero delle stazioni periferiche, riceventi o trasmittenti, situate sul territorio nazionale, nonché al numero dei satelliti geostazionari impegnati oltre al primo. Ai fini della determinazione della larghezza di banda si considera la somma della capacità utilizzata complessivamente dal soggetto autorizzato sui satelliti impegnati.
2. La misura annua dei canoni di cui al comma 1 è così stabilita:
a. per larghezza di banda fino a 100 kHz esclusi, lire due milioni; da 100 kHz inclusi a 1 MHz escluso, lire dieci milioni;da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi, lire venti milioni;oltre 10 MHz, lire quaranta milioni;
b. per stazione periferica, fissa e trasportabile, lire duecentomila annue;
c. per ogni satellite geostazionario impegnato oltre al primo, lire un milione.
3. Per la ripresa di ogni avvenimento, il canone per i servizi di rete di tipo SNG, fermo restando il contributo dovuto ai sensi dell’art. 2, è fissato come segue: per ogni stazione utilizzata, lire un milione; per ogni satellite geostazionario impegnato dalla medesima stazione oltre al primo, lire un milione. L’autorizzazione è rilasciata per singolo avvenimento ed ha validità non superiore a trenta giorni, rinnovabile.
4. Le stazioni dedicate ai servizi di rete tipo MSS sono soggette al pagamento del canone di lire un milione annuo per stazione di base e di lire centomila annue per stazione periferica.
Art. 5.
Variazione delle reti e degli impianti
1. Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni di rete o di impianto autorizzate e ad adeguare, se del caso, il versamento di quanto dovuto.
Art. 6.
Organismo di telecomunicazioni
1. L’organismo di telecomunicazioni, fino alla determinazione dei canoni per le stazioni dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55, è tenuto in luogo del pagamento dei contributi e dei canoni fissati dal presente decreto, al versamento del canone stabilito dalla convenzione tra lo Stato e la società Telespazio, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n.523.
Art. 7.
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:
a. versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b. versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c. accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull’apposito capitolo del Ministero del tesoro.
Art. 8.
Aggiornamento dei contributi e dei canoni
1. La rivalutazione dei canoni e dei contributi di cui al presente decreto è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d’inflazione.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 1997
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO
Il Ministro del tesoro
CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 37