Decreto 4 maggio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Modifica del decreto 13 novembre 2008, e successive modificazioni, recante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF)”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2011

Modifica del decreto 13 novembre 2008, e successive modificazioni, recante il piano nazionale di ripartizione  delle   frequenze  (PNRF).

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2011)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice delle  comunicazioni  elettroniche,  approvato  con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259;

Visto il testo unico della radiotelevisione approvato  con  decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  come  modificato  dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed,  in  particolare, l’art.  42, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  luglio   2006,   n.   233,   recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, con il  quale e’  stato  istituito,  tra  l’altro,  il  Ministero  dello   sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante “Disposizioni  per  l’adeguamento  delle  strutture  di  governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244”, con il quale sono state trasferite al Ministero  dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali e  di  personale,  le  funzioni  gia’  attribuite  al  Ministero  del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24 giugno  2008  recante  “Ricognizione  in  via  amministrativa   delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai  sensi dell’art. 1, comma 8,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre 2008  con  il  quale  e’  stato  approvato  il  piano  nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273  del  21  novembre  2008,  cosi’  come modificato dal decreto ministeriale 4 novembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio 2009, recante l’individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico,  pubblicato  nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  152  del  3  luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2010, n. 234 recante la nomina a Ministro dello sviluppo economico dell’On.le Paolo Romani;

Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di stabilita’ 2011);

Vista la decisione della Commissione Europea  2010/267/UE  relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche  d’uso  della  banda  di frequenze 790-862 MHz per  sistemi  terrestri  in  grado  di  fornire servizi di comunicazione elettroniche nell’Unione Europea;

Vista la decisione della Commissione  Europea  2010/368/UE  recante modifica alla decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da  parte  di  apparecchiature  a  corto raggio;

Vista la  decisione  della  CEPT  ECC/DEC/(09)03 relativa all’armonizzazione della banda 790-862 per reti di  Comunicazioni

fisse e mobili;

Visto il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni reso in data 1° aprile 2011;

 

Decreta:
Art. 1
Apparati a corto raggio

 

1. La nota 1 di cui al decreto ministeriale  13  novembre  2008  e’ modificata come segue:

“1  –  In  accordo  con  la  Decisione  della  Commissione  Europea 2006/771/CE e successive modifiche e della  CEPT  ERC/DEC/(01)16,  le bande  di  frequenze  9-148,5  kHz,  148,5-5000  kHz,  400-600   kHz, 3.155-3.400 kHz, 5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800  kHz, 10.200-11.000 kHz, 13.553-13.567  kHz  e  26.957-27.283  kHz  possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati  a  corto  raggio  per applicazioni di tipo induttivo  aventi  le  caratteristiche  tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).

Tali applicazioni rientrano nel regime di  “libero  uso”  ai  sensi dell’art. 105, comma 1, lettera g)  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003″.

2. La nota 14 di cui al decreto ministeriale 13  novembre  2008  e’ modificata come segue:

“14 – La banda di frequenze 456,9 – 457,1 kHz puo’ essere impiegata ad uso collettivo da  apparati  a  corto  raggio  utilizzati  per  la localizzazione di vittime da valanga  ed  aventi  le  caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).

Tali applicazioni rientrano nel regime di  “libero  uso”  ai  sensi dell’art. 105, comma 1, lettera n)  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003″.

3. La nota 110A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e’ modificata come segue:

“110A – In accordo  con  la  Decisione  della  Commissione  Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 87,5-108 MHz e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da  apparati a corto raggio destinati a sistemi audio  aventi  le  caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 13).

Le applicazioni vocali analogiche a banda stretta dovrebbero utilizzare soltanto la  sottobanda 864,8-865  MHz in accordo alla suddetta raccomandazione.

Tali applicazioni rientrano nel regime di  “libero  uso”  ai  sensi dell’art. 105, comma 1, lettera k)  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Inoltre la banda di frequenze 863-865 MHz puo’ essere impiegata  ad uso collettivo anche da apparati a corto  raggio  per  radiomicrofoni non  professionali,  aventi   le   caratteristiche   tecniche   della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

Tali applicazioni rientrano nel regime di  “libero  uso”  ai  sensi dell’art. 105, comma 1, lettera h)  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003″.

4. La nota 110B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e’ modificata come segue:

“110B – In accordo  con  le  Decisioni  della  Commissione  Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze  868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz  e  869,65-869,7  MHz  possono essere impiegate  ad  uso  collettivo  da  apparati a corto raggio destinati a sistemi di allarme  generici  aventi  le  caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7).

In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda  di  frequenze  869,2-869,25  MHz  puo’ essere impiegata  ad  uso  collettivo  da  apparati  a  corto  raggio destinati ad allarmi a fini  sociali  ed  aventi  le  caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7).

Tali applicazioni rientrano nel regime di  “libero  uso”  ai  sensi dell’art. 105, comma 1, lettera e)  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003″.

 

 

Art. 2

Banda di frequenze 52,5-68,0 MHz

 

1. La nota 61 di cui al decreto ministeriale 13  novembre  2008  e’ modificata come segue:

“61 – La banda di frequenze 52,5-68 MHz puo’ continuare  ad  essere utilizzata da stazioni di radiodiffusione in tecnica analogica, nelle aree del territorio  nazionale  non  ancora  digitalizzate,  fino  al completamento della  transizione  dalla  radiodiffusione  in  tecnica analogica a quella numerica.”

2. La banda di frequenze 52,5 – 68,0 MHz di cui  alla  tabella  del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

 

BANDA DI FREQUENZE (MHZ)

SERVIZIO

GESTORE

UTILIZZAZIONI

NORMATIVA INTERNAZIONALE

52,5000 – 68,0000

MOBILE TERRESTRE 57 60 61

MINISTERO DIFESA

Wind profilers

RES. 217 RR

(Wind profilers)

Piano di Stoccolma 61

 

 

Art. 3

Banda di frequenze 470-862 MHz

 

1. La nota 59 di cui al decreto ministeriale 13  novembre  2008  e’ modificata come segue:

“59  –  Nelle  bande  di  frequenze  174-223  MHz  e  470-790   MHz l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva pubbliche e private.”

2. La nota 87 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e’ modificata come segue:

“87 A – Le bande di frequenze 174-223 MHz  e  470-790  MHz  possono essere impiegate ad uso collettivo da  apparati  a  corto  raggio  da impiegare    come    radiomicrofoni    professionali,    aventi le caratteristiche tecniche della  raccomandazione  della  CEPT  ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

Tali applicazioni non debbono causare interferenze  pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, ne’ pretendere protezione da questo.

L’utilizzo  di   tali   apparati   e’   soggetto   al   regime   di “autorizzazione generale” ai sensi dell’art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato  con decreto legislativo 1° agosto 2003.”

3. La nota 87 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e’ modificata come segue:

“87 B – Le bande di frequenze 174-223 MHz  e  470-790  MHz  possono essere  impiegate  nell’ambito   del   servizio   mobile   terrestre, limitatamente ad applicazioni in ausilio  alla  radiodiffusione,  per collegamenti audio a  larga  banda  temporanei  con  massima  potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W.  Le  stazioni  di tale servizio non debbono  causare  interferenze  pregiudizievoli  al servizio di radiodiffusione, ne’ pretendere protezione da questo.

L’utilizzo  di   tali   apparati   e’   soggetto   al   regime   di “autorizzazione  generale”  con  rilascio   del   relativo   “diritto individuale d’uso” ai sensi dell’art. 104, comma 1, lettera a) numero 1) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato  con  decreto legislativo 1° agosto 2003.”

4. Dopo la nota 107 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ aggiunta la seguente nota:

“107A – Le stazioni di radiodiffusione televisiva  nella  banda  di frequenze 790-862  MHz  cessano  di  operare  al  completamento  del processo di digitalizzazione e comunque entro e non oltre la data del 31  dicembre  2012.  Tale  utilizzo  da  parte  delle   stazioni   di radiodiffusione televisiva e’ limitato, nel caso delle aree  tecniche gia’ completamente digitalizzate, alle sole  assegnazioni  temporanee gia’ effettuate in tale banda, mentre, nel caso di aree tecniche  non ancora digitalizzate, alle sole utilizzazioni esistenti e  fino  allo switch-off della pertinente area tecnica. A partire  dal  1°  gennaio 2013  la  suddetta  banda  di  frequenze  e’  designata  per  sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni  elettroniche, in accordo alla decisione 2010/267/UE.”

5. La nota 110 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e’ soppressa.

6. La banda di frequenze  470-862  MHz  di  cui  alla  tabella  del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Art. 4

Banda di frequenze 1800 MHz

 

1. L’art. 7 di cui al  decreto  ministeriale  4  novembre  2010  e’ sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Banda di frequenze 1.800 MHz). – 1. La nota 142 di cui  al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

“142 – Le applicazioni del Ministero della  Difesa  operanti  nelle bande di frequenze 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz potranno  essere utilizzate  con  diritto  a  protezione  fino  al  completamento  del processo  di  migrazione  che  dovra’  essere  completato  entro il 31dicembre 2011.”

2. La banda di frequenze 1.710-1.880 MHz di cui  alla  tabella  del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

Art. 5

Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz

 

1. L’art. 2 di cui al  decreto  ministeriale  4  novembre  2010  e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz). – 1. La nota  175  di cui al decreto ministeriale  13  novembre  2008  e’  modificata  come segue:

“175 –  In  accordo  con  la  decisione  2008/411/CE  le  bande  di frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il  mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri  in  grado di fornire servizi di comunicazioni  elettroniche,  conformemente  ai parametri contenuti nell’allegato della suddetta decisione. La  banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e’ disponibile per  i  suddetti  sistemi con le modalita’  descritte  nella  nota  175A  mentre  la  banda  di frequenze 3.600-3.800 MHz dovra’ essere resa disponibile entro il  1° gennaio 2012.”

2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

“175 A – Le bande di frequenze 3.437-3.500 MHz  e  3.537-3.600  MHz sono destinate all’introduzione di  sistemi  terrestri  in  grado  di fornire servizi di  comunicazioni  elettroniche  in  accordo  con  la decisione 2008/411/CE. Il  Ministero  della  difesa  e’  impegnato  a liberare le bande in questione dai vincoli legati alla  riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014.  Tale  data e’ subordinata al finanziamento  dell’intero  programma  in  aderenza all’accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero  dello  sviluppo economico-Comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione  del  Ministero  della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e  senza  obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L’uso di tali bande sara’  in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.”

3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto  ministeriale  13  novembre 2008 e’ aggiunta la seguente nota:

“175 B – La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e’ identificata  per l’impiego da parte del sistema  IMT.  Questa  identificazione  non preclude l’impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa e’ attribuita e non  stabilisce  priorita’.  Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota  RR 5.430 A del Regolamento delle radiocomunicazioni.”

4. Dopo la nota 175 B di cui al  decreto  ministeriale  4  novembre 2010 e’ aggiunta la seguente nota:

“175 C – Le bande di frequenze 3.400-3.437 MHz  e  3.500-3.537  MHz sono ad uso del Ministero della difesa. L’uso di tali bande sara’  in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.”

5. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui  alla  tabella  del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e’ modificata come segue:

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

Art. 6

Soppressioni e modifiche

 

1. La nota 66 di cui al decreto ministeriale 13  novembre  2008  e’ soppressa.

2. Alla tabella di attribuzione delle frequenze di cui  al  decreto ministeriale 13 novembre  2008  cosi’  come  modificata  dal  decreto ministeriale  4  novembre  2010,   sono   apportate   le   variazioni conseguenti alle modifiche, aggiunte e abrogazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 4 maggio 2011

 

Il Ministro: Romani