Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dello Sviluppo economico “Benefici previsti dal decr. 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regol. recante nuove norme per la concessione alle emittenti tel. locali dei benefici ex art. 45, l. 448/1998, annualità 2015”

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 6 agosto 2015

Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998, annualita’ 2015.
(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.235 del 9 ottobre 2015)

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l’art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle Comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione, cosi’ come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l’art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d’intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011 recante «Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2»;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’art. 31 del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, concernente «Semplificazioni in materia di DURC», che impone alle amministrazioni la verifica del DURC al momento della erogazione;
Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione concernente «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (DURC)» nel quale vengono specificate le finalita’ e le modalita’ di richiesta del DURC;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;
Visto il bando contributi alle TV locali relativo all’anno 2014, adottato il 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2014;
Considerata l’opportunita’, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di confermare la facolta’ ai soggetti gia’ concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all’art. 1 del citato decreto.

Decreta:

Art. 1
Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall’art. 1 decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato «regolamento», puo’ essere presentata, per l’anno 2015, dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, gia’ concessionari o autorizzati in tecnica analogica o legittimamente subentrati, per un marchio diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica, ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all’ammissione delle provvidenze all’Editoria, di cui all’art. 1, comma 2 del citato regolamento.
2. I soggetti titolari di piu’ di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.
3. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l’originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall’ufficio postale accettante fa fede della tempestivita’ dell’invio. Ciascun soggetto puo’ presentare la domanda:
a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e’ ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali l’emittente raggiunga, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento, una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il mux di diffusione degli/dell’operatore/i di rete che diffonde il programma, i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all’interno del bacino televisivo, specificando, altresi’, se la copertura e’ totale o parziale e, in quest’ultimo caso le aree, del
capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l’impresa qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente.
4. La domanda deve contenere a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa a:
a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, per il marchio gia’ precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtu’ di concessione o autorizzazione;
b) dichiarazione che l’impresa ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell’art 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l’anno 2013 alle provvidenze di cui all’art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
L’adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l’adozione del parere favorevole all’ammissione da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’art. 4 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso, condizione per l’erogazione totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al:
1) codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
2) codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
3) codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
5. Nella domanda deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento, comprovati da idonea documentazione resa anche ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In particolare, deve essere indicato:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2012 – 2014, intendendosi per fatturato quanto previsto dall’art. 1, comma 4, ultimo periodo del regolamento. Nel caso in cui venga presentata la domanda per piu’ regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio all’attivita’ televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
qualora tale indicazione non fosse possibile poiche’ il fatturato viene realizzato indistintamente sull’intero territorio servito, la media dei fatturati dovra’ essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l’ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell’anno 2014 esclusivamente allo svolgimento dell’attivita’ televisiva per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le tipologie contrattuali previste dall’art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui si presenti la domanda per piu’ regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attivita’ televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
I punteggi da attribuire a ciascuno dei requisiti ci cui alle citate lettere a) e b) sono indicati nella tabella A allegata al regolamento.
6. La domanda deve, altresi’, contenere:
a) la dichiarazione resa, ai sensi del richiamato DPR n. 445 del 2000 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati alla data di presentazione della domanda;
b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento;
c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l’80% della propria programmazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;
d) l’indicazione della Banca nonche’ delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestati alla societa’ titolare del marchio/palinsesto diffuso, a cui effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.
7. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu’ di una attivita’, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per ottenere il contributo di cui all’art. 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell’art. 3 del regolamento con l’impegno ad instaurare entro l’esercizio in corso un regime di separazione contabile.
8. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali- non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle domande per l’ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascun richiedente.

Art. 2
Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all’art. 4 del regolamento con i relativi punteggi attribuiti in base alla tabella A allegata allo stesso regolamento. Non e’ consentito l’inserimento in graduatoria di imprese che ricadano nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti
televisive private a carattere comunitario.
2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 71, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle imprese collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all’art. 4 comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all’atto di presentazione della domanda, dalla documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono,
altresi’, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

Art. 3

Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all’erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano. Il contributo e’ erogato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento, per un quinto, in parti uguali alle imprese aventi titolo all’erogazione e per i restanti quattro quinti, alle imprese collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all’unita’ superiore, secondo le modalita’ previste dall’art. 5, comma 3, del regolamento.
2. In caso di ritardi procedurali, alle imprese collocate in graduatoria predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 1 e’ erogato un acconto, salvo successivo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno 2015.
3. Il Ministero ai sensi dell’art. 31 comma 8-bis) della legge 9 agosto 2013, n. 98, procedera’, prima dell’erogazione del contributo, alla verifica telematica della regolarita’ contributiva mediante l’acquisizione del DURC ed effettuera’, in caso di irregolarita’, le dovute compensazioni.
4. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 8 del regolamento. 5. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi’ come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il «Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici», i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l’esclusione dagli stessi previsti dall’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell’art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche’ quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell’art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: Giacomelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3514

 

 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art.  12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;    Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;    Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in particolare l'art. 45, comma 3;    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;    Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 435 del  15.11.2001  recante  «Regolamento  relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti;    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;    Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;    Visto il «Codice di autoregolamentazione  Tv  e  minori»  approvato dalla Commissione per l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo  il  5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e  dalle  associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;    Vista la legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  recante  disposizioni  in materia di pubblica amministrazione e,  in  particolare,  l'art.  41, comma 9;    Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;    Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2004,  n.  47,  recante «Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative»  ed,  in particolare, l'art. 1, comma 1;    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;    Visto il decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito  con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004,   n.   191,   recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;    Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292,  concernente «Regolamento recante nuove norme per la  concessione  alle  emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3,  della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,   e   successive   modifiche   e integrazioni»;    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;    Vista la legge 30 dicembre 2004,  n.  312  bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;    Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31 dicembre  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306   del 31dicembre 2004;    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,  recante  il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;    Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per  la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2 comma 296;    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio  2008, n. 36,  ed,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  4,  riguardante  il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;    Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101  ed  in  particolare l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di  rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione  al  piano  di  assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito  un  calendario  per  il  passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale  terrestre   con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle  rispettive scadenze;    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre  2008 e successive modificazioni e  integrazioni,  nella  parte  in  cui e' stato definito il calendario nazionale per  il  passaggio  definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre  negli  anni  2008  e 2009 e 2010;    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121; con  cui  le  funzioni  del  Ministero  delle comunicazioni, con le relative risorse finanziarie, strumentali e  di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;    Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di  bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2009  e  bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;    Vista la legge n. 191 del 23 dicembre  2009,  pubblicata  nel  S.O. alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30  dicembre  2009   recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio  pluriennale  per  il triennio 2010-2012»;    Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione  dello  Stato per l'anno  finanziario  2010,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009;    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante:  «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  ottobre  2010, recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'On.le  Paolo Romani»;    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2011)»;    Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 dicembre 2010, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio  2011-2013,  pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010;    Considerata l'opportunita', nelle more della  emanazione  di  norme modificative del «Regolamento recante nuove norme per la  concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.  45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive  modifiche e integrazioni» di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292,  di consentire ai soggetti gia' concessionari o  autorizzati  nelle  aree tecniche  corrispondenti  alle  regioni  Sardegna,   Valle   d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna  e  Veneto interessate negli anni 2008, 2009 e 2010 al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui alla  citata  legge n. 101 del 2008, di presentare domanda di ammissione ai  benefici  di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;