Decreto 8 luglio 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ”

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO 8 luglio 2003


Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare, l’art.  4,  comma  2, lettera a),  che   prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,  su  proposta del Ministro dell’ambiente,  di   concerto  con  il  Ministro  della sanita’, siano fissati i limiti  di  esposizione,  i  valori  di   attenzione e gli obiettivi  di  qualita’  per  la protezione  dalla esposizione della popolazione,  nonche’ le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell’Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa   alla  limitazione  delle  esposizioni  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n.  381,   il  Governo ha gia’ provveduto, in ottemperanza all’art. 1, comma  6,   della  legge  31 luglio  1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione,  misure  di  cautela  e  ad indicare le procedure per il conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita’  ai   fini  della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene  ai  campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio dei sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni   e  radiotelevisivi e che si rende  necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l’indagine sui rischi sanitari derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici(CEM);

Preso  atto  che  non  e’ stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e’ stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell’ambiente  e   della  tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a  lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.   Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita’, ai fini  della   progressiva  minimizzazione  della  esposizione ai campi medesimi e l’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita’ di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti  per   ragioni  professionali  oppure  per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3.  I  limiti  e le modalita’ di applicazione del presente decreto, per  gli  impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di   funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo   decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4.  A  tutela  dalle  esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati  da  sorgenti  non  riconducibili  ai sistemi fissi  delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  si applica l’insieme completo delle restrizioni  stabilite  nella   raccomandazione  del  Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano   provvedono  alle  finalita’ del presente decreto nell’ambito delle   competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6.  Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,   nei  riguardi delle Forze  armate e delle Forze di polizia, le norme  e  le  modalita’  di  applicazione del presente decreto sono stabilite,  tenendo  conto  delle   particolari  esigenze  al servizio espletato, con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  su  proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.
Definizioni ed unita’ di misura

1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all’art. 3 della legge 22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300  GHz, non  devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B, intesi come valori efficaci.

2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili effetti  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all’interno di edifici adibiti a  permanenze   non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e   loro pertinenze  esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,  terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B.

3.  I  valori  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere  mediati  su  un’area equivalente  alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.
Obiettivi di qualita’

1.  Ai  fini  della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi  elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente    decreto,   calcolati  o  misurati all’aperto   nelle  aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3  dell’allegato  B.  Detti  valori  devono essere mediati su un’area  equivalente  alla sezione  verticale  del   corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2.  Per  aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.
Esposizioni multiple

1. Nel  caso di esposizioni multiple generate da piu’ impianti, la somma dei  relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve   essere  minore  di  uno. In caso contrario si dovra’ attuare la riduzione  a conformita’ secondo quanto decritto nell’allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti   delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformita’ dovra’ essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 6.
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche  di  misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze

1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all’art. 6 della legge quadro  n.  36/2001 procede, nei tre anni successivi all’entrata in vigore  del  presente  decreto,  all’aggiornamento  dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Allegato A

DEFINIZIONI

Campo  elettrico:  cosi’ come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per   la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo  di  frequenza  100  kHz  –  300 GHz, con riferimento all’esposizione umana».

Campo  magnetico:  cosi’ come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per   la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo  di  frequenza  100  kHz  –  300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: cosi’ come definito nella norma CEI 211-7 data  pubblicazione 2001-01,  classificazione  216-7,   prima edizione  «Guida  per  la  misura  e  per la  valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana».

Frequenza: cosi’ come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo  di  frequenza  100  kHz  300  GHz,  con  riferimento all’esposizione umana».

ALLEGATO B(pag. 27 Gazzetta Ufficiale) 
ALLEGATO C(pag. 28 Gazzetta Ufficiale)
 (pag. 29 Gazzetta Ufficiale)