Decreto del Ministero delle Comunicazioni 16 giugno 2005 recante “Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.”

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 giugno 2005

Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  176 del 22 giugno 2004;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed  in particolare l’art. 45, comma 3;

Visto  il  decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,   e  successive  modifiche  e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2004, concernente il bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2004, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l’art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l’art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto che l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n.68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in  bacini  di  utenza  coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, del regolamento, l’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’art. 45, comma 3, della   legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  cosi’ come modificato dall’art 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall’art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, dall’art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall’art. 1, comma 6, del menzionato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191, e’ ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d’utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovra’ dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresi’, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l’emittente la cui sede operativa principale di messa  in onda del segnale televisivo e’ ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l’emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attivita’ televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del  menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente puo’ presentare la domanda per il bacino d’utenza televisiva nel quale e’ ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l’emittente operi in piu’ bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di euro 77.183.519,4 previsto per l’anno 2004 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del piu’ volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l’attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell’indice di fatturato  del bacino d’utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell’indice  del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:
Indice  di  fatturato  x  indice  pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA) Ripartizione percentuale per l’-iesimo bacino:

—->   Vedere formula qui collegata <----

Viste le domande per l’ottenimento dei benefici previsti per l’anno 2004 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L’ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall’art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi’ come modificato dall’art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre  2001, n.448, dall’art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, dall’art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, pari ad euro 77.183.519,4 per l’anno 2004, e’ ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

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          Regioni                      |               Contributo regionale (euro)

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Abruzzo….                            |                     1.043.383,50

Basilicata….                        |                           45.493,25

Bolzano….                           |                         142.247,19

Calabria….                          |                      2.462.150,02

Campania….                      |                      7.314.798,71

Emilia-Romagna….          |                      4.678.687,95

Friuli-Venezia Giulia….     |                      1.722.771,47

Lazio….                                |                      4.359.362,67

Liguria….                             |                      2.445.770,04

Lombardia….                      |                      1.341.705,31

Marche….                             |                         993.752,67

Molise….                              |                         434.013,45

Piemonte….                        |                      4.590.541,39

Puglia….                              |                    10.564.204,92

Sardegna….                       |                       3.326.163,06

Sicilia….                              |                       8.996.859,31

Toscana….                         |                       4.123.713,17

Trento….                             |                           561.504,68

Umbria….                           |                        1.044.013,37

Valle d’Aosta….                 |                              58.603,66

Veneto….                           |                         6.933.779,61

Totale . . .                          |                       77.183.519,40

 

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005