Decreto del Ministero delle Comunicazioni 31 gennaio 2003 “Bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2003, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 31 GENNAIO 2003

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2003, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2003)

 

IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 12, che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista  la  legge  23   dicembre  1998, n. 448, concernente misure di finanza  pubblica  per   la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in particolare l’art. 45, comma 3;

Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10;

Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 145, commi 18 e 19;

Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 52, comma 18;

Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 80, comma 35;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
“Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici   previsti  dall’art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.  448”;

Visto  il  decreto-legge   23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con modificazioni,    dalla   legge   20   marzo   2001,   n.  66,  recante “Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di trasmissioni  radiotelevisive  analogiche   e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Considerato  che  ai  sensi   del  predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione   dell’esercizio    dell’attivita’   di   radiodiffusione televisiva  in  ambito  locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;

Visto   il    decreto-legge   12   giugno   2001,  n.   217,  recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto  il “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari” approvato dalla Commissione per l’assetto del   sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto  il  “Codice  di   autoregolamentazione Tv e minori” approvato dalla  Commissione  per   l’assetto  del  sistema radiotelevisivo il 5 novembre  2002   e  sottoscritto  dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista  la  legge  16   gennaio  2003,  n. 3, recante disposizioni in materia  di   pubblica  amministrazione  e, in particolare, l’art. 41, comma 9;

Decreta:

Art. 1.

1.  La  domanda  per   ottenere  i benefici previsti dall’art. 1 del decreto    ministeriale   21  settembre  1999,  n.  378,   concernente:
“Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici   previsti  dall’art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.448”,   di  seguito  indicato  come  “regolamento”,   a  favore  delle emittenti   televisive  locali   titolari  di  concessione  ovvero  di autorizzazione    rilasciata   ai  sensi  dell’art.  1,   comma 1,  del decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,   per l’anno 2003, deve essere inviata,   in   duplice    copia,   di   cui  l’originale   debitamente documentato,  a  mezzo  raccomandata  o  via fax, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato  regionale  per  le  comunicazioni   ovvero,  se  non  ancora costituito,  al  comitato   regionale  per  i servizi radiotelevisivi, competente   per   territorio.  La  data  apposta  sulla  raccomandata dall’ufficio    postale   accettante   fa   fede  della   tempestivita’ dell’invio.  Ciascuna  emittente  puo’   presentare  la domanda per il bacino televisivo nel quale e’ ubicata la sede operativa principale e per  gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,   del  regolamento,  raggiunga una popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente nel   territorio   della    regione  irradiata.  A  tale  ultimo  fine l’emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni  serviti  all’interno della regione oggetto della concessione, specificando,  altresi’,  se   la copertura e’ totale o parziale e, in quest’ultimo  caso,   indicando  le  aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2.  La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei benefici o, nei  casi  consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:

a)  l’indicazione  degli   elementi atti ad individuare l’emittente richiedente  con  gli   estremi dell’atto concessorio o autorizzatorio rilasciato  ai  sensi   del  decreto-legge  20  gennaio  2001,  n.  5, convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli   elementi  previsti   dall’art.  4  del  regolamento,  che s’intendono    sottoporre   a  valutazione,  i  quali  possono   essere comprovati  mediante  dichiarazione  sostitutiva.  A   tal fine devono essere indicati:

1)  la  media  dei fatturati realizzati nel triennio 2000-2002; nel  caso  in  cui l’emittente presenti la domanda per piu’ bacini di utenza  deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile  all’esercizio  di  ogni   singola  emittente televisiva in ciascun  bacino  di utenza, da calcolarsi secondo quanto previsto dal successivo comma 3;

2)  il  personale  applicato   allo  svolgimento  dell’attivita’ televisiva,  per   ogni singola emittente; nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per piu’ bacini di utenza deve essere indicata la quota parte del personale impiegato per lo svolgimento dell’attivita’ televisiva effettivamente impiegato in ciascun bacino di utenza;

c)  la dichiarazione che l’emittente ha assolto tutti gli obblighi d’informazione  contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attivita’ radiodiffusiva;

d)  la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l’anno  2002  alle provvidenze di cui all’art. 7 del decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993,  n.  422;  l’adozione   del  provvedimento  formale  di ammissione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680,   alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione  per la successiva erogazione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;

e)  la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell’art. 2 del regolamento,  con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f)la  dichiarazione  di   essere  in regola con il pagamento del canone  di concessione fino all’anno 2002: si intendono in regola con il  pagamento  del  canone  di   concessione  anche  le  emittenti che usufruiscano  delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei confronti  delle  quali   siano  intervenute  pronunce giurisdizionali favorevoli  nel caso di controversie relative al pagamento dei canoni di concessione;

g)l’indicazione  dell’ammontare   delle  sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l’emittente abbia gia’ beneficiato;

h)l’impegno  a  rispettare   il Codice di autoregolamentazione in materia  di  televendite  e   spot di televendita di beni e servizi di astrologia,  di  cartomanzia   ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, citati nelle premesse.

3.  Ai fini del presente decreto per fatturato si intende il volume d’affari  conseguito dall’emittente richiedente ai sensi dell’art. 20 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all’esercizio dell’attivita’ televisiva.

4.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu’ di una attivita’,  anche non televisiva, deve recare l’impegno ad instaurare un  regime  di  separazione   contabile  e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell’art. 3 del regolamento.

5.  Ai  fini  della   ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento  annuo  di   cui  all’art.  45,  comma  3, della legge 23 dicembre   1998, n. 448, come modificato dall’art. 27, comma 10, della legge  23 dicembre 1999, n. 488, dall’art. 145, comma 18, della legge 23  dicembre   2000,  n.  388,  dall’art.  52,  comma  18, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448  e  dall’art. 80, comma 35 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,  deve  trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione  generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici    giorni   dalla   scadenza   del    termine  ultimo  per  la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

6.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i  comitati  regionali  per  le   comunicazioni  ovvero, se non ancora costituiti,  i  comitati   regionali  per  i  servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro   trenta   giorni,  al  Ministero  delle comunicazioni  che provvede all’erogazione del contributo, nei limiti dello  stanziamento  relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto  previsto  dall’art.  2,  comma   1,  lettere  b),  c) e d) del regolamento.

7.   In   caso  di   ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e’ erogato  un   acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno 2003.

Il  presente  atto  e’   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: Gasparri