DECRETO 26 APRILE 2013
Il Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
Visto l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 alla determinazione per l’anno 2013 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione tra le Regioni della somma stanziata per l’anno 2013 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
Ritenuto di rimettere alla valutazione delle Regioni ai fini dell’utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;
Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2010-2013 approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009, stabilisce per l’anno 2013 un tasso di inflazione programmata pari all’1,5%;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012 che assegnava come stanziamento iniziale di competenza di bilancio sul Cap. 3121 PG 2 per l’anno 2013 di € 1.721.702,00;
Visto l’accantonamento dell’I.G.B. con la quale il Cap. 3121 PG 2 ha subito una previsione di variazione negativa di bilancio di € 18.478,00;
DECRETA
Art. 1
1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2013 è determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 10,19 e per le emittenti televisive in Euro 27,54 indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Della somma di Euro 1.703.224,00, stanziata per l’anno 2013, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, Euro 567.741,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e Euro 1.135.482,67 alle emittenti televisive locali;
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle Regioni sono attribuite :
Regioni | Quota Radio | Quota Tv | Totale |
Piemonte | 40.577,34 | 81.154,68 | 121.732,03 |
Val D’Aosta | 1.165,64 | 2.331,29 | 3.496,93 |
Lombardia | 86.588,93 | 173.177,86 | 259.766,79 |
Prov. Di Bolzano | 4.536,07 | 9.072,15 | 13.608,22 |
Prov. Di Trento | 4.797,26 | 9.594,51 | 14.391,77 |
Veneto | 44.633,43 | 89.266,86 | 133.900,29 |
Friuli Venezia Giulia | 12.295,95 | 24.591,91 | 36.887,86 |
Liguria | 15.370,94 | 30.741,89 | 46.112,83 |
Emilia Romagna | 38.801,60 | 77.603,20 | 116.404,81 |
Toscana | 33.601,14 | 67.202,29 | 100.803,43 |
Umbria | 7.965,44 | 15.930,88 | 23.896,32 |
Marche | 14.491,61 | 28.983,21 | 43.474,82 |
Lazio | 53.237,92 | 106.475,84 | 159.713,76 |
Abruzzo | 13.594,78 | 27.189,56 | 40.784,34 |
Molise | 3.717,73 | 7.435,47 | 11.153,20 |
Campania | 55.848,48 | 111.696,96 | 167.545,44 |
Puglia | 40.073,79 | 80.147,58 | 120.221,37 |
Basilicata | 6.435,23 | 12.870,46 | 19.305,69 |
Calabria | 21.294,83 | 42.589,67 | 63.884,50 |
Sicilia | 52.144,01 | 104.288,02 | 156.432,03 |
Sardegna | 16.569,19 | 33.138,37 | 49.707,56 |
Totali | 567.741,33 | 1.135.482,67 | 1.703.224,00 |
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li 26 aprile 2013
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 2013 registro n. 6 foglio n. 245.