Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2019 “Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

DECRETO 26 febbraio 2019

Definizione delle modalita’ minime comuni relative alla fornitura  in via informatica di informazioni da parte degli organismi di  gestione collettiva e delle entita’ di gestione indipendenti

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019)

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA’ CULTURALI

  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti d’autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l’uso  online nel mercato interno;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea  2015  e,  in particolare, l’art. 20;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con il quale  e’ stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti d’autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l’uso  online nel mercato interno;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni, recante protezione del diritto d’autore e di altri  diritti  connessi al suo esercizio;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche’  alla  libera circolazione di tali dati;
Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive modificazioni, recante il codice in materia  di  protezione  di  dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive modificazioni, relativo all’istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59;
Visti l’art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e l’art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita’ culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in materia  di  diritto d’autore e disciplina della proprieta’ letteraria;
Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  degli Uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art.  16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89  e  successiva modificazione e integrazione;
Considerato che con nota n. 12557  del  20  aprile  2017  l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del turismo  ha  definito  le  modalita’  per  l’attuazione  del  decreto legislativo;
Tenuto conto dell’istruttoria  condotta  dalla  Direzione  generale biblioteche istituti culturali e diritto d’autore con il supporto del CCPDA e delle osservazioni  pervenute  dai  soggetti  interessati  in riscontro alla comunicazione del Presidente del  Comitato  consultivo permanente per il diritto d’autore del 19 maggio 2017, prot. 10027;
Tenuto conto del parere espresso dal  CCPDA  nell’adunanza  del  20 dicembre 2017;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio del 9 settembre 2015, attuata con  decreto  legislativo  15  dicembre 2017, n. 223, che prevede una procedura  d’informazione  nel  settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi della  societa’  dell’informazione,  codificazione  della   direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998,  e  preso  atto  che  al  termine  del periodo di status quo non sono pervenute osservazioni da parte  della Commissione europea;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto detta le modalita’  minime  comuni  relative alla  fornitura  in   via   informatica   agli   utilizzatori   delle informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti,  di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo  2017,  n. 35.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli organismi di gestione collettiva ed alle entita’ di gestione indipendente  come definiti  dall’art.  1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Art. 2
Modalita’ di fornitura delle informazioni

  1. Fatti salvi i diversi accordi raggiunti tra le  parti  ai  sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35, i soggetti indicati nell’art.  1,  comma  2,  del  presente  decreto, forniscono  agli  utilizzatori,   sulla   base   di   una   richiesta adeguatamente giustificata, le informazioni di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo  15  marzo  2017,  n.  35, secondo le modalita’ e le specifiche tecniche di cui all’allegato del presente decreto.
2. Gli accordi di cui al  comma  1  sono  notificati  dai  soggetti interessati all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

  1. Al fine di  garantire  modalita’  minime  comuni  relative  alla fornitura in via informatica delle  informazioni,  gli  utilizzatori, nonche’ gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione indipendente si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Fino ad allora le informazioni di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo  15 marzo 2017, n. 35, possono essere fornite secondo gli  standard  gia’ adottati su base volontaria nel settore.
2. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, ovvero nel  caso  di  rilevata  inidoneita’  dei  sistemi  predisposti  alle finalita’ del presente decreto,  rilevata  altresi’  l’assenza  degli accordi  di  cui  all’art.  2,  l’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni applica le sanzioni di cui all’art. 41,  comma  1,  del decreto legislativo 15  marzo  2017,  n.  35,  secondo  le  modalita’ previste dall’art.  6  del  regolamento  approvato  con  delibera  n. 396/17/CONS.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Il presente decreto e’ trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi  di  controllo  ed  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2019

Il Ministro: Bonisoli

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 547

ALLEGATO TECNICO

    1. I  soggetti  indicati  nell’art.  1,  comma  2,  del  presente decreto, forniscono le informazioni di  cui  all’art.  27,  comma  1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  35,
secondo le seguenti modalita’:
a) le informazioni richieste  sono  fornite  predisponendo  sul proprio sito internet una pagina di ricerca che consenta di acquisire le informazioni necessarie e che, utilizzando il linguaggio marcatore eXtensible Markup Language (XML), consenta di estrarre i risultati.
b) al fine di consentire un massimo livello di disambiguazione, la pagina deve contenere non meno di tre campi ricerca, di cui almeno uno tramite operatore «contiene» e deve utilizzare un  meccanismo  di ranking che consenta di classificare le eventuali  risposte  multiple ad una medesima query.
2. A titolo meramente esemplificativo, ai fini di quanto previsto dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35, possono  essere  indicate,  ove  disponibili  e  tenuto  conto  delle differenti fattispecie,  le  seguenti  informazioni  e  utilizzati  i seguenti criteri redazionali:

a) Informazioni relative alle opere.
i. Il codice identificativo delle opere va  indicato  utilizzando l’International Standard Musical Work Code (ISWC)  o  l’International Standard Recording Code (ISRC) o l’International Standard Audiovisual Number (codice ISAN), ovvero  l’International  Standard  Book  Number (codice ISBN/ISSN).
ii.  Il  titolo  dell’opera  va  indicato  per   esteso   ponendo l’eventuale  articolo  all’inizio  (es.  Il  gatto  e  la  volpe)   e specificando,  laddove  esistente,  l’eventuale  titolo   in   lingua italiana.
iii. Laddove due opere abbiano lo stesso  titolo  e  siano  state prodotte/distribuite nello  stesso  anno,  quest’ultimo  deve  essere seguito da un numero romano progressivo (es. 2008 I, 2008 II, etc.).
iv.  Laddove  l’opera  costituisca  un  episodio  di  una  serie, indicare in sequenza: il titolo dell’opera, il titolo della serie, la stagione a cui si riferisce  attraverso  un  numero  progressivo,  il numero dell’episodio se esistente.
v. Laddove l’opera  sia  costituita  da  piu’  parti  o  articoli indicare in sequenza: il titolo della parte o episodio o articolo, il titolo  dell’opera  completa/rivista  di  cui  e’  parte/da  cui   e’ estratto, l’eventuale numero, l’anno di pubblicazione, il codice.
vi. In caso di estratto o ripubblicazione il titolo originale  va indicato per esteso ponendo l’eventuale articolo all’inizio.
vii. L’anno di produzione/pubblicazione/rappresentazione/distribuzione dell’opera va indicato in formato numerico esteso aaaa (es. 1977).

 b) Informazioni relative agli  aventi  diritto,  ai  territori  e  ai diritti rappresentati.
i. Le informazioni relative all’identificativo di ciascun  autore rappresentato vanno indicate fornendo  in  sequenza:  cognome,  nome, pseudonimo (se esistente), luogo di  nascita,  data  di  nascita  nel formato  gg/mm/aaaa,  codice  fiscale,  codice   Interested   Parties Information (IPI).
ii. Le informazioni  relative  al  produttore  fonografico  vanno indicate fornendo la ragione sociale e il codice  Interested  Parties Information (IPI).
iii. Le informazioni relative  al  produttore  audiovisivo  vanno indicate fornendo la ragione sociale, il codice fiscale o la  partita IVA.
iv.  Le  informazioni  relative  all’identificativo  di   ciascun artista interprete esecutore rappresentato vanno indicate fornendo in sequenza: cognome, nome, pseudonimo (se esistente), luogo di nascita, data  di  nascita  nel  formato  gg/mm/aaaa,  codice  fiscale,  ruolo nell’opera (ovvero artista primario/comprimario).
v. I territori oggetto degli accordi sono  indicati  mediante  il codice nome Paese ISO 3166-1 alpha-3.
vi. I diritti attribuiti dai mandanti devono essere indicati  con riferimento a quanto specificato nei mandati.
vii.  Gli  accordi  di  rappresentanza  esistenti  sono   forniti mediante l’indicazione della data di inizio e della data di fine  del mandato nel formato gg/mm/aaaa (es. 01/01/2001).