Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 recante “Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2012

Individuazione,  nell’interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  dei requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto  d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive  modificazioni.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2012)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  “Protezione  del diritto d’autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio”  e successive modificazioni;
Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22  aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto  di  autore  e  di  altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni;
Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  “Disciplina dell’attività  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  93,  recante  “Norme  a  favore delle imprese fonografiche e compensi  per  le  riproduzioni  private senza scopo di lucro” e successive modificazioni e,  in  particolare, l’art. 4 che dispone, tra l’altro, la costituzione dell’IMAIE, avente come  finalità  statutaria  la  tutela  dei  diritti  degli  artisti interpreti o esecutori nonchè l’attività  di  difesa  e  promozione degli interessi collettivi di queste categorie;
Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell’art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59”  e  successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2010,  n.  100  e,  in particolare, l’art. 7, comma  1,  che,  “Al  fine  di  assicurare  la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio  1992,  n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali  livelli  occupazionali dell’Istituto mutualistico artisti interpreti  esecutori  (IMAIE)  in liquidazione”,   dispone   la   costituzione   del   nuovo   Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato che “opera sotto  la vigilanza congiunta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento per l’informazione e l’editoria,  del  Ministero  per  i beni e le attività culturali e del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, che ne approvano  lo  statuto  e  ogni  successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell’art.  7 della legge n. 93 del 1992”;
Visto l’art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,  n. 100 il quale stabilisce, tra l’altro, che: “A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE  compiti  e  funzioni attribuiti ai  sensi  di  legge  ad  IMAIE  in  liquidazione  ed,  in particolare, il compito di incassare e  ripartire,  tra  gli  artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli  articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93.  Il nuovo  IMAIE  determina  l’ammontare  dei  compensi  spettanti   agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo  statuto  ed  ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell’art.  82  della legge 22 aprile 1941, n. 633.”;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l’art. 39, comma 2, il  quale  dispone che: “Al fine di favorire la creazione di nuove imprese  nel  settore della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori, mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo maggiori economicità di gestione nonchè l’effettiva  partecipazione e  controllo  da  parte  dei  titolari  di  diritti,  l’attività  di amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.”;
Considerato che, l’art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2012, n. 27  prevede  che:  “Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri da adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante  della  concorrenza  e   del   mercato,   sono   individuati, nell’interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i  requisiti  minimi necessari ad un razionale  e  corretto  sviluppo  del  mercato  degli intermediari di tali diritti connessi.”;
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, recante “Ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare,  l’art.  30 il  quale  dispone,  tra   l’altro,   che:   “Il   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria è la struttura di supporto al Presidente che  opera  nell’area  funzionale  relativa  al  coordinamento  delle attività  di  comunicazione  istituzionale,  alla  promozione  delle politiche di sostegno all’editoria ed ai prodotti editoriali,  ed  al coordinamento  delle  attività  volte  alla   tutela   del   diritto d’autore.”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  novembre  2011 con il quale il  consigliere  della  Corte  dei  conti,  dott.  Paolo Peluffo, è stato nominato Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere  Paolo  Peluffo,  oltre  alle funzioni già delegate con il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5  dicembre  2011,  tra  l’altro,  sono  state  altresì delegate le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in  materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,  diritto d’autore,  vigilanza  sulla  SIAE  e   sul   nuovo   IMAIE,   nonchè l’attuazione delle relative politiche;
Visto il parere dell’Autorità  garante  della  concorrenza  e  del mercato, espresso in data 3 dicembre 2012;
Sentiti il Ministero per i beni  e  le  attività  culturali  e  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori

1. Al fine di consentire  un  razionale  e  corretto  sviluppo  del mercato degli intermediari dei diritti connessi al  diritto  d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e  successive  modificazioni nonchè di tutelare gli interessi  dei  titolari  aventi  diritto,  i requisiti minimi necessari per le imprese che  intendono  svolgere  o svolgono l’attività di amministrazione e di intermediazione di  tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono i seguenti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista  dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’e europea e  che  consenta l’effettiva partecipazione e controllo  da  parte  dei  titolari  dei diritti;
b) ubicazione nel territorio  dello  Stato  italiano  della  sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione;
c) dotazione  e  mantenimento  di  un  patrimonio  netto  minimo, comunque denominato, non inferiore  a  euro  diecimila  o,  entro  il limite di euro centoventimila, al cinque per  cento  del  valore  dei diritti amministrati nell’anno precedente;
d) sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere dall’esercizio successivo  a  quello  di  inizio  dell’attività,  di apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente  al  trenta per cento del valore dei diritti amministrati nell’anno precedente;
e) organizzazione della gestione dei diritti connessi  attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici;  
f) disponibilità di una  banca  dati  informatica,  regolarmente aggiornata,  delle  opere  e  dei  titolari  dei   diritti   connessi amministrati e dei loro aventi  causa  accessibile  ai  titolari  dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine  di  agevolare la distribuzione dei compensi;
g) adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  e  successive modificazioni;
h) previsione espressa  nello  statuto,  indipendentemente  dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e  successive  modificazioni  quale  oggetto  sociale  esclusivo   o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri  obbligatori  e  delle  altre  scritture contabili ai sensi del libro V – Titolo II – Capo III – Sezione III – paragrafo 2 del codice civile;
3) la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile;
4) la redazione del bilancio ai sensi del libro V – Titolo V  – Capo V – Sezione IX del codice civile;
5) la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V  – Titolo V – Capo V – Sezione VI-bis – paragrafo 3 del codice civile;
6) il regolamento interno di ripartizione dei diritti;
7) il regolamento interno inerente le modalità  di  iscrizione e/o di conferimento del mandato;
8)  l’attribuzione  degli  incarichi   di   amministrazione   e direzione a soggetti dotati  di  comprovata  esperienza  e  capacità professionale per i quali  non  sussistano  situazioni  di  conflitto d’interessi   e   sussista,   altresì,   l’assenza   di   cause   di ineleggibilità previste dall’art. 2382  del  codice  civile  nonchè assenza  di  condanne  definitive  per  delitti  contro  la  pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica, per delitti non colposi per  i  quali  la  legge commina la pena della reclusione non  inferiore  nel  massimo  a  tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da  leggi  dirette  alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,  previsti  da leggi in materia di lavoro  o  di  previdenza  sociale,  per  delitti previsti nel libro V – titolo  XI  del  codice  civile  e  nel  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni,  per  reati previsti  dalle  norme   che   disciplinano   l’attività   bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme  in  materia  di  mercati  e strumenti  finanziari,  in  materia  tributaria  e  di  strumenti  di pagamento,  nonchè  l’assenza  di  sottoposizione  alle  misure   di prevenzione disposte ai sensi dal  decreto  legislativo  6  settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
9)  la  gestione  separata,  attraverso  apposite  contabilità analitiche, delle somme raccolte e dovute ai  titolari  dei  diritti, nonchè degli eventuali piani di  investimento  effettuati  con  tali somme. Le risultanze  delle  contabilità  analitiche  devono  essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d’esercizio.

Art. 2

Requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del mercato degli intermediari dei diritti connessi

1. Al fine di consentire  un  razionale  e  corretto  sviluppo  del mercato degli intermediari dei diritti connessi al  diritto  d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e  successive  modificazioni nonchè di tutelare gli interessi dei  titolari  aventi  diritto,  le imprese  che   intendono   svolgere   o   svolgono   l’attività   di amministrazione  e  di  intermediazione  di  tali  diritti  connessi, indipendentemente  dalla  specifica  forma  giuridica   o   struttura organizzativa adottata, sono tenute:
a) ad adottare  criteri  di  trasparenza,  pubblicità,  equità, imparzialità, parità  di  trattamento  e  non  discriminazione  nei confronti dei  titolari  dei  diritti,  con  particolare  riferimento all’accettazione e  alla  risoluzione  del  mandato  o  del  rapporto associativo, alle tipologie dei  rapporti  di  gestione  istaurabili, alla  risoluzione   delle   controversie,   alla   determinazione   e ripartizione dei diritti, nonchè alle condizioni, ai  costi  e  alle provigioni poste a carico dei titolari dei diritti;
b) ad adottare  criteri  di  trasparenza,  pubblicità,  equità, imparzialità, parità  di  trattamento  e  non  discriminazione  nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione,  con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle  condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti;
c) a comunicare  periodicamente,  e  comunque  entro  l’esercizio successivo a quello della maturazione dei diritti,  ai  titolari  dei diritti l’ammontare dei compensi maturati e le relative modalità  di determinazione;
d) a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei  compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;
e) ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento inerente, nelle more della loro ripartizione,  le  somme  raccolte  e dovute ai titolari dei diritti;
f) a procedere, in assenza di obiettive  ragioni  ostative,  alla ripartizione e al  pagamento  delle  somme  dovute  ai  titolari  dei diritti  non  oltre  i  12  mesi  successivi  la  scadenza  dell’anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione;
g) ad adottare idonee procedure per la rapida individuazione  dei titolari dei diritti;
h) ad affidare la revisione legale dei conti a  una  società  di revisione legale iscritta nell’apposito registro di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
i) a non imporre ai titolari dei diritti alcuna obbligazione  che non sia oggettivamente necessaria per la protezione dei loro  diritti e dei loro interessi;
l) a consentire la comunicazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori attraverso mezzi elettronici.

Art. 3

Oneri di comunicazione

1. Le imprese che intendono  svolgere  o  svolgono  l’attività  di amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto d’autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n.  633  e  successive modificazioni, ai  fini  della  verifica  del  razionale  e  corretto sviluppo del mercato degli intermediari  di  tali  diritti  connessi, indipendentemente  dalla  specifica  forma  giuridica   o   struttura organizzativa adottata, sono tenute:
a) a  segnalare  l’inizio  dell’attività  secondo  le  modalità previste dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive modificazioni  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali,  trasmettendo   altresì   alle   suddette   amministrazioni pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2;
b) a pubblicare sul proprio sito internet  il  numero  di  aventi diritto che hanno conferito il mandato  e  il  valore  economico  dei diritti amministrati;
c) a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco degli  accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonchè l’elenco degli accordi di reciprocità sottoscritti con imprese che esercitano in altri Paesi l’attività di amministrazione e  intermediazione  dei diritti connessi;
d) a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto  e  l’elenco dei soggetti a cui sono attribuiti  incarichi  di  amministrazione  e direzione;
e) a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui  alla  lettera a) tutte le informazioni da queste richieste.
2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per l’informazione e l’editoria pubblica sul proprio sito l’elenco  delle imprese che hanno comunicato  l’inizio  dell’attività  e  che  hanno ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b),  c),  d), e). Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di concerto  con il Ministero per i beni e le attività culturali e il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare  comunicazione  sul proprio sito delle imprese che risultano non essere più in  possesso
dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto è trasmesso, per i  relativi  adempimenti,  ai competenti organi  di  controllo  ed  è  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2012

                                               p. il Presidente      

                                         Il Sottosegretario di Stato 

                                        alla Presidenza del Consiglio

                                                 dei Ministri        

                                                    Peluffo          

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 1