Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

 

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione  e  Rai  Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi  in lingua  francese  nella  Regione  Valle  d’Aosta   e   di   programmi radiofonici e televisivi in lingua  slovena  nonche’  radiofonici  in lingua italiana  e  friulana  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia.

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2018)
 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e’  tenuta  la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla  societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra l’altro, che «la societa’ concessionaria» effettui, sulla base di una «convenzione   aggiuntiva   da   stipularsi   con    le    competenti amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche’ radiofonici  in  lingua  italiana  per  la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e … in lingua  francese  per la regione autonoma Valle d’Aosta»;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio  in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche’ delega  al  Governo  per   l’emanazione   del   testo   unico   della Radiotelevisione;

  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico»,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

  Visto, in particolare, l’art. 7 del  sopracitato  testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27 aprile  2011,  ed  in  particolare  l’art.  17,  comma   2,   recante «Iniziative specifiche per  la  valorizzazione  delle  istituzioni  e delle culture locali»;

  Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati,  la Presidenza del Consiglio dei ministri ha  stipulato  una  convenzione per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti  quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello sviluppo economico;

  Considerato che detta convenzione e’  stata  rinnovata  fino  al  6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a successive proroghe di fonte legislativa della predetta  concessione, e’ stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 – 31 ottobre 2016, anch’essa rinnovata fino  al  29  gennaio  2017  e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo con la proroga della Concessione;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della  RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

  Visto l’art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  recante  la procedura per l’affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile  2017,  adottato ai sensi dell’art. 49, comma 1-quinquies del testo unico,  introdotto dal citato art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l’art. 1, comma 1  ai sensi del  quale  e’  concesso  alla  RAI  l’esercizio  del  servizio pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull’intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data del 30 aprile 2017;

  Considerato che, successivamente al citato  contratto  di  servizio relativo al triennio 2010 – 2012, allo stato attuale,  non  e’  stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si e’ convenuto di  stipulare  una  nuova convenzione della durata di un anno, prevedendo la  possibilita’  per entrambe le  parti  di  risolvere  la  convenzione  prima  della  sua naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i rapporti in funzione del contenuto dell’eventuale nuovo contratto  di servizio,  qualora  quest’ultimo  preveda  una   diversa   disciplina rispetto a quella vigente;

  Considerato che sulla base di quanto esposto, e’  stato  stipulata, in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al 29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti,  per  un  importo,  per  il periodo di durata della convenzione, di € 14.000.000,00,  comprensivo di IVA;

  Considerato che le risorse finanziarie  necessarie  alla  copertura del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal  «Fondo per  il  pluralismo  e  l’innovazione   dell’informazione»   previsto dall’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che  dette  risorse sono in corso di ripartizione, come previsto dal comma 4  del  citato art. 1;

  Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24  novembre  2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli affari esteri»;

  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il  15  dicembre  2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale:

  l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Ministro dello sport;

  il  prof.  Pietro  Carlo  Padoan   e’   stato   nominato   Ministro dell’economia e delle finanze

  il dott. Carlo Calenda e’ stato nominato  Ministro  dello  sviluppo economico;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 26 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data  3  febbraio 2017 Ufficio controllo  atti  P.C.M.  Ministeri  giustizia  e  affari esteri, reg.ne prev. n. 292, con cui al  Ministro  dello  sport,  on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti  al  Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria;

Decreta:

Art. 1

  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  e  Rai  Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi  in lingua  francese  nella  Regione  Valle  d’Aosta   e   di   programmi radiofonici e televisivi in lingua  slovena  nonche’  radiofonici  in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.

  2. Ai sensi del punto 131  dell’allegato  alla  legge  24  novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti dirigenziali.

  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2017

             p. il Presidente del Consiglio dei ministri

                       il Ministro dello sport

                con delega in materia di informazione

               e comunicazione del Governo ed editoria

                                Lotti

                      Il Ministro dell’economia

                           e delle finanze

                               Padoan

                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                              Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 280

Allegato

Convenzione

    per la trasmissione di  programmi  radiofonici  e  televisivi  in lingua francese nella regione Valle  d’Aosta  e  in  lingua  slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia

tra

    la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per l’informazione e l’editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di seguito denominata anche «Presidenza del  Consiglio»,  nella  persona del  cons.  Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita’  di  capo  del Dipartimento per l’informazione e l’editoria,

  e

    Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita  IVA  ed  iscrizione  al  registro  delle imprese n. 12865250158), di seguito indicata anche  come  “Rai  Com”, nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua  qualita’  di Presidente e Amministratore Delegato,

    di seguito denominate anche “parti”.

CIG: 7059335B85.

    Premesso che la Presidenza del Consiglio, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di  seguito  RAI) quale concessionaria esclusiva  del  servizio  pubblico  radiofonico, televisivo  e  multimediale  ai  sensi  dell’art.  49   del   decreto legislativo 31  luglio  2005  n.  177  e  s.m.i.,  tra  l’altro,  per l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e  televisive  a  favore delle minoranze linguistiche nella Regione  Autonoma  Friuli  Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle  d’Aosta,  attraverso  apposite convenzioni aggiuntive;

    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio in materia di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI, nonche’ delega al Governo per  l’emanazione  del  testo  unico  della Radiotelevisione;

    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come “Testo Unico”,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio;

    Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

    Considerato che la RAI, in quanto societa’  concessionaria  dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e’ tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del servizio   pubblico   la   qualita’   dell’offerta   radiotelevisiva, impegnandosi affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27 aprile 2011;

    Visto, in particolare, l’art. 17, comma 2, secondo  cui  «La  RAI effettua, per conto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per  le   minoranze culturali e linguistiche cosi’ come previsto dalla  legge  14  aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare  una  programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui  sopra, la  RAI  si  impegna  in  particolare  ad   effettuare   trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la  Provincia  autonoma  di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia.  Sulla base  di  apposita  convenzione  RAI   si   impegna   ad   effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione  autonoma Friuli Venezia Giulia»;

    Considerato che, al fine di garantire  i  servizi  oggetto  della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio  ha  stipulato  con Rai Com, quale mandataria esclusiva della  RAI  per  la  definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni  con  Enti  ed Istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di  comunicazione  istituzionale  ovvero  altre  forme  di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i  contratti  quadro  e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel  contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico,  una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015;

    Considerato che detta convenzione e’ stata rinnovata  fino  al  6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a successive proroghe di fonte legislativa della predetta  Concessione, e’ stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 – 31 ottobre 2016, anch’essa rinnovata fino  al  29  gennaio  2017  e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo con la proroga della Concessione;

    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220  recante  «Riforma  della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

    Considerato che, successivamente al citato contratto di  servizio relativo al triennio 2010 – 2012, allo stato attuale,  non  e’  stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si  conviene  di  stipulare  la  presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la  possibilita’ per entrambe le Parti di risolvere la  convenzione  prima  della  sua naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i rapporti in funzione del contenuto dell’eventuale nuovo contratto  di servizio,  qualora  quest’ultimo  preveda  una   diversa   disciplina rispetto a quella vigente;

    Visto l’art. 49-ter del suddetto  testo  unico,  come  modificato dall’art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Attuazione  delle  direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa’  interamente partecipate dalla medesima  dall’applicazione  della  disciplina  del predetto Codice dei contratti pubblici;

    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2017 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, in particolare l’art. 1, comma 1 ai sensi del quale e’ concesso alla RAI l’esercizio del  servizio  pubblico  radiofonico,   televisivo   e   multimediale sull’intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

    Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni»;

    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente convenzione,

stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

    La convenzione ha ad oggetto la  produzione  e  diffusione  delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  a  tutela  delle  minoranze linguistiche presenti  nelle  Regioni  Autonome  del  Friuli  Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, secondo quanto indicato nel  successivo art. 2.

Art. 2.

Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

    1. Rai Com, per conto  di  RAI,  si  impegna  alla  produzione  e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in  friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia, nella misura di:

      n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

      n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;

      n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;

      n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.

    2.  Rai  Com  si  impegna  alla  produzione  e  diffusione  delle trasmissioni radiofoniche e televisive  in  lingua  francese  per  la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella misura di:

      n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

      n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

    3. Le trasmissioni devono comprendere  servizi  giornalistici,  e programmi di contenuto informativo, artistico  e  culturale  aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.

Modalita’ di esecuzione

    1.  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla  Presidenza   del Consiglio, entro  un  mese  dalla  data  di  stipula  della  presente convenzione, lo schema di massima annuale della programmazione  delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana  e friulana, che verranno  realizzate,  nonche’  delle  trasmissioni  in lingua francese che verranno realizzate nel periodo di vigenza  della convenzione stessa, con l’indicazione dei contenuti, delle  modalita’ di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione.

    2. La Presidenza del Consiglio,  entro  un  mese  dalla  data  di ricezione dello schema di massima di cui al comma 1, comunica  a  Rai Com le sue eventuali osservazioni.

    3.   Eventuali   variazioni   del   palinsesto   devono    essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.

    4. Al termine del periodo di vigenza della presente  convenzione, e comunque non oltre l’ultimo giorno del primo mese  successivo,  Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di  trasmissione  tra programmi originali, programmi d’acquisto  e  repliche  nonche’  dati disponibili ed aggiornati riguardanti l’ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti  recepiti  tramite  gli enti e le organizzazioni interessate.

    5. In caso  di  rinnovo  della  presente  convenzione,  ai  sensi dell’art. 14,  comma  2,  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla Presidenza del Consiglio, entro un  mese  dalla  data  di  firma  del rinnovo,  lo  schema  di  palinsesto   dell’offerta   radiofonica   e televisiva di cui al comma 1 riferito al periodo  del  rinnovo  e  la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di  ricezione  del suddetto  schema,  comunichera’  a   Rai   Com   le   sue   eventuali osservazioni.

Art. 4.

Commissione consultiva

    1. La Presidenza del Consiglio  puo’  avvalersi,  ai  fini  degli ulteriori adempimenti di  competenza  relativi  all’attuazione  della presente convenzione, della Commissione per la  programmazione  delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione  Autonoma  Friuli  Venezia Giulia, di cui all’art. 6 dell’ «Atto  aggiuntivo  stipulato  tra  la Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  delle  Poste  e delle  Telecomunicazioni  e  la  societa’   per   azioni   R.A.I.   – Radiotelevisione Italiana Spa per  la  estensione  al  territorio  di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto  del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180,  concernente  la concessione  in  esclusiva  alla  RAI  dei   servizi   circolari   di radioaudizione e di televisione»,  approvato  e  reso  esecutivo  con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere  chiamati  a partecipare  rappresentanti  della  Rai,  degli  organismi  e   delle istituzioni interessate.

Art. 5.

Varianti

    1. Salvo quanto previsto nell’art.  2  e  fermo  restando  quanto disposto ai successivi articoli  7  e  9,  eventuali  variazioni  nel numero  delle  ore  di   trasmissione   televisive,   nonche’   nella distribuzione    settimanale    dei    programmi,    devono    essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 6.

Impianti

    1. I programmi oggetto della presente  convenzione  sono  diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base  alla  vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.

Art. 7.

Corrispettivo

    1. Per le prestazioni dei servizi indicati all’art. 2,  comma  1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per  il  periodo  relativo  alla  presente  convenzione,  un corrispettivo        pari        ad        euro         11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge,  per  le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e  slovena, oltre  un  importo  pari   a   euro   200.000,00   (duecentomila/00),comprensivo di IVA di legge,  per  le   trasmissioni  radiofoniche  in friulano.

    2. Per le prestazioni dei servizi indicati all’art. 2,  comma  2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde  

Rai Com, per  il  periodo  relativo  alla  presente  convenzione,  un corrispettivo pari ad euro  2.200.000,00  (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge.

    3. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato – in ottemperanza al  decreto  legislativo  del  9  novembre  2012,   n.   192   e   in considerazione  della  complessita’  della  documentazione  e   della procedura prevista per il pagamento –  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai  Com  alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potra’ essere emessa da  Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica  della  conformita’   delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo in  presenza  di  tutta  la documentazione   giustificativa   dell’avvenuto   adempimento   delle prestazioni,  corredate  di  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di notorieta’, sottoscritte da un procuratore all’uopo delegato e munito dei relativi  poteri,  recanti  l’indicazione  delle  ore  trasmesse, nonche’  di  relazioni  di  sintesi  relative   alle   programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture  non  potranno essere emesse da Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica  della conformita’ delle prestazioni  di  cui  al  successivo  comma  4  del presente articolo.

    4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi – nei termini di cui al  comma  3  –  i  competenti  Ispettorati  territoriali  del Dipartimento  per  le  Comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo economico  fanno  pervenire  alla   Presidenza   del   Consiglio   le dichiarazioni attestanti l’effettivita’  delle  trasmissioni  di  cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di  vigenza  della convenzione medesima.

Art. 8.

Deposito cauzionale

    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che sara’ costituito  un  deposito  cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto       di       Credito       di       euro        684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato  o  equiparati  al loro valore nominale, ovvero sara’  costituita  una  fidejussione  di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da  un  primario istituto bancario della durata di quindici mesi.

    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.

    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l’imposta  sul valore aggiunto sui corrispettivi  per  i  servizi  effettuati  dalla concessionaria e’ a carico della Presidenza del Consiglio, mentre  le spese contrattuali della presente convenzione sono a  carico  di  Rai Com.

Art. 9.

Detrazioni e penalita’

    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell’espletamento  dei servizi previsti all’art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso  fortuito,  la  fattura  deve  contenere,  in   detrazione   dai corrispettivi  previsti  dall’art.  7,  commi  1  e  2,   il   valore dell’eventuale  diminuzione  del  numero  di  ore   di   trasmissione effettuate rispetto al numero  di  ore  indicate  dall’art.  2  della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

      euro  581,32  (cinquecentottantuno/32)  per  ciascuna  ora   di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

      euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora  di  trasmissione radiofonica in lingua italiana;

      euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora  di  trasmissione radiofonica in lingua friulana;

      euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per  ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

      euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per  ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

      euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna  ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

    2. Superato il 10%  delle  ore  non  trasmesse  vengono  altresi’ applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

      a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di   ritardo   nella   consegna   del   palinsesto   dei    programmi radiotelevisivi di cui all’art. 3 comma 1, oltre il termine  previsto dal  medesimo  articolo,  con  riferimento  ai  programmi  in  lingua slovena, italiana e friulana;

      b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46)  per  ciascun  giorno  di ritardo nella consegna del palinsesto dei  programmi  radiotelevisivi di cui all’art. 3 comma 1, oltre il  termine  previsto  dal  medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;

      c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non  trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare  al  numero di ore non trasmesse;

      d) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna  ora  non  trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al  numero di ore non trasmesse;

      e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna  ora  non  trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare  al  numero di ore non trasmesse;

      f)  euro   5.422,80   (cinquemilaquattrocentoventidue/80)   per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;

      g) euro  1.032,91  (milletrentadue/91)  per  ciascuna  ora  non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese  da  applicare al numero di ore non trasmesse;

      h)  euro   5.164,57   (cinquemilacentosessantaquattro/57)   per ciascuna  ora  non  trasmessa  dei  programmi  televisivi  in  lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.

    3.  Tale  ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita’,  ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato  da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

    4. Il pagamento delle suddette penalita’ non esonera Rai  Com  da eventuale responsabilita’ verso i terzi.

    5. Il pagamento delle penalita’ suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della  committente.  Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente  dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.

    6. A seguito di ripetute  inadempienze  (per  un  monte  ore  non inferiore al  50%  delle  ore  complessive  di  trasmissione  di  cui all’art. 2), la  Presidenza  del  Consiglio,  previa  notifica,  puo’ disporre l’immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari

    1. Le parti assumono gli obblighi di  tracciabilita’  dei  flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

    2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu’ conti correnti  bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’  Poste  italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

    3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente

dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia’  esistente,  dalla  sua prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  di  esso.  La  commissionaria  si  impegna,  altresi’,  a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.  

    4. La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre  2010,  n. 187, in caso di mancato utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a   consentire   la   piena tracciabilita’ delle operazioni.

Art. 11.

Foro competente

    1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della presente convenzione.

    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validita’, l’efficacia, l’esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  convenzione,  sara’ competente il Foro di Roma.

Art. 12.

Rinvio

    1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della  radiotelevisione,  nonche’  alla  normativa  sulla contabilita’ generale dello Stato.

Art. 13.

Spese

    1. Tutte le spese concernenti la presente  convenzione,  comprese quelle di registrazione, sono a carico di Rai Com.

Art. 14.

Durata

    1. La presente convenzione sara’ valida per la durata di un  anno solare a decorrere dal 30 aprile 2017.

    2. Le Parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo delle  medesime  condizioni  e  modalita’  di   cui   alla   presente convenzione,  mediante  scambio  di  note  con  firma  digitale,   da effettuarsi via PEC.

    3. A seguito dell’eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale  e  potranno  stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione  del contenuto del citato  contratto,  qualora  quest’ultimo  preveda  una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

    4. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a richiesta di una delle Parti potra’ procedersi alla  revisione  degli obblighi stabiliti in convenzione.

    5. La presente convenzione e’ immediatamente  esecutiva  per  Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del  Consiglio  dopo l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico e la  registrazione  da  parte  dei competenti organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

 Roberto G. Marino

Per Rai Com S.p.a. 

 Gian Paolo Tagliavia