Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2016 recante “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione  e  Rai  Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi  in lingua  francese  nella  Regione  Valle  d’Aosta   e   di   programmi radiofonici e televisivi in lingua  slovena  nonche’  radiofonici  in lingua italiana e  friulana  nella  Regione  Friuli  Venezia  Giulia.

 

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di uffici dirigenziali generali;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e’  tenuta  la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla  societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra l’altro, che «la societa’ concessionaria» effettui, sulla base di una «convenzione   aggiuntiva   da   stipularsi   con    le    competenti amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche’ radiofonici  in  lingua  italiana  per  la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e … in lingua  francese  per la regione autonoma Valle d’Aosta»;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio  in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI ,  nonche’ delega  al  Governo  per   l’emanazione   del   testo   unico   della Radiotelevisione;

  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

  Visto, in particolare, l’art. 7 del  sopracitato  testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27 aprile  2011,  ed  in  particolare  l’art.  17,  comma   2,   recante «Iniziative specifiche per  la  valorizzazione  delle  istituzioni  e delle culture locali»;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della  RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

  Visto l’art. 49-ter  del  suddetto  testo  unico,  come  modificato dall’art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Attuazione  delle  direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i contratti  stipulati  dalla  RAI   e   dalle   societa’   interamente partecipate  dalla  medesima,  aventi  per  oggetto  l’acquisto,   lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le  relative acquisizioni di tempo di trasmissione;

  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria,  la  RAI  e  Rai  World S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero, stipulata in data 31 dicembre  2012  ed  approvata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico in  data  4  novembre  2013  e,  in particolare, l’art. 11,  comma  2  che  prevede  la  possibilita’  di rinnovare  la  predetta  convenzione  alle  medesime   condizioni   e modalita’ fino  al  6  maggio  2016,  non  oltre  la  scadenza  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista  dall’art. 49 del predetto testo unico pro-tempore;

  Considerato che, come comunicato con note del  31  luglio  2014  n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d’azienda della RAI denominato «area commerciale» e’ stato conferito,  con  efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di  seguito  «Rai  Com»),  societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti  i  contratti,  attivi  e passivi, debiti e crediti, precedentemente  di  pertinenza  dell’area commerciale;

  Premesso che Rai Com agisce in  qualita’  di  mandataria  esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e  gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi  ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente

accordo;

  Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  del  18 dicembre 2015 prot. n. DIE 0016947 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e’ proceduto, sulla base dell’art.  14, comma 2, della convenzione per l’estero sopra citata,  all’estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita’, fino  al  6 maggio  2016,  fissando  il   corrispettivo,   pari   alla   frazione dell’importo annuo del corrispettivo  calcolata  per  il  periodo  di vigenza dell’estensione, in € 4.871.232,87;

  Visto l’art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come  modificato dall’art. 216, comma  24  del  citato decreto  legislativo 18  aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell’affidamento  alla  RAI  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data  del 31 ottobre 2016;

  Considerata la necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del  7  maggio  2016,  fino  alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre  la  scadenza  della concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  prevista  dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell’affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa’  controllata  e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;

  Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto,  e’  stato stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra  la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria e Rai Com, per la trasmissione,  fino  al 31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle  stesse condizioni e modalita’, ricalibrate sulla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della  presente convenzione, per un importo di € 5.656.986,00, comprensivo di IVA  di legge, per la trasmissione e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana  nella  Regione Friuli  Venezia  Giulia,  oltre  un  importo  pari  a  €   97.534,00, comprensivo di IVA di legge,  per  le  trasmissioni  radiofoniche  in friulano, nonche’ di € 1.072.877,00, comprensivo di IVA di legge,  di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese  nella  Regione Valle d’Aosta;

  Considerato che la RAI, in  quanto  societa’  concessionaria  dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e’ tenuta alle prestazioni oggetto  della  citata convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del servizio   pubblico   la   qualita’   dell’offerta   radiotelevisiva, impegnandosi affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

  Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24  novembre  2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli affari esteri»;

  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28 febbraio 2014 con  il  quale  l’on.  Luca  Lotti  e’  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  on.  Luca  Lotti,  sono  state  delegate  le funzioni spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio  dei ministri – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  e  Rai  Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi  in lingua  francese  nella  Regione  Valle  d’Aosta   e   di   programmi radiofonici e televisivi in lingua  slovena  nonche’  radiofonici  in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.  

 2. Ai sensi del punto 131  dell’allegato  alla  legge  24  novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti dirigenziali.

  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei Conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

    Roma, 30 settembre 2016

                          p. il Presidente

                     il Sottosegretario di Stato

                           alla Presidenza

                     del Consiglio dei ministri

                                Lotti

                             Il Ministro

                    dell’economia e delle finanze

                               Padoan

                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                               Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3241

 

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