Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 158

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014)

Vigente al: 8-2-2014 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  “Al   fine   di semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e dall’articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31 dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta’ di richiedere il  parere  del  Consiglio  di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il regolamento di organizzazione vigente”;  

Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013) che, tra  l’altro, dispone  la  proroga  al  28  febbraio 2013  del  termine   di   cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti  per  il perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31   dicembre   2013   del   termine   previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n. 95;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  ed  in  particolare l’articolo 1, comma 377, nonche’ l’articolo  2,  comma  198,  recante l’istituzione, presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,  convertito  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi  1,  2  e  7, dell’articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del  Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante “Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel mercato interno”;

Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo  7,  comma 20, che ha soppresso l’Istituto per la promozione  industriale  e  ha trasferito le competenze e il personale al Ministero  dello  sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n. 159, recante i requisiti  e  le  modalita’  di  accreditamento  delle agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la  semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive;

Visti il decreto legislativo  31  marzo  2011,  n.  58,  istitutivo dell’Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore   postale nonche’ il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta  Agenzia devolvendone le relative competenze  all’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni;

Visto l’articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111   e   successive modificazioni, nella parte in cui sopprime l’Istituto  nazionale  per il  commercio  estero  (ICE)  e  istituisce  l’ICE-Agenzia   per   la promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione   delle   imprese italiane, regolamentandone l’assetto  organizzativo  e  le  funzioni, nonche’ il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28 dicembre 2012, pubblicato sotto forma di  comunicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono  state  individuate, fra l’altro, le risorse umane  facenti  capo  al  soppresso  Istituto  nazionale per il commercio estero da trasferire  al  Ministero  dello sviluppo economico;

Vista la  legge  11  novembre  2011,  n.  180  e,  in  particolare, l’articolo 17,  recante  l’istituzione,  presso  il  Ministero  dello sviluppo economico,  del  Garante  per  le  micro,  piccole  e  medie imprese;

Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  ed  in  particolare  l’articolo  19  che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale;

Visto l’articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che  sopprime l’Associazione Italiana di studi cooperativi “Luigi  Luzzatti”  e  il successivo comma 54, che stabilisce che il personale  in  servizio  a tempo indeterminato della soppressa  Associazione  e’  trasferito  al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per la crescita  del  Paese  ed  in  particolare  l’articolo  35  che  ha istituito il Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri;

Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  “Disposizioni  in materia di professioni non organizzate”;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la  Tabella  2,  allegata  al predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l’articolo 10, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101, convertito  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  che   dispone l’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale e considerata l’opportunita’,  nelle   more   della   completa   attuazione   delle disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite  dal comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire  dal  Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri ed  all’Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  numero  4   unita’ dirigenziali di prima fascia e n. 21 unita’ dirigenziali  di  seconda fascia;

Considerato che  il  restante  personale,  appartenente  alle  aree prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri  ed  all’Agenzia  per  la  coesione  territoriale  sara’ definito secondo la procedura indicata  dal  sopra  citato  comma  5, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013;

Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri, adottate nelle riunioni dell’8 e del 28 agosto 2013 sullo  schema  di decreto del Presidente della Repubblica  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,  proposto  dal Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle  previsioni  di cui all’articolo 2, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  95  del 2012;

Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del  29  agosto  2013 sul predetto schema di decreto  del  Presidente  della  Repubblica  e recepite integralmente le osservazioni ivi formulate;

Vista la proposta formulata dal Ministro dello  sviluppo  economico con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi  allegati,  al  fine della predisposizione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri contenente la riorganizzazione del  predetto  Dicastero,  in attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95/2012;

Considerato,  inoltre,  che   non   essendo   stato   definito   il provvedimento, previsto dall’articolo 20, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  che definisce i criteri per il  trasferimento  all’Agenzia  per  l’Italia Digitale del personale in servizio presso l’Istituto superiore  delle comunicazioni e  delle  tecnologie  dell’informazione  del  Ministero dello sviluppo economico, come previsto  dal  comma  2  del  medesimo articolo 20, sara’ data successiva applicazione  di  tale  previsione alla completa attuazione della norma in questione;

Preso atto della volonta’ del Ministro dello sviluppo economico  di ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di  procedere,  per l’adozione del regolamento di  riordino  del  Ministero,  secondo  le modalita’  indicate  nel  predetto  articolo  2,  comma  10-ter,  del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  ricorrendo  i  presupposti  ivi previsti;

Preso atto, altresi’, che sulla proposta  di  riorganizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, l’Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1°  agosto  2013  e,  da ultimo, in data 3 dicembre 2013;

Visto l’articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio  di Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima norma;

Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:

– i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello  sviluppo economico dalla normativa di settore vigente;

– i contingenti di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio  2013  e  ridotti  a seguito del trasferimento  di  alcune  funzioni  all’Agenzia  per  la coesione territoriale e ferma restando la riduzione,  con  successivo provvedimento, dei contingenti di personale  appartenente  alle  aree prima,  seconda  e  terza  in   conseguenza   del   loro   successivo trasferimento alla medesima Agenzia, nonche’ l’eventuale riduzione in relazione  al  personale  da  trasferire  all’Agenzia  per   l’Italia Digitale;

Considerato, inoltre,  che  la  Sezione  Consultiva  per  gli  atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 29  agosto  2013, aveva espresso parere  sostanzialmente  favorevole  sullo  schema  di decreto    del    Presidente    della     Repubblica,     predisposto dall’Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed analogo a quello proposto per l’adozione del presente provvedimento;

Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche’  per ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e’ stato  delegato  ad  esercitare  le  funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e  funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e attribuzioni

1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l’organizzazione   del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  denominato “Ministero”, persegue le finalita’ ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300 e successive modificazioni e di cui all’articolo 1, commi 2 e 7,  del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  convertito  con  modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121.

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 1, e’ articolato in 15  Uffici di  livello  dirigenziale  generale  coordinati  da   un   Segretario generale.  

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al  comma  1, sono i seguenti:

a)  Direzione  generale   per   la   politica   industriale,   la competitivita’ e le piccole e medie imprese;

b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione –  Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

c)  Direzione  generale  per  il  mercato,  la  concorrenza,   il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;

e) Direzione generale per le politiche di  internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

g) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento  e per le infrastrutture energetiche;

h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  e l’efficienza energetica, il nucleare;

i) Direzione generale per la pianificazione e la  gestione  dello spettro radioelettrico;

j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

k) Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie dell’informazione;

l) Direzione generale per le attivita’ territoriali;

m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

n) Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti,  il  sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

o) Direzione generale  per  le  risorse,  l’organizzazione  e  il bilancio.

3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche’ ogni altra funzione  ad  esse  connessa  che  sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all’attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.

Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e’  nominato  ai  sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e successive  modificazioni  e,  in  conformita’  a   quanto   disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura  il  coordinamento  dell’azione   amministrativa,   provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina  gli  uffici  e  le  attivita’  del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e  ne  riferisce periodicamente al Ministro.

2. Il  Segretario  generale,  in  attuazione  degli  indirizzi  del Ministro, in particolare, provvede:

a)  ad  assicurare  l’unitarieta’   dell’azione   amministrativa, attraverso  il  coordinamento  e  la  stretta  integrazione  tra   le attivita’  degli  uffici  nello  svolgimento  delle  funzioni,  anche attraverso la convocazione periodica della conferenza  dei  direttori generali per l’esame delle  questioni  di  carattere  generale  o  di particolare  rilievo  e  provvede  alla  risoluzione  dei   conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali;

b) a curare lo  sviluppo  della  collaborazione  operativa  delle Direzioni generali fra loro e con le altre  amministrazioni  ed  enti pubblici;

c) a sviluppare la programmazione delle attivita’ e dei processi, l’integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la  circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo  anche  gruppi  di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi  che  richiedono  il contributo di piu’ strutture operative;

d) ad informare il Ministro sugli interventi conseguenti a  stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali;

e) ad assicurare l’unitarieta’ e il coordinamento delle attivita’ di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero;

f)  a  coordinare,  in  raccordo  con  gli  uffici   di   diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni  generali  competenti  per materia, le funzioni di  promozione,  coordinamento  e  gestione  dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici  e  privati  di  livello sovranazionale ed internazionale.

3. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita’ amministrativa ai sensi dell’articolo 3  del  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 e  successive  modificazioni  e  si  articola  in uffici dirigenziali di livello non generale.

4. Nel caso in  cui  siano  nominati  uno  o  piu’  Vice  Ministri, ciascuno di essi puo’ proporre al Ministro  la  nomina,  senza  oneri aggiuntivi, di un Vice Segretario generale  scelto  fra  i  dirigenti generali del Ministero, cui il Segretario generale delega le  proprie funzioni per le materie di competenza  del  medesimo  Vice  Ministro, secondo  le  modalita’   definite   nel   decreto   di   conferimento dell’incarico, fermo restando il coordinamento affidato al Segretario generale per garantire l’unitarieta’ dell’azione  amministrativa  del Ministero.

Art. 4

Direzione generale per la politica industriale, la competitivita’ e le piccole e medie imprese

1.  La  Direzione  generale  per  la   politica   industriale,   la competitivita’ e le piccole e medie imprese si articola in uffici  di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a)   attuazione   delle   politiche   per   lo   sviluppo   della competitivita’, per la promozione della ricerca  e  dell’innovazione, per  la  diffusione  di  tecnologie  abilitanti  e  per  favorire  il trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d’impresa;

b)  analisi  e  studio  del  sistema   produttivo   nazionale   e internazionale;  banca  dati  per   il   monitoraggio   del   sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale;

c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitivita’;

d) azioni per il coordinamento e l’integrazione  delle  politiche per lo sviluppo della competitivita’ con le  politiche  territoriali; individuazione e aggiornamento  delle  specializzazioni  intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali;

e) attuazione delle politiche e programmi per l’attrazione  degli investimenti esteri – Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri di cui all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f) attuazione delle politiche per i distretti  industriali  e  le reti d’impresa;

g)   attuazione   delle   politiche   industriali   europee    ed internazionali; profili comunitari inerenti  i  regimi  di  aiuto  ed attivita’ relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti  di Stato; attivita’ connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.)  ed ai rapporti con l’OCSE  (Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo sviluppo economico);

h)  attuazione  delle  politiche  industriali  ed  interventi  in materia  di  difesa  nazionale,  materiali  di  armamento,   commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi  per l’industria aerospaziale;

i)  attuazione   della   politica   industriale   relativa   alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all’Unione europea e agli altri organismi internazionali;

j)   attuazione   delle   politiche   e    programmi    per    la reindustrializzazione  e  riconversione  delle  aree  e  dei  settori industriali colpiti da crisi;

k)  attuazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo  di   imprese innovative;

l) attuazione delle politiche e programmi per il  recupero  e  la reindustrializzazione  dei  siti  produttivi  inquinati  e   per   la riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili  e  al  riutilizzo delle materie prime;  azioni  per  l’integrazione  con  le  politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;  

m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l’economia nazionale; politiche e  interventi  per  le industrie alimentari, per la mobilita’ sostenibile, per i settori  di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per  il  made  in Italy;

n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole e medie imprese e  per  l’artigianato;  monitoraggio  dell’attuazione dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le  micro, piccole e medie  imprese  di  cui  all’articolo  17  della  legge  11 novembre 2011, n. 180; responsabilita’ sociale delle imprese;

o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento  cooperativo  e  rapporti  con  gli  Organismi  Europei  ed Internazionali (O.I.L. – Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro) per quanto attiene alla promozione cooperativa;

p) attivita’ di raccordo con le camere di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui all’allegato 2 al  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78;

q)  crisi  d’impresa;  gestione  stralcio  del   Fondo   per   il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta’.

2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di  cui all’articolo  17  della  legge  11  novembre  2011,  n.   180,   sono individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante.

3. Presso la Direzione generale operano:

a) il Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di  cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b)  la  Commissione  per  il   rilascio   o   la   revoca   delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui  all’articolo  8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

c) il Consiglio nazionale ceramico di cui  all’articolo  4  della legge 9 luglio 1990, n. 188;

d) il Nucleo  degli  esperti  di  politica  industriale,  di  cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 5

Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici  dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche anticontraffazione;

b)   attivita’   di   segreteria    del    Consiglio    nazionale anticontraffazione;

c) gestione delle attivita’ di assistenza e  supporto  all’utenza in materia di contrasto alla contraffazione; gestione dei call center ed indirizzo di posta elettronica  dedicato;  assistenza  e  supporto imprese all’estero;

d) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione; raccolta dei dati in possesso delle autorita’ competenti in  ambito  nazionale  ed internazionale, delle associazioni di categoria e  delle  imprese  in materia di lotta alla contraffazione e gestione delle banche dati;

e)  analisi,  predisposizione  dei  rapporti  sull’andamento  del fenomeno e proposte normative conseguenti;

f) attivita’ di raccordo con le altre Direzioni generali, con  le Forze di polizia, con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con  le altre  amministrazioni   pubbliche   impegnate   nella   lotta   alla contraffazione;

g) attivita’ di comunicazione interna ed esterna e  gestione  dei rapporti con i mezzi di comunicazione;

h) politiche per  la  promozione  della  proprieta’  industriale, relazioni con istituzioni e organismi europei  ed  internazionali  in materia di proprieta’ industriale;

i) invenzioni e modelli di utilita’;

j)  disegni  e  modelli  –   brevetti   nazionali,   europei   ed internazionali;

k) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;

l)  affari  amministrativi  dei  titoli   brevettuali   e   delle registrazioni e segreteria della commissione ricorsi.

2. L’Ufficio Italiano Brevetti  e  Marchi  e’  posto  alle  dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all’esterno.

Art. 6

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

1. La  Direzione  generale  per  il  mercato,  la  concorrenza,  il consumatore, la vigilanza e  la  normativa  tecnica  si  articola  in uffici di livello dirigenziale non  generale  e  svolge  le  seguenti funzioni:

a)  promozione  della  concorrenza  e  normativa  in  materia  di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e  di  requisiti per l’esercizio di attivita’ economiche nei  settori  del  commercio, dell’artigianato e dei servizi e connessi  rapporti  con  l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;

b)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per   le   attivita’ produttive e delle Agenzie per le imprese;

c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita’  dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la  sorveglianza  dei prezzi;

d) servizi e professioni,  disciplina  e  ricorsi  amministrativi relativi al ruolo  dei  periti  e  degli  esperti,  all’attivita’  di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento  di  titoli esteri  per  le  professioni  di   competenza   del   Ministero   non diversamente attribuite e tenuta dell’elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o  collegi  e  dell’elenco  dei marchi di qualita’ dei servizi;

e) statistiche sul commercio e sul terziario;

f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia  di assicurazione, in particolare per  RC  auto,  connessi  rapporti  con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza  sulle  Assicurazioni),  vigilanza sul fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,  sul  fondo  di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i  mediatori  di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.);

g) attuazione delle politiche  europee  ed  internazionali  nelle materie di competenza della Direzione;

h) cooperazione amministrativa europea in materia di  tutela  dei consumatori,   assistenza   al   consumatore    transfrontaliero    e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed  emissioni degli autoveicoli;

i) politiche, normativa e progetti per i consumatori;

j)  tenuta   dell’elenco   nazionale   delle   associazioni   dei consumatori,  supporto  e  segreteria  al  Consiglio  Nazionale   dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del  Punto  di contatto  prodotti  (PCP),  del  Punto  di   contatto   prodotti   da costruzione, dell’Unita’ centrale di notifica, del Punto di  contatto

del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);

l)  normativa  ed  adempimenti  amministrativi  in   materia   di metrologia legale e metalli preziosi;

m) qualita’ dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti  e loro conformita’ e sorveglianza sul mercato;

n) normativa tecnica;

o) manifestazioni a premio;

p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di  fiere, borse merci e magazzini generali;

q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attivita’ economiche  e  amministrative  (REA)  e  vigilanza   sulle   relative attivita’ delle camere di  commercio,  tenuta  dell’Indice  nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;

r) vigilanza su Consorzio  Infomercati,  Unioncamere,  Camere  di commercio, loro Unioni e Aziende speciali;

s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli ascensori,  delle  macchine  e  di  taluni  impianti  industriali   e provvedimenti per le relative attivita’ di verifica;

t) esercizio delle funzioni di Autorita’ nazionale  italiana  per l’accreditamento e Punto di contatto con la  Commissione  europea  ai sensi dell’articolo 4 comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99;

svolgimento delle ulteriori attivita’ demandate  al  Ministero  dalla medesima  legge  e  controllo   su   ACCREDIA   (Ente   Italiano   di Accreditamento).

2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi  di  cui all’articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

Art. 7

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale  e  svolge le seguenti funzioni:

a) attivita’  funzionali  all’accesso  di  prodotti,  servizi  ed investimenti italiani nei mercati esteri;

b) elaborazione di indirizzi e proposte di  politica  commerciale nell’ambito dell’Unione europea, recepimento della normativa  europea nell’Ordinamento interno e relativa applicazione;

c) elaborazione e  negoziazione  degli  accordi  multilaterali  e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la  cooperazione  e lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference  on  Trade and  Development),  nonche’  negli  ambiti  di  altre  organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

d)  partecipazione,   nell’ambito   dell’Unione   europea,   alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi  incluse  le  aree  di libero scambio con i Paesi terzi;

e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei  programmi finanziari europei rivolti all’assistenza tecnica ai Paesi  candidati all’adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

f)  elaborazione  e  negoziazione  degli  accordi  bilaterali  di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi  ed  organismi  bilaterali  di  consultazione intergovernativa;

g) attivazione degli  strumenti  europei  di  difesa  commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);

h) disciplina del regime degli scambi e gestione  delle  relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita’  di  autorizzazione  e  controllo  delle  esportazioni   di prodotti e tecnologie duali;  gestione  degli  embarghi  commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;

i) tutela, nell’ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e  della  proprieta’ intellettuale;

j) attuazione delle disposizioni di cui alla  legge  18  novembre 1995, n. 496, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi il 13 gennaio 1993”;

2. Presso la Direzione generale opera il  Comitato  consultivo  per l’esportazione dei beni a duplice uso  di  cui  all’articolo  11  del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

Art. 8

Direzione generale per le politiche di  internazionalizzazione  e  la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione  degli  scambi  si  articola  in  uffici  di  livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione degli indirizzi  strategici  delle  politiche  di internazionalizzazione e di promozione  degli  scambi;  attivita’  di supporto tecnico alla  Cabina  di  regia  di  cui  al  comma  18-bis, dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come modificato dall’articolo 22, comma 6, del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione  permanente  del CIPE per il coordinamento e  l’indirizzo  strategico  della  politica commerciale con l’estero; rapporti con le  istituzioni  economiche  e finanziarie internazionali;

b) partecipazione, nelle sedi  internazionali,  alla  definizione delle politiche di  promozione;  attivita’  di  negoziazione  per  la promozione degli investimenti italiani all’estero e per  l’attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento  e  organizzazione delle missioni di natura commerciale;

c) raccolta, studio  ed  elaborazione  dei  dati  concernenti  il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;

d)  stipula  e  gestione  di  accordi  ed  intese  con   regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita’ e    Parchi     tecno-scientifici     per     la     promozione     e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale;

e) crediti all’esportazione e relative attivita’ di trattazione e coordinamento  in  ambito  nazionale,  europeo   ed   internazionale; rapporti  con   la   societa’   per   l’assicurazione   del   credito all’esportazione (SACE); attivita’ funzionale alla facilitazione  del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti;

f) coordinamento dell’attivita’  degli  Sportelli  regionali  per l’internazionalizzazione (Sprint);

g) esercizio delle funzioni di  cui  al  decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre 2011, n. 214  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  relative  a ICE-Agenzia per la promozione all’estero  e  l’internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all’articolo 17,  comma 1, lettera n);

h) programmi di promozione straordinaria del made  in  Italy,  ai sensi dell’articolo 4, comma 61, della legge  24  dicembre  2003,  n. 350;

i) collaborazione all’attivita’ di aiuto allo  sviluppo  condotta dal Ministero  degli  affari  esteri  e  partecipazione  al  Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970,  n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle  camere  di commercio italiane all’estero e italo-straniere;

k) elaborazione  di  progetti  e  di  interventi  in  materia  di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale;

l) rapporti con  la  Simest  S.p.A.  (Societa’  italiana  per  le imprese all’estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge  24 aprile  1990,  n.  100,  come  modificata  dall’articolo  23-bis  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto 2012, n. 135.

Art. 9

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e  svolge  le seguenti funzioni:

a) definizione di priorita’, linee guida e programmi di  sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

b) funzioni e compiti di  Ufficio  Nazionale  Minerario  per  gli idrocarburi e le georisorse;

c) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita’  della Direzione,  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per   la sicurezza dell’approvvigionamento e  le  infrastrutture  energetiche; norme e atti regolamentari per il recepimento  e  l’attuazione  delle normative europee nelle materie di competenza;

d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per  assicurare  in  tutto  il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie  e  geotermiche  di  interesse strategico per il Paese;

e) programmazione, autorizzazione,  verifica  e  controllo  delle attivita’ di prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  delle risorse del  sottosuolo,  in  particolare  degli  idrocarburi  e  dei relativi impianti in mare;

f) definizione di  accordi  bilaterali  e  multilaterali  per  la ricerca  e  lo   sfruttamento   di   risorse   minerarie   in   acque internazionali;

g) promozione e  assistenza  per  interventi  di  sviluppo  degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell’approvvigionamento e di  competitivita’ nazionale;

h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il  trasporto  e  lo stoccaggio dell’anidride carbonica e autorizzazioni dell’attivita’ di stoccaggio;

i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto  e stoccaggio dell’energia e la sicurezza mineraria;

j) laboratori di analisi e sperimentazione;

k) metanizzazione del Mezzogiorno;

l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse  minerarie  ed energetiche;

n) indirizzi, direttive e rapporti con l’ENEA (Agenzia  Nazionale per  le  nuove  Tecnologie,  l’Energia  e   lo   Sviluppo   Economico Sostenibile) per la ricerca nel settore delle  risorse  minerarie  ed energetiche.

  2. Presso la  Direzione  generale  opera,  in  qualita’  di  organo tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse minerarie gia’ istituita con decreto del Presidente della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 10

Direzione generale per  la  sicurezza  dell’approvvigionamento  e  le infrastrutture energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  si  articola  in  uffici  di  livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) strategie per la sicurezza di approvvigionamento  del  sistema energetico nazionale;

b) rappresentanza e  partecipazione  alle  attivita’  dell’Unione europea e degli organismi  comunitari;  notifica  aiuti  di  Stato  e procedure di infrazione comunitaria per le  materie  dell’energia  in coordinamento con le altre Direzioni di settore;

c) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel  settore dell’energia in coordinamento con le altre Direzioni di  settore  per le materie di competenza e relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita’  della  Direzione;  norme  e  atti  regolamentari  per   il recepimento e l’attuazione delle normative europee nelle  materie  di competenza;

d) impianti strategici di lavorazione  e  deposito,  logistica  e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

e) mercato del gas naturale e sicurezza degli approvvigionamenti;

f) reti di trasporto e infrastrutture di  approvvigionamento  del gas naturale;

g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;

h) determinazioni e vigilanza in materia  di  scorte  energetiche strategiche,  predisposizione   dei   piani   di   emergenza   e   di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

i) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  Direzione,  con  le associazioni e le imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico, l’Autorita’ per l’energia elettrica e  il  gas,  l’Autorita’  garante della concorrenza e del mercato e gli enti europei di settore;

j) promozione, nelle materie di competenza  della  Direzione,  di intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  Regioni  e  le amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle  funzioni  amministrative  negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e  l’omogeneita’ nei livelli essenziali delle forniture;

k)  elaborazione  di  indirizzi,  direttive  e  rapporti  con  le societa’ Gestore dei mercati energetici –  Gme  S.p.A.,  Gestore  dei servizi elettrici – Gse  S.p.A.,  Acquirente  unico  S.p.A.  e  Cassa Conguaglio GPL nei settori del gas, dei prodotti  petroliferi  e  dei carburanti;

l) supporto alle politiche per gli  investimenti  e  lo  sviluppo all’estero di imprese nazionali nel settore dell’energia;

m) statistiche, analisi e previsioni sulla produzione e trasporto di energia.

Art. 11

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione di indirizzi e direttive per  l’organizzazione  e il  funzionamento  del  mercato  elettrico,   la   promozione   della concorrenza e  la  realizzazione  del  mercato  interno  dell’energia elettrica;

b) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  Direzione,  con  le associazioni, le  imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico, l’Autorita’ per l’energia elettrica e  il  gas,  l’Autorita’  garante della concorrenza e del mercato  nonche’  con  gli  enti  europei  di settore;

c) attivita’ in materia di  produzione  di  energia  elettrica  e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi;

d)  sviluppo   delle   reti   di   trasmissione,   distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a  Terna S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche;

e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa’  Gestore  dei  mercati energetici – Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici – Gse  S.p.A., Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Societa’ Gestione impianti nucleari)  ed  ENEA  (Agenzia  Nazionale  per  le  nuove  Tecnologie, l’Energia  e  lo  Sviluppo   Economico   Sostenibile)   nei   settori dell’energia elettrica, delle  energie  rinnovabili,  dell’efficienza energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile;

f) gestione e trasporto dei materiali  radioattivi,  indirizzi  e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti  nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;

g)  promozione  e  gestione  di  accordi  e  di  intese  per   la partecipazione a progetti di cooperazione  e  di  ricerca  europei  e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e  alla non  proliferazione  nucleare,  allo  sviluppo  tecnologico  e   alla formazione delle risorse umane;

h) definizione di piani, programmi e strumenti di  incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia  delle  imprese  e tecnologie afferenti l’attuazione di obiettivi ed accordi europei  ed internazionali;

i)  sviluppo  energetico   sostenibile   e   sistemi   energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell’energia;  

j) definizione di piani, programmi e strumenti di  incentivazione per  il  risparmio  e  l’efficienza  energetica,  lo  sviluppo  delle tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva;

k) definizione di sistemi di certificazione e normazione  tecnica finalizzati all’uso efficiente dell’energia;

l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la  riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

m)  ricerca  di  sistema  per  il  settore  elettrico,   analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione  di accordi  con  ENEA,  organizzazioni,  istituti  ed  enti  di  ricerca operanti nei settori di competenza;

n) programmi di incentivazione, anche  a  finanziamento  europeo, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili,  dell’efficienza  e  del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;

o) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita’  della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento    e    le    infrastrutture     energetiche;

predisposizione di norme e atti regolamentari per  il  recepimento  e l’attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;

p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali, le Regioni e le Amministrazioni locali per  assicurare  su  tutto  il territorio   nazionale   l’esercizio    omogeneo    delle    funzioni amministrative  negli   ambiti   di   mercato,   la   semplificazione amministrativa, l’omogeneita’ nei livelli essenziali delle  forniture concernenti l’energia e lo sviluppo territoriale sostenibile;

q) gestione dell’accordo di cooperazione  tra  il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa  nel  campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati  dalla  marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e  del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160.

2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di  cui all’articolo 22, comma 2, della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e successive modificazioni,  per  il  supporto  tecnico  alle  funzioni attribuite  alla  Direzione  medesima,  nonche’,  nelle  materie   di competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali  del  settore energetico.

Art. 12

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello  spettro radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione  dello spettro radioelettrico si articola in uffici di livello  dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a)  aggiornamento  del  Piano  Nazionale  di  Ripartizione  delle Frequenze;

b) attivita’ di coordinamento e pianificazione delle frequenze  a livello nazionale ed internazionale;

c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

d) controllo delle emissioni radioelettriche;

e) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;

f) accreditamento dei laboratori  di  prova  e  sorveglianza  del mercato ai sensi dell’articolo 9 del  decreto  legislativo  9  maggio 2001, n. 269;

g)  collaborazione  con  autorita’  regionali   in   materia   di inquinamento elettromagnetico;

h) individuazione delle frequenze per i servizi di  comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

i) definizione dei contributi per il rilascio dei  diritti  d’uso delle frequenze per i servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso privato;

j) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;

k) gestione del centro di calcolo  per  la  pianificazione  delle frequenze;

l) assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche;

m) attivita’ relative alla Fondazione Ugo Bordoni,  salvo  quanto previsto all’articolo 17, comma 1, lettera n).

2. Presso la Direzione generale  opera  la  Commissione  consultiva nazionale di cui all’articolo 14 del  decreto  legislativo  9  maggio 2001, n. 269.

Art. 13

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

1.  La  Direzione  generale  per   i   servizi   di   comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola  in  uffici  di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a)  studi  sulle  prospettive  di  evoluzione  dei   servizi   di comunicazione   elettronica,   di    radiodiffusione    e    postali, partecipazione all’attivita’   internazionale   nonche’   attivita’ preordinate al recepimento delle norme europee;

b) predisposizione della disciplina  di  regolamentazione  per  i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;  

c) affidamento del servizio universale  sulla  base  dell’analisi effettuata dall’autorita’ di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.  58, sull’affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;

d) attivita’ finalizzate  al  perfezionamento  del  contratto  di programma con il fornitore del servizio universale;

e) rilascio dei titoli abilitativi per l’espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle  licenze  ed autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori;

f) assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per  i  servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti  d’uso delle numerazioni;

g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per  i  servizi  di comunicazione elettronica ad uso pubblico  individuati  dall’Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;

h)  acquisizione  al  bilancio  dello  Stato  dei  canoni  e  dei contributi  inerenti  l’espletamento  dei  servizi  di  comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

i)  vigilanza  sull’assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica e dagli oneri di servizio universale per i servizi  di  comunicazione elettronica;

j) accertamento del possesso dei requisiti  per  il  rilascio  di licenze e autorizzazioni postali;

k) rapporti con l’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni funzionali  all’esercizio  dell’attivita’   di   vigilanza   di   cui all’articolo 2, comma 4, lettera f) e all’articolo 21, comma  8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche;

l) valutazione delle tariffe con  riferimento  alle  agevolazioni all’editoria;

m) gestione dei fondi per gli oneri di  servizio  universale  nel settore dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  nel  settore postale e del programma infrastrutturale per la banda larga;

n) predisposizione di direttive,  provvedimenti  e  circolari  di carattere amministrativo e  contabile  relative  all’esercizio  delle stazioni  radioelettriche,  in  particolare,  per  il  settore  radio marittimo  ed  aereonautico,  rilascio  dei  titoli  abilitativi  per l’esercizio  tramite  esami  degli  apparati  radioelettrici  e   dei certificati di sicurezza radioelettrica;

o) attivita’ di supporto alla politica filatelica e all’emissione delle carte valori postali, nonche’ attivita’ di  segretariato  della Consulta per l’emissione di carte valori postali  e  la  filatelia  e della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle  carte  valori postali;

p) stipula e gestione del contratto di servizio con  la  societa’ concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

q)  vigilanza  sull’assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai titoli abilitativi e  dal  contratto  di  servizio  con  la  societa’ concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

r)  gestione  degli  interventi  di  incentivazione  a   sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale;

s)  verifica  delle  condizioni  delle  autorizzazioni   generali inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad  uso pubblico di cui all’allegato 1  del  decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259 (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche);  attivita’ prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n. 259 in relazione alle prestazioni  a  fini  di  giustizia  effettuate dagli operatori  a  fronte  di  richiesta  di  intercettazioni  e  di informazioni  da  parte  delle  competenti   Autorita’   giudiziarie; rapporti  nelle  predette  materie   con   organismi   nazionali   ed internazionali.

2. Presso la Direzione generale opera il Comitato  di  applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Art. 14

Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie dell’informazione

1. L’Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie dell’informazione si articola in uffici di livello  dirigenziale  non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione  e sviluppo tecnologico nel settore  delle  comunicazioni,  di  reti  di nuova generazione (NGN), della qualita’ del servizio e  della  tutela delle comunicazioni. Attivita’ di studio e di analisi funzionale alle competenze attribuite all’Agenzia per l’Italia Digitale dall’articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto-legge  2  giugno  2012,  n.  83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) partecipazione, anche in consorzio con universita’ ed  enti  o istituti di ricerca, a programmi e  progetti  di  ricerca  nazionali, europei e internazionali, nonche’ per  conto  di  enti  ed  organismi pubblici  e  del  sistema  delle  imprese  con  oneri  a  carico  dei committenti;

c)  elaborazione  di  specifiche,  norme,  regole  tecniche   per apparati,  reti  e  sistemi  di  comunicazioni  elettroniche   e   di tecnologie   dell’informazione   (NSO),    per    la    qualita’    e l’interconnessione  delle  reti  e  la  tutela  delle  comunicazioni; partecipazione  alle  attivita’  degli   organismi   di   normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione  nazionali,  europei  ed internazionali;  

d)  studi,  sperimentazioni  tecnico-scientifiche,  verifiche   e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e  impatto  sui sistemi di comunicazione elettronica;

e)  promozione  di   studi   e   ricerche   nei   settori   della radiodiffusione sonora e televisiva, della  multimedialita’  e  delle nuove tecnologie, anche  attraverso  accordi  di  collaborazione  con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

f)   vigilanza   sull’assegnazione   dei   nomi   a   dominio   e sull’indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto  2003, n. 259; Internet Governance; attuazione  e  coordinamento  di  tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;

g) individuazione delle risorse di numerazione per i  servizi  di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori  del  settore, con oneri a carico dei committenti;

h) prove di laboratorio per la sorveglianza e  il  controllo  del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonche’ negli altri settori di competenza del Ministero;

i) certificazioni, collaudi e rapporti di  prova  in  materia  di compatibilita’   elettromagnetica,   di   sicurezza   elettrica    ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi  di  comunicazione elettronica;

j) attivita’ relative all’organismo  notificato  ai  sensi  della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;

k) attivita’ relative all’organismo di certificazione (OCSI)  per la  sicurezza  informatica  di   prodotti   e   sistemi   informatici commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 98 del 27 aprile 2004; tutela  della  sicurezza  dell’informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti  che trattano dati classificati (CE.VA.);

l)  valutazione  della  qualita’  dei  servizi  di  comunicazione elettronica e del servizio universale  anche  in  collaborazione  con altre pubbliche amministrazioni; identificazione  degli  standard  di qualita’; misure di qualita’;

m) attivita’ relative alla  metrologia  e  alla  sincronizzazione delle reti degli operatori con l’orologio nazionale di riferimento;

n) attivita’ di  formazione  tecnico-scientifica  in  materia  di sistemi, reti e servizi di comunicazione  elettronica  del  personale del Ministero e della pubblica  amministrazione;  collaborazione  con l’Agenzia per l’Italia Digitale  ad  iniziative  di  alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini; attivita’ di alta  specializzazione tramite   l’annessa   Scuola   superiore   di   specializzazione   in telecomunicazioni nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e delle  tecnologie  dell’informazione;   prestazioni,   consulenze   e collaborazioni  tecniche  e  formazione  nelle  materie  di   propria competenza per conto di soggetti  pubblici,  privati  e  del  sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;

o)  supporto  tecnico  alle  azioni  in   ambito   nazionale   ed internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale;

p) attivita’ di pertinenza del Computer Emergency  Response  Team (CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma  4, dell’articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; relative attivita’ di raccordo con soggetti istituzionali  competenti e, in particolare, con l’Agenzia per l’Italia Digitale;

q) individuazione delle misure tecnico organizzative di sicurezza ed integrita’ delle  reti,  verifica  del  rispetto  delle  stesse  e notifica degli incidenti informatici agli organi europei  competenti, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter, del decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  in  accordo  con  i  soggetti  istituzionali competenti e, in particolare, con l’Agenzia per l’Italia Digitale;

r) rappresentanza del  Ministero  nel  Nucleo  per  la  sicurezza cibernetica di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  24  gennaio  2013,  n.  67251,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2013, n. 66.

Art. 15

Direzione generale per le attivita’ territoriali

1. La Direzione generale per le attivita’ territoriali si  articola in Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti funzioni:

a) definizione, coordinamento e omogeneizzazione delle  procedure di  istruttoria,  valutazione  e   rilascio   di   qualunque   titolo abilitativo   o   autorizzativo,   sia   di   natura   tecnica    che amministrativa, da parte delle strutture territoriali, in materia  di comunicazioni,   armonizzando   altresi’   i   diversi   livelli   di responsabilita’  tecnica  e  amministrativa  tra  Uffici  centrali  e strutture territoriali;

b) coordinamento ed  indirizzo,  in  raccordo  con  le  Direzioni generali competenti per materia, delle  attivita’  degli  Uffici  del Ministero a livello territoriale;

c) individuazione  e  definizione,  in  raccordo  con  l’Istituto Superiore delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell’informazione, delle procedure e le modalita’ tecniche dei controlli di  qualita’  e di rispondenza alle norme tecniche sui beni e sui  servizi  a  tutela del consumatore da espletarsi a cura degli Uffici  centrali  e  degli Ispettorati territoriali;

d) supporto agli Ispettorati territoriali per  tutti  gli  affari relativi al contenzioso ed ai rapporti con l’Autorita’ giudiziaria  e con l’Avvocatura dello Stato;

e) adozione degli atti di indirizzo  per  assicurare  uniformita’ nelle  attivita’   di   accertamento   demandate   agli   Ispettorati territoriali   e   nell’applicazione    delle    relative    sanzioni amministrative;

f) rilevazione, in raccordo con  la  Direzione  generale  per  le risorse, l’organizzazione e il bilancio e  con  l’Istituto  Superiore delle  Comunicazioni  e  delle  tecnologie   dell’informazione,   dei fabbisogni  formativi  del  personale  applicato   presso   le   sedi territoriali e proposte  dei  relativi  interventi  di  formazione  e aggiornamento;

g)  gestione  delle  risorse   strumentali   e   tecnologiche   e ottimizzazione  dell’utilizzo  di  beni  e  servizi  da  parte  delle strutture territoriali;

h) definizione dei capitolati tecnici  e  dei  piani  tecnici  di acquisizione di apparecchiature proposti dalle strutture territoriali e relative acquisizioni;

i) coordinamento e potenziamento degli uffici  relazioni  con  il pubblico (URP) a livello territoriale;

j) coordinamento, anche sulla  base  della  normativa  regionale, della creazione di sportelli unici per l’utenza;

k) procedure di acquisto di beni da  destinare  agli  Ispettorati territoriali nell’ambito delle emissioni radioelettriche  e  rapporti con l’Autorita’ per la Vigilanza sui contratti pubblici;

l) gestione delle risorse finanziarie stanziate sui  capitoli  di investimento  e  di  funzionamento,  assicurando  la  valorizzazione, ottimizzazione  e  razionalizzazione   delle   risorse   tecniche   e finanziarie secondo criteri di economicita’ ed efficienza.

Art. 16

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti funzioni:

a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

b) gestione di programmi e interventi per la ricerca e  sviluppo, l’innovazione tecnologica, gli  appalti  precommerciali,  nonche’  di programmi  connessi  alle  tecnologie   dell’informazione   e   della comunicazione (TIC) finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi dell’Agenda digitale italiana;

c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito  d’imposta per la ricerca, l’innovazione e l’assunzione di lavoratori  altamente qualificati e per la competitivita’ delle imprese;

d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo  nazionale per l’innovazione;

e) gestione di programmi e interventi  volti,  nell’ambito  delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli  squilibri  di sviluppo  economico-territoriale  e,  nell’ambito   delle   politiche industriali, all’accrescimento della competitivita’ ed al rilancio di aree che versano  in  situazione  di  crisi  complessa  di  rilevanza nazionale;

f) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita  di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;     

g) gestione degli interventi  di  agevolazione  in  favore  delle piccole e micro imprese localizzate all’interno  delle  Zone  franche urbane (ZFU);

h) gestione di programmi e interventi volti alla  crescita  della produttivita’ delle imprese  tramite  l’efficienza  energetica  e  al contenimento dei consumi energetici;

i)  attivita’  inerenti  agli  strumenti   della   programmazione negoziata,  ai  contratti  di  sviluppo  e   alle   misure   previste nell’ambito di accordi di programma quadro;

j)  gestione  di  programmi  e  interventi  volti   al   sostegno finanziario delle societa’ cooperative e dei loro consorzi;  gestione finanziaria  delle  partecipazioni  del  Ministero  in  societa’   di promozione e sviluppo delle societa’ cooperative;

k) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;

l) gestione degli interventi di  incentivazione  alle  imprese  a sostegno dell’internazionalizzazione e della  promozione  della  loro presenza sui mercati esteri;

m) predisposizione delle direttive, vigilanza e  controllo  sulle attivita’ di gestione di interventi agevolativi e  di  sostegno  alle imprese,  rientranti  nelle  competenze  della  Direzione   generale, affidati a  soggetti  pubblici  e  privati  sulla  base  di  norme  o convenzioni, compresa l’attivita’ relativa  al  contenzioso  ed  agli affari giuridici;

n)  esercizio  delle  funzioni  di  autorita’  di  gestione   dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei  Fondi strutturali europei nella titolarita’ del Ministero;

o) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita’ inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli  interventi  per  lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;

p) attivita’ finalizzate alla verifica del rispetto  del  divieto di cumulo delle agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  ed europea, ai sensi dell’articolo 14, comma  2,  della  legge  5  marzo 2001, n. 57 e gestione delle relative banche dati;

q) attivita’ di valutazione  e  controllo  sull’efficacia  e  sul rispetto delle finalita’ delle leggi e dei conseguenti  provvedimenti amministrativi in materia di sostegno  alle  attivita’  economiche  e produttive;

r) predisposizione della relazione del  Governo  alle  competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati di  cui  all’articolo  1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266   e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla  spesa relativi ai regimi di  aiuto  di  Stato  nell’ambito  del  Quadro  di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell’Unione europea;

s) predisposizione,  nelle  materie  di  competenza,  delle  basi informative  finalizzate  alla  elaborazione  della  relazione  sugli interventi realizzati nelle  aree  in  ritardo  di  sviluppo  di  cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

t) coordinamento amministrativo e tecnico degli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale.

2.  Presso  la  Direzione  generale  opera  il  Comitato   per   la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell’industria  della Difesa di cui all’articolo 4 del  regolamento  adottato  con  decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434.

Art. 17

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli  enti,  il  sistema cooperativo e le gestioni commissariali  si  articola  in  uffici  di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza sul sistema cooperativo;

b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto  con  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con  riferimento agli aspetti relativi alla mutualita’;

d)  vigilanza  sulle  associazioni  nazionali   riconosciute   di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell’articolo 11, della  legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) vigilanza sulle Societa’ Cooperative Europee;

f) vigilanza sugli Albi delle societa’ cooperative;

g)  vigilanza  sulle  gestioni  commissariali,   scioglimenti   e procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle   societa’ cooperative e dei consorzi agrari;

h) vigilanza sulle societa’ fiduciarie e di revisione;

i) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa’ fiduciarie e di revisione;

j) politiche per la gestione conservativa delle crisi  e  per  la gestione dell’insolvenza delle imprese;

k)  procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle   grandi imprese in stato di insolvenza;

l) attivita’ di vigilanza nei confronti della  societa’  «Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.» e connessi adempimenti, ai sensi dell’articolo  1,  commi  da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

m) vigilanza sull’Ente Nazionale per il Microcredito,  sul  Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le  munizioni commerciali e sulla Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6  luglio  2012,  n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

n) attivita’ di vigilanza relative all’ordinamento,  alla  nomina degli organi e alla approvazione dei  bilanci  dei  seguenti  enti  e societa’:   ICE-Agenzia    per    la    promozione    all’estero    e l’internazionalizzazione   delle   imprese   italiane,   ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo  economico sostenibile,  Fondazione  Ugo  Bordoni,  Cassa  conguaglio  GPL,  GSE S.p.A.- Gestore servizi energetici;

o) monitoraggio e verifica dei risultati degli  enti  e  societa’ vigilati e partecipati dal Ministero attraverso un rapporto di  piena conoscenza delle attivita’ svolte dagli enti e dalle societa’ stesse;

p) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Presso la Direzione generale opera la Commissione  centrale  per le cooperative di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

3. Le risorse, umane e strumentali della struttura di cui al  punto p) del comma 1, sono individuate dal Segretario generale su  proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 18

Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio

1. La Direzione generale per  le  risorse,  l’organizzazione  e  il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attivita’ di organizzazione degli uffici e di  semplificazione delle procedure interne;

b) coordinamento dell’attivita’ di formazione del bilancio  e  di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione  ed assestamento;

c)  attivita’  di  comunicazione,  trasparenza  e  rapporti   con l’utenza;

d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

e)  trattamento  economico  del  personale  in  servizio   e   in quiescenza;

f)  coordinamento  funzionale  e   supporto   nell’attivita’   di valutazione del fabbisogno di personale  ai  fini  della  definizione della dotazione organica;

g) coordinamento delle attivita’ di formazione del personale  del Ministero;

h) supporto tecnico-organizzativo all’attivita’ di contrattazione integrativa e decentrata;

i) controversie relative ai rapporti  di  lavoro  e  procedimenti disciplinari;

j) politiche per le pari opportunita’  e  per  il  benessere  del personale;

k) gestione  dell’anagrafe  delle  prestazioni  e  vigilanza  sul rispetto dell’obbligo di esclusivita’ del rapporto di lavoro;

l) gestione e valorizzazione del polo culturale;

m)  attivita-stralcio  inerente  alla  soppressione  dell’IPI   – Istituto per la promozione industriale, soppresso  dal  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

n) gestione unificata di spese a carattere strumentale  comuni  a piu’  centri  di  responsabilita’  amministrativa   nell’ambito   del Ministero;

o)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia di competenza, in  coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

p) allestimento, gestione e  controllo  del  funzionamento  della rete informatica del Ministero e dei  sistemi  informativi  condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l’interconnessione con  i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

q) compiti  previsti  dall’articolo  17,  comma  1,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

r) gestione del patrimonio;

s) logistica e servizi tecnici;

t) gestione dei servizi comuni e affari generali;

u) attivita’  di  supporto  al  Responsabile  per  i  servizi  di prevenzione e sicurezza.

Art. 19

Dotazione organica

1. Ferma restando  l’attuazione  delle  disposizioni  previste  dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto 2012, n. 134, concernenti  l’istituzione  dell’Agenzia  per  l’Italia Digitale, come indicato nelle premesse, le  dotazioni  organiche  del personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  del   Ministero   sono individuate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le  dotazioni organiche del personale appartenente alle aree, di cui alla  allegata Tabella A,  sono  rideterminate,  in  diminuzione,  a  seguito  delle procedure di trasferimento del personale previste  dall’articolo  10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125.

3. Con decreto del Ministro si provvedera’, entro  sessanta  giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  di individuazione degli uffici dirigenziali  di  secondo  livello,  alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche  del  Ministero, dei  contingenti  del  personale  delle  aree  distinti  per   fascia retributiva e profilo professionale.

4. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del Ministero e’  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del Ministero dello sviluppo economico.

5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e’  inserito  nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 20

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1. Nell’ambito della dotazione  organica  di  livello  dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata  al  presente  regolamento, possono  essere  attribuiti  fino  a  due  incarichi  ispettivi,   di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  un  incarico  presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 21

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All’individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente  regolamento,  con  decreto  del  Ministro,  di  natura  non regolamentare, ai sensi dell’articolo  17  comma  4-bis,  lettera  e) della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali.

2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresi’, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui  all’articolo  2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7 agosto 2012, n. 135, assicurando  concentrazione,  semplificazione  e unificazione nell’esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.  

3. Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono  essere  attribuiti  fino  a nove incarichi  presso  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro e uno presso l’Organismo indipendente di  valutazione  della performance-OIV.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto del Ministro di  cui  all’articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua  ad  avvalersi  dei preesistenti  uffici  dirigenziali  con  competenze  prevalenti   nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 2,  comma  10-ter,  del  decreto-legge  6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dalla  data  di  efficacia  del  presente decreto cessa di avere vigore il regolamento  di  organizzazione  del Ministero  dello  sviluppo  economico  adottato   con   decreto   del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197.

3. Dall’attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  

Le disposizioni contenute nel presente decreto  entrano  in  vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione  e la semplificazione D’Alia                  

Il Ministro dell’economia e delle finanze Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 167

 

TABELLA A

(ARTICOLO 19, COMMA 1)

           

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE ***         

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENTI PRIMA FASCIA

19*

DIRIGENTI SECONDA FASCIA

130**

TOTALE DIRIGENTI

149

TERZA AREA

1.573

SECONDA AREA

1.394

PRIMA AREA

90

TOTALE AREE

3.057

TOTALE COMPLESSIVO ***

3.206

* DI CUI NUMERO 2 CON INCARICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 19,  COMMA  10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E NUMERO 1  PRESSO  GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

** DI CUI FINO A 9 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA  COLLABORAZIONE  E 1 PRESSO L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

*** LA PRESENTE DOTAZIONE ORGANICA E’ OGGETTO DI SUCCESSIVA RIDUZIONE A  SEGUITO  DELLA  COMPLETA  ATTUAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  DI  CUI ALL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO DALLA  LEGGE  7  AGOSTO  2012,  N.  134  E   DELL’ARTICOLO   10   DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013,  N.  101,  CONVERTITO  DALLA  LEGGE  30 OTTOBRE 2013, N. 125.